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DOMANDA ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE – NUOVA PROCEDURA TELEMATICA DI PRESENTAZIONE DAL 1.4.2019

Con la circolare n. 45 del 22.03.2019 l’Inps ha comunicato che, a decorrere dal 1° Aprile 2019, le domande per l’assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato non agricolo dovranno essere inoltrate esclusivamente all’Inps in via telematica, al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° Aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale.

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Per le domande già presentate fino alla data del 31 Marzo 2019 con il modello ANF/DIP, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, il datore di lavoro dovrà, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio, al più tardi, in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019.
Dopo la predetta data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.
La domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo, come attualmente previsto.
Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare, il lavoratore che presenta la domanda ANF/DIP deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.
In caso di accoglimento, al cittadino richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (mod. ANF43), ma l’Inps procederà alla successiva istruttoria della domanda di ANF/DIP. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (mod. ANF58).

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