Fiscalità: le principali notizie
Le principali notizie a tema fiscale del periodo: bonus edilizi, spese di rappresentanza e omaggi, obblighi per i responsabili della gestione di impianti fotovoltaici.
Bonus edilizi: nuovi adempimenti per cessione credito o sconto in fattura
Con il Decreto Legge 157 dell’11 novembre, il Governo interviene modificando sostanzialmente la disciplina che regola l’accesso ai benefici fiscali derivanti dalle spese sostenute per interventi edilizi, con particolare attenzione alle modalità di esercizio delle opzioni che consentono la circolarizzazione dei crediti ad essi associati.
Un intervento normativo che segue le rilevazioni mosse dall’Agenzia delle Entrate, che ha quantificato in oltre 800 milioni di euro le frodi connesse ai bonus edilizi e riconducibili essenzialmente alla facilità di cessione del credito in caso di interventi “minori”.
In altri termini, il Legislatore, con il Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020, nel prevedere le opzioni alternative alla detrazione per tutti gli interventi edilizi, ha introdotto un’asimmetria in materia di controlli tra il cosiddetto Superbonus 110% e gli altri bonus: i primi soggetti ad una rigida disciplina basata sul doppio step asseverazione tecnica e visto di conformità, mentre per i secondi la più confortevole trasmissione della comunicazione di opzione priva del doppio controllo.
Un’asimmetria giustificata dal diverso ammontare dell’agevolazione fiscale -110% e, nel caso più generoso tra i bonus “minori”, 90% - ma che, secondo l’Agenzia delle Entrate, ha contribuito in modo determinante alla crescita delle frodi.
Su tali presupposti, l’intervento del Governo ha l’obiettivo di incrementare i controlli esercitati tanto dai professionisti interessati alle operazioni di cessione del credito e sconto in fattura - su tutti commercialisti e professionisti tecnici - quanto ai controlli preventivi e successivi di competenza dell’Agenzia delle Entrate.
In tal senso, i controlli introdotti con il Decreto 157 possono essere così sintetizzati:
- Estensione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità;
- Estensione dell’obbligo di verifica congruità dei prezzi;
- Introduzione di controlli preventivi nei casi “a rischio”;
- Regolamentazione dei controlli dell’Agenzia delle Entrate.
L’estensione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità è articolata in due interventi. Il primo prevede l’obbligo di apposizione del visto in caso di utilizzo della detrazione derivante dal Superbonus 110% in dichiarazione dei redditi, ad esclusione dei casi di invio diretto da parte del contribuente oppure tramite sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. L’obbligo, pertanto, riguarda i soli interventi edilizi che danno diritto alla detrazione maggiorata del 110%, per i quali sarà necessaria l’apposizione del visto sulla dichiarazione dei redditi presentata dal professionista o dal CAF. Restano esclusi i bonus “minori”, soggetti alla disciplina previgente.
Tale estensione ha fatto sorgere una prima problematica relativa alla modalità di apposizione del visto e la sua connessione con il rilascio già oggi richiesto dalla normativa per talune situazioni. Sul punto, le FAQ dell’Agenzia delle Entrate pubblicate il 22 novembre hanno chiarito che il visto di conformità va richiesto “solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione (…). Resta inteso che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti (…). Va da sé che il visto sull’intera dichiarazione (…) è assorbente del sopra descritto obbligo di cui al comma 11 dell’articolo 119”.
Il secondo intervento relativo all’estensione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità permette di cogliere chiaramente l’intento del Legislatore di irrigidire la procedura di accesso alla cessione del credito e allo sconto in fattura sopra menzionato. Infatti, il Decreto rende il visto di conformità necessario per l’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione relativamente a tutti gli interventi edilizi. In altri termini, se nella precedente disciplina il visto era richiesto solo per la cessione del credito e sconto in fattura da Superbonus 110%, il Decreto 157 estende l’obbligo ad ogni tipologia di opzione e per tutti i bonus edilizi.
Questa seconda estensione è direttamente connessa ad una ulteriore novità introdotta dal Decreto 157, relativa al nuovo obbligo di verifica di congruità dei prezzi per tutti gli interventi edilizi. Più nel dettaglio, il commercialista, durante la verifica documentale propedeutica al rilascio del visto, oltre al classico controllo della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi che determinano l’accesso al beneficio fiscale, dovrà accertare la presenza della documentazione attestante la verifica di congruità dei prezzi.
Quindi, le medesime verifiche richieste per l’accesso al Superbonus 110% - tanto nella veste di detrazione che in opzione - relative alla congruità dei prezzi, sono estese a tutti i bonus edilizi se questi sono oggetto di cessione del credito o sconto in fattura. Non solo. Viene introdotta una ulteriore verifica rispetto ai “valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministero della transizione ecologica”, da emanarsi “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Risulta pertanto evidente che l’estensione operata introduce il doppio step - sopra citato - asseverazione e visto di conformità sostanzialmente per tutti gli interventi edilizi (ad eccezione della detrazione per i bonus “minori”). Un intervento normativo che, stante l’impatto nell’attività professionale in termini operativi e di responsabilità, ha suscitato diversi quesiti, soprattutto in termini di decorrenza della nuova disciplina. Soccorre in aiuto una delle FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, nella cui risposta si legge che “si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate; si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate e dell’asseverazione”.
Pertanto, le comunicazioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus 110% per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese.
Il Decreto 157 introduce poi controlli preventivi in capo all’Agenzia delle Entrate nei casi “a rischio” specificatamente individuati. In queste situazioni, l’Agenzia ha la possibilità di sospendere l’efficacia dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura, per un periodo non superiore a 30 giorni, al termine del quale ha facoltà di considerare la comunicazione non effettuata se la rischiosità dell’operazione risulta confermata. Inoltre, è esteso a tutte le cessioni la normativa in materia di antiriciclaggio.
Infine, l’articolo 3 del Decreto 157 regolamenta i controlli fiscali dell’Agenzia delle Entrate con riferimento alle agevolazioni sopra richiamate nonché “alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto” da essa erogati e introdotti a seguito dell’emergenza da Covid-19. In tale contesto, viene dato potere all’Agenzia di procedere con un atto di recupero - in base alle disposizioni dell’articolo 1, commi 421 e 422 della Legge 311/2004 - notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione “fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente”.
Quest’ultimo inciso, tutt’altro che felice, lascia spazio a termini diversi e, talvolta, meno favorevoli per il contribuente, come il caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, il cui termine di notifica, pena la decadenza, è individuato nel 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo. Per intenderci, un credito utilizzato in compensazione ma risultante poi inesistente perché frutto di una cessione errata, può essere oggetto di recupero entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della violazione, come previsto dal Decreto 157, o al ben più lungo termine dell’ottavo anno applicato al caso di utilizzo indebito di crediti in compensazione?
Questo uno dei tanti quesiti aperti dal Decreto 157 a cui confidiamo che l’Agenzia delle Entrate fornisca quanto prima chiarimenti ufficiali.
Spese di rappresentanza e omaggi
Le spese di rappresentanza sono, in linea di massima, tutte quelle spese sostenute per promuovere l’impresa, esaltandone l’immagine, l’attività e l’organizzazione. Si tratta di erogazioni a titolo gratuito che, a norma del D.M. 19/11/18, devono rispondere ai requisiti di inerenza e congruità.
Per essere considerate inerenti, tali spese, devono rispettare alcuni caratteri essenziali:
- gratuità, ovvero la mancanza di un corrispettivo;
- finalità promozionali, cioè essere sostenute per la divulgazione sul mercato dell’attività svolta, dei beni e servizi prodotti, a beneficio dei clienti attuali e potenziali, o di pubbliche relazioni, cioè deve trattarsi di iniziative volte a diffondere e/o consolidare l’immagine dell’impresa, ad accrescerne l’apprezzamento presso il pubblico, senza una diretta correlazione con i ricavi;
- ragionevolezza e coerenza, idonee a generare ricavi coerenti con l’attività svolta.
Il decreto specifica che sono da considerarsi spese di rappresentanza:
- le spese per viaggi turistici con finalità promozionali;
- le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimentoorganizzati in occasione di ricorrenze aziendali o inaugurazione di nuove sedi; di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa. Nel caso siano presenti esclusivamente dipendenti, non possono qualificarsi come spese di rappresentanza, mancando il soddisfacimento della finalità promozionale e il criterio della ragionevolezza (manca il collegamento ai ricavi);
- ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente;
Le spese di rappresentanza portano Iva indetraibile e sono deducibili nel periodo d’imposta del sostenimento, in correlazione all’ammontare dei ricavi e dei proventi effettivamente sostenuti (art. 108 tuir). In particolare, in misura pari a:
- 1,5% dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro;
- 0,6% dei ricavi e proventi da 10 a 50 milioni di euro;
- 0,4% dei ricavi e proventi oltre i 50 milioni di euro;
Nel caso poi che le spese di rappresentanza abbiano la natura di vitto e alloggio, ai limiti sopra indicati, va applicato prioritariamente il limite forfettario di deducibilità del 75% del costo.
Non costituiscono invece spese di rappresentanza, bensì “spese di ospitalità”, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre/fiere/esposizioni in cui sono esposti i beni/servizi dell’impresa o per visitare sedi/unità produttive. Tali spese subiscono un trattamento differente: si tratta di spese detraibili ai fini iva e deducibili (nella misura del 75% del costo se con natura di vitto e/o alloggio).
Quest’ultima particolare tipologia di spese necessita di una documentazione “rafforzata” a prova della natura della spesa, delle generalità degli ospiti, oltre che della durata e del luogo dell’esposizione.
Qualora gli omaggi a clienti abbiano un importo unitario inferiore ai 50€ (da intendersi per ogni omaggiatario), l’iva sarà totalmente detraibile ed il relativo costo deducibile.
Infine, per quanto riguarda gli omaggi che vengono assegnati ai dipendenti, il relativo costo sarà interamente deducibile, rientrando tra le spese per prestazioni di lavoro. Ai fini iva:
- se il bene omaggiato rientra nell’attività d’impresa, l’iva sarà detraibile anche qualora il costo unitario sia superiore ai 50€;
- se il bene omaggiato non rientra nell’attività d’impresa, non è consentita la detrazione dell’iva.
BENI NON RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ:
BENI RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ:
* Detraibile solamente se non considerata spesa di rappresentanza.
I beni rientranti nell’attività d’impresa non costituiscono generalmente spese di rappresentanza, sono quindi considerati omaggi detraibili ai fini iva. Se venissero considerati spese di rappresentanza, si applicherebbe la disciplina vista per i beni non rientranti nell’attività.
In termini di registrazione contabile è opportuno essere sempre in possesso del documento di trasporto al fine di individuare correttamente destinatario e donatore, oltre che poterne provare l’inerenza con l’attività.
Gli omaggi di beni di produzione interna andranno annotati nel registro degli omaggi, con indicazione del valore nominale e dell’imposta suddivisa per aliquota. La registrazione andrà effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stato emesso il documento di trasporto oppure, nel caso in cui quest’ultimo non sia stato emesso, nel momento della cessione.
In alternativa, essendo il registro degli omaggi poco utilizzato nella prassi, il contribuente può emettere un’autofattura per omaggi, con indicazione del valore del bene, l’aliquota applicabile e l’imposta relativa.
Impianti fotovoltaici: diritti annuali 2022 e vidimazione registri
Il D. Lgs. 504 / 1995 - “Testo Unico Accise” stabilisce per tutti i soggetti, pubblici e privati, responsabili della gestione di impianti fotovoltaici, di potenza superiore a 20 kWP, in possesso di licenza di officina elettrica rilasciata dall’Agenzia delle Dogane al momento dell’allaccio dell’impianto alla rete elettrica, i seguenti obblighi.
1. Versamento diritti annuali per l’anno 2022: premesso che ciascun impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20 kWP deve avere un’apposita licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane, in base a tale licenza, si possono avere due casi:
- Soggetto non obbligato, se la licenza riporta la dicitura: “Trattasi di fabbricante che immette in rete tutta l’energia prodotta”. In tal caso, non si deve versare nulla;
- Soggetto obbligato, se la licenza riporta la dicitura: “Officina di produzione da altre fonti rinnovabili”. In tal caso, si è tenuti al versamento dei diritti annuali e la stessa licenza dovrebbe riportare anche la dicitura “Il diritto di licenza, pari a € …., è stato assolto in data …”;
Tutti i soggetti, che risultano essere soggetti obbligati come sopra illustrato, dovranno versare il diritto di licenza per l’anno 2022, in misura fissa pari a € 23,24. Il versamento deve essere fatto tramite Mod. F24 (Cod. Tributo 2813), indicando il codice fiscale del contribuente ed il codice ditta dell’impianto (ad es. MNE012345X);
2. Vidimazione annuale registri di produzione: tutti i soggetti obbligati, come sopra specificato, ossia tutti gli impianti classificati come “Officina di produzione da altre fonti rinnovabili”, sono obbligati alla tenuta del registro annuale di produzione, vidimato dall’Agenzia delle Dogane. Anche in questo caso, si possono avere diverse casistiche:
- Soggetti non obbligati: impianti per cui non è richiesta la tenuta del registro; si precisa che tale esonero si rileva dal verbale di verifica di primo impianto, ossia dal verbale del sopralluogo compiuto dall’Agenzia delle Dogane che poi ha rilasciato la licenza di esercizio, che non prevede l’obbligo di tenuta dei registri;
- Soggetti obbligati: impianti che hanno il registro di produzione, in quanto tale adempimento risulta nell’elenco degli adempimenti riportato nel citato verbale di verifica di primo impianto, che possono avere un registro annuale o biennale, oppure anche triennale. Se il registro è annuale, o comunque si conclude con l’anno 2021, entro il 31/12/2021, si dovrà provvedere alla vidimazione annuale degli appositi registri di produzione. A tal fine, si allega un modello di richiesta, da riportare su carta intestata della società \ Ente, compilare con i dati della società \ Ente e dell’impianto, far firmare al legale rappresentante e presentare presso la sede dell’Agenzia delle Dogane.