Obblighi del datore di lavoro
Dal 22 marzo 2016 il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo di inviare il certificato medico all’Inail, anche se resta obbligato a trasmettere la denuncia all’Inail nel termine di 2 giorni, in caso di infortunio (24 ore se mortale), ovvero di 5 giorni, in caso di malattia professionale, dalla data in cui ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore.
Resta a carico del datore di lavoro l’obbligo di indicare nella denuncia i riferimenti del certificato medico, i quali sono resi disponibili a cura dell’Inail attraverso la funzione “Ricerca certificati medici” all’interno dei Servizi Denunce di Infortunio nel sito web dello stesso istituto. Qualora il datore di lavoro si trovi nell’impossibilità oggettiva di indicare il numero identificativo del certificato medico, nella denuncia potrà indicare un codice fittizio di 12 caratteri alfanumerici.
L’obbligo di invio della denuncia di infortunio all’Autorità di Pubblica Sicurezza per gli infortuni mortali o con prognosi superiore ai 30 giorni è ora a carico dell’Inail e non più del datore di lavoro (prima del 22 marzo 2016 l’obbligo di comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza era in capo al datore di lavoro per ogni infortunio che determinasse l’inabilità al lavoro per più di 3 giorni).
Si ricorda che il mancato invio della denuncia di infortunio o malattia professionale nei termini stabiliti dalla legge comporterà per il datore di lavoro una sanzione da un minimo di 1.290 euro ad un massimo di 7.745 euro.