Contributo alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n.144 del 23.09.2022 contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, in vigore dal 24.09.2022, viene riconosciuto alle imprese un credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Ai fini della fruizione dei contributi, se il fornitore di gas o energia è lo stesso dal 2019 ad oggi, su richiesta del cliente, egli dovrà provvedere a fornire, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito, una comunicazione con indicazione dell’incremento del costo e l’ammontare del credito d’imposta spettante.
I crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro il 31.03.2023 e non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile Irap.
I crediti sono cedibili, ma solo per il loro intero ammontare, senza facoltà di successiva ulteriore cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni qualora effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo. In caso di cessione del credito è necessaria l’apposizione del visto di conformità rilasciato dai soggetti abilitati all’invio delle dichiarazioni.
I cessionari possono usufruire del credito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.
Nell’ipotesi in cui i rivenditori di energia elettrica e gas naturale non dovessero fornire la comunicazione attestante l’incremento del costo e il calcolo del credito spettante, lo studio si rende disponibile per fornire una consulenza tramite consulenti specializzati.