Lavoro: le novità normative
Scopri di seguito le ultime novità in materia lavoro, fra le quali i punti salienti del "Decreto lavoro" e l'aumento dell'indennità di congedo parentale.
NASpI anche al padre che si dimette entro l'anno di nascita del figlio
Circolare INPS n.32 del 20 marzo 2023
Il lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità obbligatorio e/o alternativo e che si dimette volontariamente entro un anno dalla nascita del figlio ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, sempre che ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.
Decreto Lavoro
Decreto-legge n.48 (G.U. n.103 del 4 maggio 2023)
Nel c.d. Decreto Lavoro sono contenute “misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, tra le quali si segnalano:
"Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori."
INPS: aumento dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80%
Circolare INPS n.45 del 16 maggio 2023
L’INPS, con la circolare n. 45 del 16 maggio 2023, comunica le istruzioni amministrative e operative in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, a seguito della modifica all’articolo 34, comma 1, del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, apportata dall’articolo 1, comma 359, della legge di Bilancio 2023.
La citata previsione, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
Viene elevata l’indennità all’80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore.
Il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. La fruizione “alternata” tra i genitori, prevista nel novellato articolo 34 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.