Denunce infortunio ai fini statistici per infortuni con prognosi da 1 a 3 giorni
Dal 12 ottobre 2017, secondo quanto previsto dalla lettera r) del comma 1 del Dlgs n. 81/08, i datori di lavoro dovranno comunicare telematicamente all’Inail, ai soli fini statistici, anche gli infortuni con prognosi da 1 a 3 giorni, oltre a quello dell’infortunio, vale a dire anche quelli che oggi sono esclusi dall’obbligo di denuncia ai fini assicurativi di cui all’articolo 53 del Dpr n. 1124/1965.
L’obbligo della nuova comunicazione telematica dovrebbe essere adempiuto dal datore di lavoro nello stesso termine previsto per le denunce di infortunio con prognosi superiore a 3 giorni, vale a dire entro le 48 ore dalla ricezione del certificato medico o del numero identificativo del protocollo d’invio del certificato medico trasmesso telematicamente dal medico o dalla struttura sanitaria. Si ricorda, infatti, che dal 22 marzo 2016 il certificato medico di infortunio deve essere trasmesso on-line all’Inail dai medici/strutture di pronto soccorso competenti.
In attesa della circolare Inail, che dovrebbe fornire dicazioni dettagliate in riferimento alle modalità di comunicazione, si ritengono applicabili le istruzioni operative fornite dall’Istituto per la denuncia ai fini assicurativi. L’unica differenza nella compilazione della nuova denuncia dovrebbe consistere nel fatto che nella comunicazione ai soli fini statistici il datore non è obbligato a compilare i dati retributivi che servono per il corretto calcolo dell’indennità.
Si attendono indicazioni dall’Inail anche in riguardo alle modalità di comunicazione dell’infortunio fino a tre giorni di prognosi, inizialmente comunicato ai soli fini statistici, che successivamente si prolunghi oltre i tre giorni, per cui risulti necessario effettuare la denuncia anche ai fini assicurativi.