Lavoro: le novità di gennaio 2022

Di seguito le principali disposizioni normative in tema lavoro del periodo: Assegno Unico Universale, proroga dello stato di emergenza, novità introdotte dalla legge di bilancio 2022 e comunicazione dei rapporti di lavoro autonomo.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: il decreto in Gazzetta


Decreto Legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è stato pubblicato il D.Lgs n. 230 del 21 dicembre 2021 che, in attuazione della delega conferita al Governo dalla Legge n. 46/2021, istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico a decorrere dal 1° marzo 2022. In particolare, si tratta del beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari a seconda della condizione economica del nucleo, in base all’ISEE di cui al DPCM n. 159/2013. La domanda per l’assegno unico può essere presentata dal 1° gennaio 2022. In data 30 dicembre 2021, l’INPS è intervenuto per fornire i primi chiarimenti attraverso istruzioni, sotto forma di Nota, e mediante alcune FAQ.

MINISTERO DELL’INTERNO: proroga dello stato di emergenza e altre misure COVID-19


Ministero dell’Interno- Circolare del 29 dicembre 2021
Il  Ministero dell’Interno, con la Circolare 29 dicembre 2021, interviene in merito al DL n. 221 del 24 dicembre 2021, che oltre a prorogare fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza, introduce ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

LEGGE DI BILANCIO 2022


Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021
1) NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO
L’art. 11, comma 1 del TUIR, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, fissa, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

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2) ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI DA AZIENDE IN CRISI (comma 119)
Il comma 119 dell’articolo 1 della legge in esame dispone un nuovo incentivo all’assunzione rivolto alle aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato, nel corso dell’anno 2022, lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa prevista dall’art. 1, comma 852, della Legge n. 296/2006. L’incentivo spettante è il medesimo previsto dall’art. 1, comma 10 della Legge n. 178/2020, quindi è quantificato nel 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a far data dall’assunzione del lavoratore, ovvero 48 mesi laddove l’assunzione avvenga in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

3) RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE (comma 121)
“In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.”
Conseguentemente, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, i lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro, beneficeranno di una riduzione dell’aliquota contributiva a loro carico nella misura di 0,8 punti percentuali

4) CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO (comma 134)
Il congedo di paternità, sia obbligatorio che facoltativo, viene reso strutturale con durata pari, rispettivamente, a 10 giorni e 1 giorno.

5) ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI (comma 137)
In via sperimentale, per l’anno 2022, viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. L’esonero contributivo opera, nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre,
-
dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità,
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per un periodo massimo di un anno a partire dalla predetta data di rientro.
La disposizione fa salva l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER I RAPPORTI DI LAVORO OCCASIONALE AUTONOMO


Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, la legge 17 dicembre 2021 n.215, di conversione, con modificazioni, del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021)
Con finalità antielusive il Senato ha modificato il Decreto Fisco-Lavoro n.146/2021, introducendo l’obbligo della comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro occasionali autonomi dal 21/12/2021.
Basteranno un sms o una e-mail per proteggere da sanzioni una collaborazione occasionale ex art. 2222 c.c.

Con questa modifica in sede di conversione in legge del decreto fisco lavoro è stato quindi introdotto un obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato del Lavoro  a carico del committente che coinvolga nella propria organizzazione produttiva un lavoratore autonomo occasionale.

È prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale per il quale si è realizzata l’omissione ovvero la comunicazione sia stata eseguita in ritardo. Per questa violazione normativa non è possibile avvalersi della procedura di diffida.

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