D.L. 23.10.2018, n. 119 e “Pace Fiscale”

Il D.L. 23.10.2018, n. 119 ha introdotto, in un’ottica di “pacificazione fiscale”, diversi strumenti volti a facilitare la risoluzione delle controversie, anche solo potenziali, con il fisco, sia dalla fase più incipiente tipicamente legata al processo verbale di constatazione, fino al caso estremo delle somme iscritte definitivamente a ruolo ed affidate all’agente della riscossione.

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In estrema sintesi, gli strumenti introdotti dalla nuova disciplina consistono in un alleggerimento delle somme complessivamente dovute dal contribuente per “definire”, e cioè regolarizzare, la propria posizione, prendendo come data di riferimento il giorno di entrata in vigore del citato Decreto Legge, e cioè il 24.10.2018.

Più in particolare, le nuove disposizioni normative esentano il contribuente dal pagamento delle sanzioni e degli interessi normalmente applicabili in caso di mancato versamento di tributi dovuti. Il Decreto Legge introduce, inoltre, la possibilità di correggere ed integrare proattivamente errori od omissioni riguardanti dichiarazioni già presentate, mediante l’invio di dichiarazioni integrative speciali ed il pagamento di un’imposta sostitutiva.
Di seguito sono elencate, senza pretesa di esaustività, le principali aree di intervento del Decreto Legge.
Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale
Fino al 31.05.2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31.10.2017. L’integrazione dell’imponibile è ammessa fino a 100.000,00 euro per ciascun anno d’imposta e non deve comunque superare il 30 per cento di quanto già dichiarato. In particolare, il D.L. 119/2018 permette al contribuente di definire la propria posizione applicando sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno d’imposta, senza sanzioni ed interessi:
1. un'imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un'aliquota pari al 20 per cento ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'IRAP;
2. un'imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota pari al 20 per cento;
3. l'aliquota media per l'IVA, risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni
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imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nel caso in cui non è possibile determinare l’aliquota media, si applica l’aliquota ordinaria del 22 per cento.
A tal fine il contribuente deve:
- inviare una dichiarazione integrativa speciale all’Agenzia delle Entrate, per uno o più periodi d’imposta per i quali, alla data del 24.10.2018, non sono scaduti i termini per l’accertamento;
- provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto, entro il 31.07.2019, senza avvalersi della compensazione nel modello F24; il versamento può essere ripartito in 10 rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30/09/2019.
Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione
I processi verbali di constatazione consegnati entro il 24.10.2018 possono essere definiti senza il pagamento delle sanzioni e degli interessi, purché, alla predetta data, non sia ancora stato notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.
Il contribuente può quindi definire il contenuto integrale del processo verbale di constatazione presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni contestate nel verbale in materia di imposte di redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA.
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24.10.2018, non ancora impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso, che residua dopo il 24.10.2018.
Medesima facoltà è prevista per gli inviti al contraddittorio notificati entro il 24.10.2018, che possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data.
Anche gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018 possono essere perfezionati con il pagamento, entro 20 giorni dalla predetta data, delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori.
Definizione agevolata dei ruoli
I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017 possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese nei carichi stessi,
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gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, versando integralmente le somme:
- affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento.
Il versamento potrà essere eseguito in unica soluzione entro il 31.07.2019 oppure nel numero massimo di 10 rate consecutive di pari importo. Le rate scadono il 31.07 ed il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2019.
Il sopra menzionato Decreto Legge prevede, inoltre, che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010, aventi un importo residuo non superiore ad euro 1.000,00, comprensivo di capitale, sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, siano automaticamente cancellati.
Definizione agevolata delle controversie tributarie
Le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, purché il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24.10.2018 ed, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con sentenza definitiva.
In deroga a ciò, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24.10.2018, le controversie possono essere definite con il pagamento:
- della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31.05.2019; nel caso in cui gli importi superano 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali.
Regolarizzazione volontaria per società ed associazioni sportive dilettantistiche
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro Coni, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale, di cui si è già detto sopra, per tutte le imposte dovute e per ciascun anno d’imposta, nel limite complessivo di euro 30.000,00 di imponibile annuo.
Tali soggetti possono altresì avvalersi:
- della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, versando un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l’IVA,
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dovuta per intero, ed al 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
- della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi le commissioni tributarie con il versamento del:
- 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data del 24.10.2018, questa penda ancora nel 1° grado di giudizio;
- 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’Amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data del 24.10.2018;
- 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data del 24.10.2018.
Chi fosse interessato a ricevere ulteriori informazioni potrà contattare:
- La dott.ssa Sara Bertazzoni al numero 0376-227130 mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- Il dott. Simone Mortari al numero 0376-227166 mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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Fattura elettronica e codice destinatario

Negli ultimi mesi stanno circolando tra gli addetti ai lavori comunicazioni e richieste tra le più svariate riguardanti il codice destinatario, dato indispensabile per il corretto recapito della fattura elettronica. Proviamo a far

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Decreto Fiscale "Collegato" alla Legge di Bilancio 2019

Il D.L. 119 del 23.10.2018, è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno 23.10.2018, n. 247 e pertanto è entrato in vigore dal giorno successivo 24.10.2018.
Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento in materia di semplificazione fiscale, tralasciando al momento il tema della “pacificazione fiscale”

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Sanzioni della fatturazione elettronica
Per il primo semestre del 2019, le sanzioni previste in materia di omessa fatturazione:

  • non si applicano se la fattura è emessa in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva;
  • si applicano con riduzione dell’80% (pertanto passano a un intervallo dal 18% al 36% dell’imposta omessa) a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo.

La riduzione delle sanzioni ha effetti vantaggiosi anche sul calcolo del ravvedimento operoso.

Emissione delle fatture
A partire dal 01/07/2019, tra i dati obbligatori da indicare nella fattura viene inclusa anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.
Si prevede, infatti, che la fattura immediata debba essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione e pertanto potrebbe esserci uno scollegamento tra la data di effettuazione dell’operazione ai fini dell’Iva e la data di emissione della fattura, rendendo di conseguenza obbligatoria l’indicazione in fattura del primo dei due eventi, come detto.

Annotazione delle fatture emesse
In materia di registrazione delle fatture si stabilisce che il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni; in precedenza il termine era individuato nei 15 giorni dall’emissione.
Inoltre, si prevede che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (triangolazioni nazionali), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.
Sarà da chiarire in sede ufficiale come tale norma si coordini con quella contenuta nel Decreto “Dignità”, secondo la quale in regime di fatturazione elettronica era previsto l’esonero dall’obbligo di annotazione delle fatture nei registri Iva.

Registrazione degli acquisti
Novità anche per la registrazione degli acquisti; il decreto, infatti, elimina l’obbligo della numerazione progressiva delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Il protocollo sarà di fatto attribuito in automatico dal Sistema di Interscambio.

Detrazione Iva
Si prevede l’allungamento dei termini per l’esercizio della detrazione, la cui decorrenza richiede il possesso della fattura.
Infatti si prevede ora che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva relativa alle fatture di acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.
Tale eccezione comporterà inevitabilmente problemi in sede di operazioni “a cavallo d’anno”, a seguito delle quali la fattura viene pervenuta successivamente al 31/12.
La questione ha naturalmente riflessi anche per quanto concerne la determinazione dell’acconto IVA 2018, in scadenza il prossimo 27 dicembre. I soggetti passivi che volessero optare per il computo con il metodo “previsionale”, facendo affidamento sull’imposta detraibile relativa ad acquisti da effettuare alla fine del mese di dicembre, dovrebbero porre particolare attenzione nella determinazione dell’importo dovuto. Il calcolo con il metodo “storico” o con quello “analitico”, da questo punto di vista, eviterebbe conseguenze sotto il profilo sanzionatorio.

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi
Per coloro che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020 l’obbligo di memorizzare elettronicamente i corrispettivi e di trasmetterli telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Tale adempimento sostituirà gli obblighi di certificazione e di registrazione dei corrispettivi.
L’obbligo, però, scatta dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro.
Inoltre si prevede che per il 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi già esercitate entro il 31 dicembre 2018.
Con decreto del Ministro dell'Economia possono essere previsti specifici esoneri da tali adempimenti in ragione della tipologia di attività esercitata, in tal caso le operazioni di commercio al minuto effettuate nelle zone individuate con decreto ministeriale potranno essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale, nonché con l'osservanza delle relative discipline.
I soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all'obbligo citato mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Negli anni 2019 e 2020, per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica, al soggetto è concesso un contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento.
Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione nel mod. F24 senza limiti.
Per i soggetti in contabilità semplificata che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica delle operazioni Iva, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri Iva, fatta salva la tenuta del registro in cui annotano cronologicamente i ricavi percepiti (registro degli incassi di cui all’art. 18, c. 2 D.P.R. 600/1973). L'obbligo di tenuta dei registri ai fini Iva permane per i soggetti che optano per il cd. “metodo del registrato”.

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