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“Sostegni Bis” – Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Allo scopo di favorire l’adozione di misure dirette a contenere la diffusione del Covid-19, l’articolo 32 D.L. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni bis” ha introdotto un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d’imposta, del tutto simile a quello già concesso per le spese 2020 dall’art. 125 del “Decreto Rilancio”, presenta le seguenti caratteristiche.

A chi spetta


1. imprenditori individuali, Snc, Sas indipendentemente dal regime contabile adottato;
2. società di capitali e assimilate;
3. stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
4. esercenti arti e professioni in forma individuale o associata;
5. enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
6. enti religiosi civilmente riconosciuti;
7. strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019

Sono compresi i soggetti in regime forfetario, i contribuenti “minimi”, le imprese agricole, anche se determinano il reddito su base catastale.
Per gli enti non commerciali, del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, l’agevolazione è riconosciuta anche per gli acquisti relativi all’attività non commerciale (istituzionale) dell’ente stesso

Ambito oggettivo di applicazione


La norma prevede che il credito d’imposta spetta in relazione alle spese sostenute per “la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti”.

Di seguito l'elenco esemplificativo fornito dall'Agenzia delle Entrate:
a) Spese per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività. A tal proposito, deve trattarsi di attività di sanificazione finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionali sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigente. L’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori e imputando ai fini del conteggio i costi sostenuti;
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui sopra (tipologia nuova rispetto al 2020);
c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
f) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

La misura del credito


Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute e ammissibili; con un importo massimo del credito d’imposta per ciascun beneficiario è pari a euro 60.000 (che comporta un massimo di spesa di 200.000 euro). Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’Iva, se questa non rappresenta un costo per il soggetto beneficiario.
Come per l’analogo credito d’imposta riferito al 2020, il fondo complessivo stanziato dal Governo è di 200 milioni di euro, pertanto il credito d’imposta calcolato da ciascun beneficiario va considerato come quello teoricamente spettante, ma nella sostanza spetterà nella percentuale che sarà resa nota dal Direttore dell’Agenzia delle entrate con Provvedimento entro il 12 novembre.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta


Il credito d’imposta è utilizzabile, alternativamente:
- Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa (dichiarazione per il 2021). L’eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma non potrà essere richiesto a rimborso;
- In compensazione nel modello F24 Fiscolnline o Entratel a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del citato Provvedimento del Direttore AdE;

Rilevanza fiscale


Non trovano applicazione il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale e il limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel Modello Redditi.
l credito d’imposta non rileva ai fini delle imposte dirette, né ai fini degli aiuti “de minimis”.

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate e la Proposta di servizio dello Studio


Al fine di richiedere il credito è necessario compilare e inviare apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate.
La finestra temporale per la presentazione della domanda è a partire dal giorno 04 ottobre 2021 al giorno 04 novembre 2021.

Per chi intendesse avvalersi della nostra assistenza, il nostro Studio si rende disponibile alla verifica sulla possibilità di richiedere le agevolazioni, sul calcolo dell’ammontare e sulla predisposizione ed invio delle istanze necessarie, alle seguenti tariffe:
- fino a 10 documenti di spesa: 100 euro + Iva;
- da 11 a 20 documenti di spesa: 150 euro + Iva;
- oltre 20 documenti di spesa: in base al tempo impiegato.

Al fine dell’espletamento della pratica, si dovrà consegnare allo Studio copia dei giustificativi di spesa relativi alle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato.
Inoltre, per i soggetti che applicano il principio di cassa, la documentazione attestante il pagamento delle stesse.

 

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