Contributo alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n.144 del 23.09.2022 contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, in vigore dal 24.09.2022, viene riconosciuto alle imprese un credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

1. Imprese energivore


Alle imprese a forte consumo di energia è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, a condizione che abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30%, calcolato sulla base della media del terzo trimestre 2022 in relazione al medesimo periodo dell’anno 2019.
Tale credito d’imposta è riconosciuto anche in merito all’energia prodotta ed auto-consumata.

2. Imprese non energivore


Per le imprese non a forte consumo di energia, con contatori di potenza pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, a condizione che abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30%, calcolato sulla base della media del terzo trimestre 2022 in relazione al medesimo periodo dell’anno 2019.

3. Imprese gasivore e non gasivore


Alle imprese a forte consumo di gas naturale e a quelle diverse dalle precedenti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi da usi termoelettrici, a condizione che abbiano subito un incremento del costo superiore al 30%, calcolato sulla base della media del terzo trimestre 2022 in relazione al medesimo periodo dell’anno 2019.

Ai fini della fruizione dei contributi, se il fornitore di gas o energia è lo stesso dal 2019 ad oggi, su richiesta del cliente, egli dovrà provvedere a fornire, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito, una comunicazione con indicazione dell’incremento del costo e l’ammontare del credito d’imposta spettante.

I crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro il 31.03.2023 e non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile Irap.

I crediti sono cedibili, ma solo per il loro intero ammontare, senza facoltà di successiva ulteriore cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni qualora effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo. In caso di cessione del credito è necessaria l’apposizione del visto di conformità rilasciato dai soggetti abilitati all’invio delle dichiarazioni.
I cessionari possono usufruire del credito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

Nell’ipotesi in cui i rivenditori di energia elettrica e gas naturale non dovessero fornire la comunicazione attestante l’incremento del costo e il calcolo del credito spettante, lo studio si rende disponibile per fornire una consulenza tramite consulenti specializzati.

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