Nuova classificazione del Rischio Sismico

Con il D.G.R. 8 ottobre 2015 - n. X/4144, la Giunta Regionale ha provveduto al differimento del termine per l'entrata in vigore della nuova classificazione sismica dei Comuni lombardi, di cui alla D.G.R. 11 luglio 2014, n.2129 "Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r.1/2000, art.3, c.108, lett. d)". 

QUANDO È ENTRATA IN VIGORE


La nuova zonazione sismica è entrata in vigore il 10 aprile 2016.
Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione sismica, come già previsto dalla Deliberazione n. X/2489 del 10 ottobre 2014, nei Comuni che saranno riclassificati dalla Zona 4 alla Zona 3 e dalla Zona 3 alla Zona 2, tutti i progetti delle strutture riguardanti nuove costruzioni - pubbliche e private - dovranno essere redatti in linea con le norme tecniche vigenti, rispettivamente, nelle Zone 3 e 2.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO


L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274/2003 prevede l’avvio di una valutazione dello stato di sicurezza nei confronti dell’azione sismica, da effettuarsi nei 5 anni successivi all’emanazione dell’ordinanza, termine prorogato al 31/03/2013 dalla Legge di Stabilità L. 228/2012 - comma 421 Articolo Unico.

La valutazione dello stato di sicurezza interessa:
- Edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- Edifici e Opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Le singole Regioni individuano con Delibera le tipologie di Opere di propria competenza che presentano le caratteristiche indicate. L'OPCM 3274/2003 ha rivoluzionato l'assetto normativo preesistente che classificava il territorio in 4 categorie di pericolosità sismica crescente, una delle quali (NC) senza rischio sismico. La normativa vigente, invece, ha classificato tutto il territorio nazionale come sismico, suddividendolo in 4 zone caratterizzate da pericolosità sismica decrescente:

-Zona 1 - Possono verificarsi terremoti fortissimi
-Zona 2 - Possono verificarsi forti terremoti
-Zona 3 - Possono verificarsi forti terremoti ma rari
-Zona 4 - Possono verificarsi terremoti rari

Di fatto, l’OPCM 3274/2003 cancella la classificazione NC. Nella Zona 4 è data facoltà alle Regioni di imporre l’obbligo della progettazione antisismica. In questo contesto, il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3685/2003, specifica le caratteristiche delle Verifiche di Vulnerabilità definendo tre livelli (0, 1, 2) in funzione di priorità e caratteristiche dell’Opera.

I 3 LIVELLI DI VERIFICA (0,1,2)


La normativa, infatti, definisce tre livelli di acquisizione dei dati e di verifica, da utilizzare in funzione del livello di priorità e delle caratteristiche dell'opera in esame. Il primo livello (Livello 0) prevede l'acquisizione di dati generali sull'Opera, ha carattere di rilevazione statistica e si applica a tutte le tipologie di Opera. I livelli successivi (Livello 1 e Livello 2) si applicano alle Opere strategiche o rilevanti e prevedono una verifica sismica propriamente detta.

L’ITER DI VERIFICA


L'iter di Verifica ha inizio con un sopralluogo volto alla conoscenza ed al rilievo visivo della struttura; vengono raccolte tutte le informazioni e la documentazione disponibili sull’immobile, sul sito, sull’epoca di costruzione e sulle eventuali trasformazioni (sopraelevazioni, ampliamenti, modifiche strutturali) avvenute successivamente.

Le attività possono essere così sintetizzate:
- Acquisizione della documentazione: progetto strutture, relazione a strutture ultimate, collaudo statico e relativi allegati ed eventuale documentazione fotografica
- Verifiche documentali in funzione della complessità dell’edificio
- Sopralluogo finalizzato alla verifica della congruenza tra progetto e stato di fatto
A questo punto si considerano concluse le Verifiche di Livello 0.

In funzione delle caratteristiche morfologiche della struttura ed al grado di pericolosità sismica del sito, può essere necessario procedere all’effettuazione delle verifiche sismiche di Livello 1 e Livello 2.
- Le Verifiche Sismiche di Livello 1 consistono in analisi lineari di Vulnerabilità Sismica e si effettuano su Edifici ed Opere considerati ad alta priorità, ma che possano essere definiti regolari.
- Le Verifiche Sismiche di Livello 2 consistono in analisi specifiche di Vulnerabilità Sismica e si effettuano, dopo le Verifiche di Livello 1, su edifici ed Opere ad alta priorità, che siano stati attribuiti a categorie di suolo S1 o S2 o siano realizzati in prossimità di dirupi, creste o corpi franosi.
- Emissione del Rapporto di Verifica Sismica di Livello 0, 1, 2.

Rapporto di Verifica Sismica di Livello 0, 1 o 2, con allegati grafici e fotografici, contenente l’esito delle verifiche effettuate e le indicazioni sulla vulnerabilità sismica dell’Opera e sulla sua effettiva rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti dalle Norme vigenti.


Fonte:
www.protezionecivile.regione.lombardia.it