LAVORI USURANTI/NOTTURNI

Il D.Lgs. 67/2011 ha introdotto per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti la possibilità di usufruire di un accesso anticipato alla pensione di vecchiaia.
I lavoratori coinvolti da questo tipo di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti possono accedere al pensionamento anticipato con le modalità indicate nel Decreto Interministeriale del 20 settembre 2011, modificato dal Decreto Interministeriale del 20 settembre 2017.
Con lo stesso decreto legislativo è stato introdotto inoltre per i datori di lavoro l’obbligo di comunicare annualmente al Ministero del Lavoro, entro il 31 Marzo dell’anno successivo, i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto lavorazioni usuranti o notturno.

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Tipologie di lavori usuranti
Sono considerate usuranti le seguenti tipologie di lavori:

  • lavori particolarmente usuranti, ai sensi dell’art. 2 del D.M. Lavoro 19.5.1999;
  • lavori notturni, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 66/2003;
  • lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena”, indicati all’art. 1 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 67/2011 ed elencate nell’allegato 1 dello stesso decreto;
  • conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. d) D.Lgs. 67/2011.

Lavori particolarmente usuranti (art. 2 D.M. 19.5.1999)
Sono considerati lavori particolarmente usuranti:

  • lavori in galleria, cava o miniera e comunque tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
  • lavori in cassoni ad aria compressa;
  • lavori svolti dai palombari;
  • lavori ad alte temperature;
  • lavorazioni del vetro cavo;
  • lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  • lavori si asportazione dell’amianto.

Lavori notturni (art. 1 D.Lgs. 66/2003)
Per lavoratore notturno si intende il soggetto che svolge almeno parte del suo orario di lavoro o almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro) durante il “periodo notturno”, vale a dire un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino.
In difetto di disciplina collettiva, è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 64 giorni lavorativi all’anno (in caso di lavoro part-time il limite è riproporzionato all’orario di lavoro).
Il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno 6 ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”) o se il lavoro è svolto in modo ordinario in periodi notturni (per almeno 3 ore).
Per i lavoratori notturni, in particolare, è necessario indicare nella comunicazione, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti nell’anno.
Nel caso di lavori notturni, la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

Lavorazioni a catena (art. 1 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 67/2011)
Vengono considerate lavorazioni a catena quelle relative a lavorazioni rientranti nelle seguenti voci di tariffa inail:

Voce Lavorazioni
1462   Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197 Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.
6322 Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411 Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581 Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582 Elettrodomestici
6590 Altri strumenti ed apparecchi
8210 Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; ecc.
8230 Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

Per poter adempiere alla comunicazione occorre accreditarsi al sistema e compilare online il modello LAV_US reperibile su portale “Cliclavoro” (www.cliclavoro.gov.it) del Ministero del Lavoro, relativo alle diverse casistiche:

  • inizio lavoro a catena;
  • lavoro usurante D.M. 1999;
  • lavoro usurante notturno;
  • lavoro usurante a catena;
  • lavoro usurante autisti.
Il modello, nella sezione “Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività”, chiede di inserire il numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività, tra i quali bisogna includere anche eventuali lavoratori in somministrazione.

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