Fiscalità: novità e aggiornamenti

Le principali notizie a tema fiscale del periodo: nuova fatturazione elettronica, Super-ACE, Limiti alla circolazione dei contanti, ETS: Decreto operatività del RUNTS.

Nuova fatturazione elettronica


Dal 01.01.2022 prendono il via nuove regole sulla fatturazione elettronica nel caso di:
- operazioni transfrontaliere (in sostituzione dell’esterometro);
- lettere di intento ricevute.

Operazioni transfrontaliere
Dal 01.01.2022 i dati delle operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia dovranno essere obbligatoriamente inviati utilizzando il tracciato Xml della e-fattura: i flussi attivi di fatturazione continueranno a prevedere l’indicazione del codice convenzionale "XXXXXXX" (sette X) nell’elemento "Codice destinatario", mentre per le operazioni passive estere l’integrazione o l’autofattura dovranno essere inviate utilizzando i tipi documento TD17, TD18 e TD19.
A differenza di quanto avviene attualmente (esterometro a cadenza trimestrale), la trasmissione telematica dei dati delle operazioni attive dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Per esempio, nel caso della cessione intracomunitaria, si tratterebbe del 15 del mese successivo a quello d’effettuazione dell’operazione. Per una cessione interna effettuata nei confronti della partita Iva di un soggetto estero non riconducibile a una stabile organizzazione, invece, si hanno solo 12 giorni di tempo (salvo fatturazione differita).
Quanto al ciclo passivo, la trasmissione telematica dei dati dovrà invece avvenire entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento (operazioni intracomunitarie) o di effettuazione dell’operazione (controparte extraUe).

Tali provvedimenti, poi, sono destinati a ingenerare confusione tra due adempimenti concettualmente distinti: la fatturazione elettronica e l’esterometro.
Dal lato attivo, infatti, l’invio allo SdI del file XML con il codice “XXXXXXX” deve considerarsi “un rigo dell’esterometro”, e non una fattura elettronica, con le seguenti conseguenze: la prima, importante e da sottolineare, è che il documento che ha natura di “fattura” è quello che è stato inviato al cliente, e non il file XML, in maniera esattamente contraria a quanto avviene per le operazioni interne.
Se per le operazioni interne, infatti, la fattura, da un punto di vista legale, è il file xml, e quello “leggibile” inviato normalmente nel formato pdf, ovvero la c.d. “fattura di cortesia” non ha alcun valore legale (salvo essere accettato come documento per le detrazioni Irpef, ecc.), per le operazioni estere la fattura sarà la copia direttamente inviata al cliente estero (in genere sotto forma di file pdf), mentre il file xml sarà un “rigo di esterometro”.
Ciò comporta che il documento inviato al cliente deve essere conservato a norma (quindi in modalità cartacea o con conservazione sostitutiva), e non è sufficiente la conservazione del file xml o, peggio ancora, confidare nella conservazione di quel file da parte dell’Agenzia delle Entrate. Qualora, infatti, dovesse insorgere un contenzioso con il cliente estero, il documento comprovante l’avvenuta effettuazione dell’operazione sarà il file pdf conservato a norma, o la copia cartacea di quanto spedito via mail al cliente estero.
Tale conseguenza legale ha anche un impatto dal punto di vista sanzionatorio: se non viene inviato il file pdf al cliente, la sanzione è quella di omessa fatturazione; se non viene inviato il file xml a SdI, la sanzione è quella di omesso invio di un rigo di esterometro, pari a 2 euro.
Una seconda conseguenza derivante dal fatto che la “fattura” non è il file xml inviato a SdI, ma il pdf inviato al cliente, è che in caso di obbligo di assoggettamento dell’operazione ad imposta di bollo, la stessa non dovrebbe essere liquidata tramite SdI, ma in modo “tradizionale”, cioè con apposizione della marca sulla copia cartacea del documento, o con la richiesta di autorizzazione al pagamento del bollo in modo virtuale.

Tutto ciò comporta anche la necessità di rivedere i meccanismi di contabilizzazione e gestione fattura passive, al fine di rispettare la tempistica di invio dei dati ove l’operazione si consideri effettuata prima della ricezione del documento di spesa. In secondo luogo, si dovrà intervenire sui tracciati Xml generati, compilandoli con i dati richiesti e indicando obbligatoriamente la propria partita Iva in qualità di cessionari/committenti, pena lo scarto del documento.


Lettere di intento
Con la legge 178 del 2020 (Bilancio 2021) il contrasto alle frodi con utilizzo di falso plafond Iva è stato rafforzato con specifiche analisi di rischio per inibire e invalidare lettere d’intento illegittime emesse da parte di falsi esportatori abituali, con divieto di emettere una fattura elettronica che, all’interno del tracciato Xml, contenga l’indicazione di un numero di protocollo relativo a una lettera d’intento invalidata.
Dal 01.01.2022, il provvedimento direttoriale richiede l’indicazione nel campo Natura del codice specifico «N.3.5 – Non imponibile a seguito di dichiarazioni di intento»; nel blocco «AltriDatiGestionali» andrà inoltre inserito, al campo «2.2.1.16.2. - Riferimento testo», il numero di protocollo della dichiarazione ricevuta composto da due parti e cioè le prime 17 cifre e le 6 cifre successive. Al campo «2.2.1.16.1.- TipoDato» si dovrà riportare la dicitura «Intento» mentre al «2.2.1.16.4 – Riferimento data» quella della ricevuta telematica rilasciata dalle Entrate.
A valle delle verifiche sugli esportatori abituali sulla base di analisi di rischio e controllo, l’eventuale invalidazione delle dichiarazioni ritenute illegittime, comunicata via PEC, comporta lo scarto della fattura del fornitore che riporti l’indicazione della dichiarazione di intento illegittima.
Nonostante la compilazione del blocco AltriDatiGestionali risulti solitamente facoltativa, e in assenza di precisazioni sul punto, l’eventuale mancato utilizzo dei campi indicati potrebbe generare uno scarto, impedendo allo Sdi l’attivazione delle procedure di controllo automatico sugli specifici campi.

Super- ACE


Il D.L. 73/2021 ha previsto il rafforzamento dell’ACE per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (ovvero già il 2021 per i soggetti solari), definendo il coefficiente da applicare alla variazione in aumento del capitale proprio pari al 15%.
Inoltre, in alternativa all’ordinaria modalità di fruizione dell’agevolazione sotto forma di deduzione dal reddito complessivo in sede di dichiarazione dei redditi, è concessa la possibilità di utilizzare la stessa quale credito d’imposta, in compensazione nel modello F24, oppure cedendolo a terzi soggetti.
Questa nuova modalità di utilizzo dell’agevolazione può risultare particolarmente vantaggiosa, ade esempio, per le società cooperative che, godendo di disposizioni speciali che spesso consentono di abbattere il reddito imponibile ai fini Ires, non sempre riescono ad utilizzare in pieno i benefici della ordinaria disciplina dell’ACE.
L’aliquota del 15% è riconosciuta per variazioni in aumento di ammontare massimo pari a 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio. Resta fermo che, con riferimento all’eventuale eccedenza e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010, il rendimento nozionale è valutato con l’aliquota dell’1,3%.
Gli incrementi patrimoniali che danno origine alla nuova “Super ACE”, peraltro rilevano a partire dal 01.01 e non vanno ragguagliati al periodo d’imposta di presenza dell’incremento, disposizione a vantaggio del contribuente.
Il credito d’imposta alternativo alla deduzione si calcola applicando al rendimento nozionale sopra individuato le aliquote Irpef e Ires in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 e
- non è produttivo di interessi;
- non concorre alla formazione del reddito d’impresa, della base imponibile Irap;
- è utilizzabile dal giorno successivo a quello di: avvenuto versamento del conferimento in denaro, rinuncia o compensazione di crediti, delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio;
- può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione, oppure chiesto a rimborso;
- in alternativa, può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono però presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate (possibile a partire dal 20.11), cosa che rende l’usufruibilità dal giorno successivo della sua generazione un termine puramente virtuale: sarà infatti necessario attendere il riconoscimento da parte dell’Ade (si spera in termini inferiori rispetto ai 30 giorni massimi previsti dalla norma).

Il calcolo non si presenta semplice, anche perché mancano indicazioni – ad esempio sugli eventuali decrementi patrimoniali – che sicuramente verranno successivamente fornite da documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate e pertanto non si può al momento avere completa contezza degli elementi per valutare l’alternativa più vantaggiosa tra ACE e SuperACE.
Un altro aspetto da tenere in considerazione è il complicato meccanismo di “recapture” previsto, che porta a dover restituire proporzionalmente l’agevolazione usufruita (che sia restituzione di credito o variazione fiscale in aumento) nel caso che nei due periodi di imposta successivi non si mantengano gli incrementi patrimoniali che hanno dato origine al vantaggio.
Anche su tale aspetto si attendono gli opportuni chiarimenti.

Limiti alla circolazione dei contanti


Abbassamento della soglia
Per effetto di quanto già previsto dal D. Lgs. n. 231/2007, dal 01.01.2022 la soglia-limite dei pagamenti in contanti si abbasserà da € 2.000 a € 1.000: saranno leciti i pagamenti fino a € 999,99. Privati e imprese dovranno rimanere al di sotto di tale soglia nei pagamenti in contante in unica soluzione o per singole rate. Si ricorda che tale soglia non si applica quando una delle parti è un intermediario finanziario (ad esempio per i prelievi da banca per ottenere disponibilità di cassa o al contrario per i depositi di contante in banca), ma solo quando il trasferimento di contanti riguarda due parti c.d. “private”, ovvero persone fisiche o giuridiche diverse dai citati intermediari (banca, posta, ecc.).
La nuova soglia è stata confermata dal sottosegretario al MEF nel corso delle interrogazioni a risposta immediata del 13.10.2021 in Commissione Finanze alla Camera.
Tale soglia deve essere rispettata non solo da chi paga ma anche da chi riceve il denaro: entrambi, infatti, possono essere assoggettati a sanzioni al superamento del limite di 999,99 euro.
Non si tratta di una novità: tale identico limite di € 1.000 era già stato in vigore dal 06.12.2011 al 31.12.2015.

Assegni
Gli assegni bancari e postali devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e quelli emessi per importi pari o superiori a € 1.000 anche la clausola di non trasferibilità; gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (cioè emessi a sé stesso) possono essere girati soltanto per effettuarne l’incasso.

Cessioni a stranieri
La disposizione prevede inoltre che, con specifiche modalità e comunicazioni da eseguire all’Agenzia delle Entrate, gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo, possano vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, ricevendo denaro contante entro il limite di € 15.000.

ETS: Decreto operatività del RUNTS


Finalmente è stato emanato l’atteso Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 561 del 26.10.2021 che sancisce l’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Si tratta della “prima fase” nella quale, in ossequio alle previsioni contenute nell’articolo 54 del Codice del Terzo Settore, viene in primo luogo definito il processo di trasmigrazione dei registri esistenti per quanto riguarda le sole organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.
Per queste due tipologie di soggetti, il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al Runts dei dati relativi agli enti iscritti nei relativi registri è quindi individuato nel prossimo 23.11.2021.
A partire da tale data e fino al 21.02.2022 (quindi, con un periodo di 90 giorni) gli Uffici delle regioni e province autonome:
- comunicheranno telematicamente al RUNTS, con le modalità previste, i dati in loro possesso relativi alle Aps e alle Odv già iscritte nei rispettivi registri alla data del 22.11.2021, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione;
- comunicheranno telematicamente al RUNTS i dati delle Aps e delle Odv aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti alla data del 22 novembre 2021, in caso di esito favorevole degli stessi.

Relativamente alle Onlus, invece, il comma 7 unico articolo del recente decreto rinvia ad una separata comunicazione la definizione delle modalità attraverso cui l'Agenzia delle entrate comunicherà i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell’anagrafe delle Onlus, anche ai fini della presentazione delle richieste di iscrizione al RUNTS.
Con l'avvio del RUNTS, e quindi dal 23.11.2021, cessa la possibilità di fare richiesta di iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus, che rimane operante esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 22.11.2021.

Infine, al sesto comma dell’unico articolo del Decreto viene stabilito che a partire dal 24.11.2021 potrà essere effettuata la presentazione delle istanze di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS da parte dei soggetti non profit che non siano in possesso della qualifica di ODV, APS o Onlus, che vorranno acquisire la nuova qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore). Ovviamente prestando attenzione ad aver prima apportato le modifiche necessarie per rendere “compliant” gli statuti alle disposizioni del Codice del Terzo Settore previste per la sezione prescelta.
A questo punto l’auspicio è che il passaggio successivo all’avvio del RUNTS sia quello di ottenere il vaglio della Commissione UE sulla parte fiscale. Uno step delicato ma quanto mai fondamentale per chiudere definitivamente il cantiere della riforma e iniziare a misurare l’impatto delle nuove norme

>> Scarica la news <<

Richiedi informazioni


Per maggiori informazioni su News Fiscalità, compila i campi seguenti con i tuoi dati e clicca su Invia Richiesta. La tua richiesta sarà inviata all'ufficio competente che provvederà a contattarti al più presto.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) dichiaro di aver preso visione della informativa privacy.