Trasparenza e Privacy: novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016

Come anticipato in un precedente contributo, in applicazione del Freedom Of Information Act (F.O.I.A.), che può essere tradotto come “Atto sulla libertà di informazione”, ossia il diritto dei cittadini ad accedere a informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, in data 23/06/2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 97 del 25/05/2016, che ha introdotto diverse importanti modifiche al D. Lgs. 33 / 2013 in materia di trasparenza, di seguito sintetizzate.

Ampliato concetto di trasparenza


all’art. 1 viene ampliato il concetto di trasparenza, ora intesa come “... accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ...”, quindi il cittadino ha diritto di conoscere non solo le informazioni concernenti l’organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni, come previsto nel testo originario, ma tutti i dati e documenti delle pubbliche amministrazioni;

Libero accesso a chiunque


il Decreto così modificato disciplina “...la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ...”, ammettendo un limite in caso di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti;

Soggetti interessati


dopo numerose delibere e interpretazioni dell’A.N.AC., ora il nuovo art. 2 bis specifica che, oltre alle pubbliche amministrazioni di cui al d. Lgs. 165 / 2011, sono soggetti agli adempimenti in materia di trasparenza:
- Enti pubblici economici;
- Ordini professionali;
- Società in controllo pubblico;
- Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000, attività finanziate prevalentemente da pubbliche amministrazioni per ameno 2 esercizi finanziari nell’ultimo triennio e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;

Semplificazioni


secondo l’art. 3, l’A.N.AC. dovrà prevedere modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli ordini professionali;

Soldi pubblici


il nuovo art. 4 bis stabilisce che l’Agenzia per l’Italia digitale dovrà gestire un apposito sito internet, denominato “Soldi pubblici”, che dovrà pubblicare tutti i dati relativi ai pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

Accesso civico


il novellato art. 5 ed il nuovo art. 5 bis disciplinano l’accesso civico ad atti e documenti, estendendone il diritto a chiunque, senza alcun limite soggettivo, introducendo l’obbligo di comunicazione ad eventuali contro-interessati, prevedendo possibili ricorsi e disciplinando tempi e modi del procedimento;

Privacy


se, da un lato, la nuova disciplina ha tolto qualsiasi limite soggettivo, dall’altro ha introdotto limiti oggettivi, richiamando il D. Lgs. 196 / 2003 (c.d. “Codice in materia di protezione dei dati personali”). La pubblicazione può essere omessa e l’accesso civico può essere rifiutato se si può creare pregiudizio alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza e ad interessi economici e commerciali. Diversi articoli del nuovo D. Lgs. 33 / 2013 escludono dal campo di applicazione della normativa in materia di trasparenza tutti i dati sensibili e giudiziari. Si ricorda che, secondo l’art. 4 c. 1 lettera d) del citato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, sono dati sensibili “... i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”;

Banche dati


il nuovo art. 9 bis ed il nuovo allegato B) disciplinano alcune banche dati nazionali (Perla PA, SIQUEL, Patrimonio PA, ...), prevedendo che tutti i soggetti obbligati alla pubblicazione di quei dati, anziché pubblicarli, comunichino tali dati alla banche dati nazionali, pubblicando sul proprio sito solo il link alla banca dati. Tale adempimento risulterà molto complesso, perciò è previsto un anno di tempo per adeguarsi;

Non duplicazione documenti


contrariamente a quanto prima previsto, il novellato art. 9 stabilisce che “... al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti ...”, purché sia assicurata la qualità delle informazioni richiesta;

O.I.V. e Nuclei di valutazione


se già la versione originaria prevedeva il coinvolgimento dell’O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) o di altro organismo equivalente, come ad esempio il Nucleo di Valutazione, il nuovo testo introduce nuovi specifici obblighi e responsabilità a carico dell’O.I.V., quali la pubblicazione del piano della performance, della relazione della performance, di tutti gli atti (relazioni, verbali, ...), dei criteri di valutazione adottati e dei risultati delle proprie valutazioni. All’O.I.V. compete inoltre la verifica degli adempimenti in materia di trasparenza;

Incarichi conferiti da società controllate


il nuovo art. 15 bis prevede che “...“... le società a controllo pubblico ... pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura”. Il successivo comma precisa che “La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta”, ponendo quindi un controllo totale sui pagamenti effettuati da società controllate da pubbliche amministrazioni per incarichi professionali;

Responsabile per la Trasparenza


al Responsabile per la Trasparenza (R.T.), il cui nome deve essere indicato nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) è demandato l’onere di controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico;

Poteri dell'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (A.N.AC.)


l’art. 45 stabilisce, infine, compiti e poteri dell’Autorità, specificando le sanzioni irrogabili in caso di inosservanza dei suoi provvedimenti.