Novità modello 231: le modifiche introdotte

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 14 luglio 2020, n.75 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 (la c.d. Direttiva PIF) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale che ha ampliato il novero degli illeciti presupposto della responsabilità da reato delle società ex d.lgs. n. 231 del 2001 e introdotto modifiche al d.lgs. n.74 del 2000 in tema di illeciti fiscali.

Le principali novità

  • Introdotti i delitti di frode nelle pubbliche forniture;
  • Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo ruruale;
  • Peculato: escluso il peculato d'uso;
  • Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
  • Abuso d'ufficio;
  • Dichiarazione infedele: solo in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere;
  • Omessa dichiarazione: in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere;
  • Indebita compensazione: in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere;
  • Contrabbando.

L’introduzione dei delitti tributari fra gli illeciti presupposto della responsabilità degli enti non era richiesto espressamente nella Direttiva PIF comunitaria, per cui il Governo ha inteso andare oltre quanto richiesto a livello comunitario, ribadendo così la scelta di maggiore severità nella repressione di illeciti in materia tributaria la cui normativa era già stata inasprita con il d.lgs. n.124 del 2019.

Da ultimo si evidenzia che, in merito all'infedele dichiarazione, è stata introdotta nuova fattispecie di reato che comporterà un'autonoma responsabilità dell'ente ex d.lgs 231 del 2001 nel caso in cui l'azione o l'omissione siano compiute anche nel territorio di un altro Stato al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di Euro.

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