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Legge di Bilancio 2018: Assunzioni Agevolate ed altre novità in materia di Lavoro

Con la pubblicazione della Legge di Bilancio per il 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017), sono state introdotte alcune novità in materia di lavoro.

Incentivi alle assunzioni di giovani (art. 1, cc. 100-108 e 113-114)

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, uno sgravio contributivo pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui, ai datori di lavoro privati che assumeranno lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti:

  • di età inferiore a 30 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2018;ù
  • di età inferiore a 35 anni, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
Lo sgravio, nel rispetto del limite di età, spetta anche in caso di:
  • prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato (a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione). L'esonero, in quest’ultimo caso, si applica per un periodo massimo di 12 mesi;
  • trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine (fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data di trasformazione).

Requisiti del Lavoratore
Alla data di assunzione del primo contratto agevolato, il lavoratore:

  • non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro;
  • non deve aver compiuto il 30° anno di età. Per il solo anno 2018, possono godere dell’agevolazione anche i lavoratori che non abbiano compiuto i 35 anni entro il 31 dicembre 2018. La misura è prevista anche per i lavoratori che abbiano effettuato periodi di apprendistato senza che a questi sia seguita l’assunzione a tempo indeterminato.

Requisiti del datore di lavoro
Sono ammessi all’esonero i datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto nella medesima unità produttiva:

  • a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
  • a licenziamenti collettivi in base alla Legge n. 223/1991;
Il beneficio è soggetto a revoca, quindi a recupero di quanto non versato, quando il lavoratore oggetto di assunzione agevolata viene licenziato nei 6 mesi successivi dall’inizio del rapporto di lavoro. Il recupero viene operato anche se nella stessa unità produttiva viene licenziato un lavoratore che abbia la stessa qualifica di quello assunto con il beneficio.

Agevolazioni per l’assunzione degli studenti
La percentuale di esonero sale al 100%, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, nel caso di datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore previste o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o in alta formazione.
Restano esclusi i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzione delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Agevolazioni per le cooperative sociali (art. 1, c. 109)

Le cooperative sociali di cui alla Legge 381/1991 che stipulano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 01/01/2018 al 31/12/2018 con soggetti che godono della “protezione internazionale” è riconosciuta una riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali. I soggetti assunti devono godere delle status di protezione dal 01/01/2016 ed il beneficio ha la durata di 36 mesi nel limite di spesa di euro 500.000 annui per il triennio 2018-2020. Per l’applicazione di questa agevolazione è prevista l’emanazione di un decreto Ministeriale nel termine di 60 gg. dall’entrata i vigore della legge di Bilancio.

Incentivo Sud (art. 1 cc. 893-894)

Per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia di lavoratori che non abbiano compiuto 35 anni, ovvero di età superiore che risultano privi di impiego regolarmente retribuito, le agevolazioni della Legge di Bilancio medesima potranno essere incrementate fino al 100% entro il limite massimo di 8.060 euro annui.
Per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, la platea dei lavoratori riguarda non solo i soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ma anche i soggetti di almeno trentacinque anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
La condizione di soggetto privo di impiego da almeno sei mesi (D.M. 26 marzo 2013) riguarda coloro che:

  • negli ultimi sei mesi non abbiano prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi;
  • negli ultimi sei mesi abbiano svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.
Tale requisito deve essere rilevato all’atto dell’assunzione ovvero della trasformazione di un contratto a tempo indeterminato in un rapporto a tempo indeterminato.

Aumento del contributo di licenziamento (art. 1, c. 137)

A decorrere dal 1° gennaio 2018 il contributo di licenziamento per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di una procedura collettiva da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria aumenta all'82%.
Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017.

Soppressione FONDINPS (art. 1, cc. 173-174)

Il FONDINPS (forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS) viene abrogato e, con decreto, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato, è individuato il fondo pensione negoziale al quale far affluire le quote di TFR maturando dei lavoratori silenti.

Deducibilità IRAP lavoro stagionale (art. 1, c. 116)

Per l'anno 2018, per i datori di lavoro è consentita la piena deducibilità dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro relativo ad ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta. La deduzione può avvenire a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nei due anni successivi alla cessazione del precedente contratto.

Bonus 80 euro (art. 1, c. 132)

Aumenta a 24.600 euro il limite massimo di reddito complessivo ammesso per la fruizione del bonus IRPEF pari a 80 euro mensili, mentre il limite per la fruizione parziale del bonus aumenta da 26.000 a 26.600 euro.

Detrazioni per carichi di famiglia (art. 1, cc. 252-253)

A decorrere dal 1° gennaio 2019 è elevata a 4.000 euro la soglia di reddito entro la quale i figli lavoratori entro i 24 anni di età rimangono fiscalmente a carico dei genitori.

Calendario fiscale (art. 1, cc. 933-934)

Il calendario fiscale subisce le seguenti modifiche. E' fissato:

  • al 23 luglio il termine di presentazione al CAF del modello 730;
  • al 31 ottobre il termine di presentazione del modello 770 e del modello CU con redditi che non vanno nel modello 730.

Obbligo di tracciabilità delle retribuzioni (art. 1, cc. 910-914)

E' previsto l'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere con modalità tracciabili le retribuzioni spettanti ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. 

Libro unico del Lavoro (art. 1, c. 1154)

L'obbligo di tenuta in modalità telematica dei dati del Libro unico del lavoro slitta al 1° gennaio 2019.

Interventi di welfare (art. 1, c. 28)

Viene introdotta la possibilità, da parte dei datori di lavoro e dei committenti in caso di collaborazioni coordinate e continuative, di riconoscere a favore dei lavoratori e dei loro familiari purché a carico, somme o rimborsi da destinare all’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
L’offerta deve riguardare la “generalità o categorie di dipendenti”. Beneficiari possono anche essere, oltre che gli stessi lavoratori, i familiari, purché a carico.
Il datore di lavoro ha tre modalità per riconoscere il benefit:

  1. erogazione di somme finalizzate all’acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico;
  2. rimborso delle spese sostenute dai lavoratori per l’acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico; in questo caso si ritiene necessario che il lavoratore documenti la spesa sostenuta;
  3. acquisto diretto del datore di lavoro degli abbonamenti al trasporto pubblico.

Ape sociale (art. 1, cc. 162-167)

Vengono ampliate da 11 a 15 le categorie di lavori gravosi (le 4 aggiuntive sono i lavoratori che prestano servizio presso impianti siderurgici, i braccianti agricoli, i lavoratori marittimi e i pescatori).
Sono infatti previste:

  • l’estensione della possibilità di accesso a chi assiste un familiare entro il 2° grado e a disoccupati per la scadenza di un contratto a termine, a condizione che sussistano almeno 18 mesi di lavoro dipendente negli ultimi 3 anni;
  • la riduzione del requisito contributivo per le lavoratrici madri di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni (28 anni di contributi anziché 30 o 34 anni se rientrano nei lavori gravosi invece che 36).
Quest’anno la richiesta di certificazione del diritto all’anticipo pensionistico deve essere prodotta all'INPS entro il 31 marzo 2018 e l'INPS comunicherà l'accettazione o il rigetto dell'istanza entro il 30 giugno 2018.

Congedo al padre lavoratore

Dal 2018 al padre lavoratore spettano quattro giornate di congedo obbligatorio, e una di congedo facoltativo.
L'articolo 1, comma 354, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha infatti innalzato, a partire da quest'anno, da due a quattro i giorni di congedo obbligatorio, nonché ripristinato il congedo facoltativo di un giorno da fruire in alternativa alla madre, congedo che non era stato prorogato per il 2017.

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