Bonus pubblicità: credito d’imposta

Tra il 22 settembre e il 22 ottobre pv sarà aperta la “finestra” telematica per richiedere il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali riferiti all’anno 2017 (rectius: una parte dell’anno): il cd “Bonus Pubblicità”. Di seguito si de scrivono la sintesi della normativa e la proposta dello studio per assumere l’incarico dell’inoltro della domanda di fruizione.

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Riferimenti normativi
L’articolo 57-bis del D.L. n.50/2017 (cd “Manovra correttiva”) prevede una specifica agevolazione sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano “investimenti pubblicitari” su quotidiani, periodici, televisione e radio.
Il beneficio è pari al 75% o al 90% del valore incrementale delle spese sostenute rispetto al periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta spetta a regime dal 2018, ma viene anticipato al 2017 per quanto riguarda gli investimenti effettuati dal 24.06.2017 (data di entrata in vigore del Decreto Legge).
In data 16 maggio 2018 è stato firmato il DPCM n.90, attuativo della previsione agevolativa, poi pubblicato in G.U. il 24.07.2018 e in vigore dall’08.08.2018.
Infine, con provvedimento del capo del dipartimento per informazione e editoria del 31.07.2018 è stato approvato il modello di comunicazione telematica per la richiesta del credito d’imposta.

Il credito d’imposta
Soggetti beneficiari sono le imprese e i lavoratori autonomi, nonché gli enti non commerciali, a prescindere dalla forma giuridica.
Gli investimenti agevolabili sono quelli relativi a spese per campagne pubblicitarie, ovvero per acquisto spazi pubblicitari o inserzioni commerciali, effettuate tramite:
- stampa periodica / quotidiana (sia edizione cartacea che formato digitale);
- emittenti televisive locali;
- emittenti radiofoniche locali (analogiche o digitali).
Attenzione: per il periodo 2017 su possono prendere in considerazione le solo spese del primo tipo, quindi la pubblicità su stampa cartacea o online.
Sono esclusi dall’agevolazione, e quindi da “nettizzare” nel calcolo, le spese accessorie, i costi di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se funzionale o connessa.

Per aver diritto al credito d’imposta è necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia del fatto che l’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello sui medesimi mezzi di informazione dell’anno precedente.
Quindi, per il 2017, il raffronto va fatto tra le spese sostenute dal 24.06.2017 e il 31.12.2017 rispetto alle analoghe spese sostenute nel periodo 24.06.2016 – 31.12.2016.

La misura dell’agevolazione, ovvero il credito d’imposta richiedibile, è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Per le piccole – medie imprese (comprese quindi le “micro”), oltre che per le start-up innovative, il credito che si può richiedere aumenta al 90% del valore incrementale.
Unica modalità di utilizzo prevista è quella della compensazione a mezzo modello F24.
Attenzione: il credito viene concesso nei limiti delle risorse stanziate anno per anno; pertanto, è possibile che, alla luce delle risorse messe a disposizione dal Ministero in rapporto alle richieste pervenute, venga poi effettuata una ripartizione proporzionale del beneficio rispetto al credito astrattamente spettante, calcolato e richiesto.

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Come fare richiesta
E’ necessaria la compilazione e successivo invio telematico di un modulo di comunicazione, rispettando le seguenti scadenze:
- per le spese sostenute nell’anno 2017 (periodo infrannuale come sopra indicato): nessuna comunicazione preventiva, ma solo dichiarazione (che va inviata dal 22.09.18 al 22.10.18) degli investimenti effettuati;
- per le spese sostenute nell’anno 2018: comunicazione “preventiva”, da inviare dal 22.09.18 al 22.10.18 e, successivamente, dichiarazione a consuntivo degli investimenti effettuati, che andrà inviata dal 01.01.19 al 31.01.19;
- per le spese sostenute nell’anno 2019 e successivi (e quindi gli anni a regime): comunicazione “preventiva” da inviare dal 01.03 al 31.03 dell’anno stesso e dichiarazione (a consuntivo) degli investimenti effettuati dal 01.01 al 31.01 anno successivo.
Non rileva l’ordine cronologico di inoltro della domanda ai fini della riconoscibilità o spettanza del credito.

Attenzione: nel caso in cui il credito richiesto sia superiore a 150.000 euro, è altresì necessario inserire nel modello di comunicazione le dichiarazioni ai sensi della normativa “antimafia”, nonché elencare i soggetti sottoposti alla relativa verifica.
Importante: il sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

Per trasparenza, bisogna rilevare che il Consiglio di Stato, in un parere reso a maggio, tende a escludere la spettanza del beneficio nelle limitate ipotesi di soggetti che:
- hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale è richiesto il beneficio;
- nell’anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari.
Ciò perché mancherebbe il presupposto dell’incremento della spesa rispetto alla precedente annualità (essendo pari a zero). Tuttavia la questione è tuttora dibattuta.

Proposta dello studio
CDA – Studio Legale Tributario è in grado, tramite i suoi consulenti, di adempiere alla pratica di richiesta di fruizione del beneficio, dalla compilazione all’invio telematico. Lo Studio è inoltre abilitato al rilascio del visto di conformità e quindi dell’attestazione del sostenimento delle spese in oggetto.
Chi fosse interessato, pertanto, è cortesemente pregato di compilare il modulo allegato per essere contattato quanto prima.

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