Compensazioni di crediti in F24 tramite Entratel e Fisconline

Con la Manovra correttiva D.L. n. 50/2017 sono stati introdotti nuovi limiti alle compensazioni dei crediti nel mod. F24.
Dal 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017, le deleghe F24 per il pagamento di imposte e contributi dei titolari di partita Iva, contenenti crediti in compensazione relativi a:
  • IVA
  • imposte sui redditi e relative addizionali
  • ritenute alla fonte
  • imposte sostitutive delle imposte sul reddito
  • IRAP
  • crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi
non potranno più essere presentate presso istituti bancari, neanche con l’utilizzo del servizio home banking messo a disposizione dal proprio istituto di credito. Ciò anche laddove la compensazione fosse parziale e il modello F24 evidenziasse comunque una somma da versare al netto della compensazione.
Per la compensazione di tali crediti, gli unici canali consentiti dal 24 Aprile 2017 sono:
  • i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate Entratel o Fisconline;
  • un intermediario abilitato (professionista).
Si ritiene che tra i crediti in compensazione soggetti a tale procedura non rientrino quelli relativi:
  • al bonus 80 euro previsto dall’art. 1 del D.L. n. 66/2014;
  • ai rimborsi da assistenza fiscale (mod. 730/4) dei sostituti d’imposta.
Tali tipologie di compensazioni rivestono infatti carattere di specialità, essendo, tra l’altro, escluse anche dal limite massimo di compensazione, attualmente fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57/E del 4 maggio 2017 ha fatto inoltre presente che, “in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 inizierà solo a partire dal 1° giugno p.v.”.
Pertanto, fino al 1.6.2017 l’Amministrazione finanziaria non sarà in grado di effettuare il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, rimanendo comunque l’obbligo dell’applicazione delle nuove disposizioni in materia di compensazione crediti sin dal 24 aprile 2017.