Art. 15-bis Decreto Sostegni ter: compensazione prezzo energia

L’art. 15-bis del DL 4 / 2022 convertito con modificazioni nella Legge 28/03/2022 n. 25, disciplina un meccanismo di compensazione sul prezzo dell’energia elettrica immessa in rete dal 01/02/2022 al 31/12/2022.

In sintesi:
  • Ambito di applicazione:
    -Impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kWP incentivati dal II, III o IV Conto Energia, quindi sono esclusi piccoli impianti ed impianti, anche grandi, che non hanno ottenuto gli incentivi del Conto Energia oppure sono incentivati dal V Conto Energia;
    -Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (idroelettrica, geotermica ed eolica) di potenza superiore a 20 kWP, che non accedono a meccanismi di incentivazione, quindi entrati in esercizio prima del 01/01/2010 (c.d. impianti merchant);
  • Prezzi di riferimento: sono così fissati dalla Tabella 1, allegata al DL 4 / 2022:
    - Nord Italia: 58 €/MWh;
    - Centro Nord: 58 €/MWh;
    - Centro Sud: 57 €/MWh;
    - Sud Italia: 56 €/MWh;
    - Sardegna: 61 €/MWh;
    - Sicilia: 75 €/MWh.
  • Prezzi di mercato: se c’è un contratto di fornitura a prezzo stabilito (c.d. PPA – Power Purchase Agreement), è il prezzo previsto contrattualmente; in caso contrario, è la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari dell’energia elettrica nella zona in cui si trova l’impianto;
  • Meccanismo di compensazione: per ciascun impianto obbligato, il GSE calcola la differenza tra il prezzo di riferimento ed il prezzo di mercato e:
    -Se il prezzo di mercato sia inferiore al prezzo di riferimento (= differenza positiva) il GSE paga il prezzo di mercato;
    -Se il prezzo di mercato è superiore al prezzo di riferimento il GSE paga il prezzo di mercato, ma poi conguaglia la differenza, in maniera tale che paga effettivamente un importo non superiore al prezzo di riferimento;
  • Adempimenti da parte dei produttori: ciascun produttore riceverà dal GSE entro il 10 luglio 2022 apposita richiesta di informazioni cui dovrà rispondere entro il 10 agosto 2022, al fine di valutare l’inclusione o l’esclusione di ciascun impianto da questa normativa;
  • Regolazione economica: il GSE farà i conteggi per la regolazione delle partite economiche e potrà disporre i relativi conguagli in vari momenti:
    -Ad ottobre 2022 verificherà la quantità di energia immessa ed i prezzi applicati da febbraio ad agosto 2022 e disporrà eventuale conguaglio;
    -Da settembre a dicembre 2022, ogni mese il GSE verificherà la quantità di energia immessa ed i prezzi applicati e disporrà eventuale conguaglio entro il secondo mese successivo (quindi settembre entro fine novembre, ottobre entro fine dicembre, novembre entro fine gennaio 2023, dicembre entro fine febbraio 2023);
    -Il GSE potrà fare controlli e rettifiche ed, in ogni caso, potrà disporre un’ultima regolazione a conguaglio entro il mese di maggio 2023;
    -Per gli impianti in Scambio Sul Posto (SSP) ci sarà solo un unico conguaglio dopo il termine dell’anno 2022;
    -Per riscuotere i conguagli, il GSE potrà compensare tali addebiti con tutte le partite economiche a credito che spettano, a vario titolo, ai soggetti beneficiari.

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