Slittamento I rata fissi Inps ed esonero contributivo

La prima rata contributiva dovuta dai lavoratori iscritti alle gestioni autonome speciali di artigiani e commercianti (i cosiddetti FISSI INPS), in scadenza il 17 maggio 2021 è stata prorogata al 20 agosto 2021 per tutti i soggetti, senza requisiti specifici da rispettare.
A chiarirlo è lo stesso Inps con il messaggio n. 1911 di ieri 13 maggio 2021.
Al 20 agosto 2021, quindi, dovranno essere corrisposte sia la prima che la seconda rata dei contributi dovuti per l’anno 2021. I soggetti che non hanno ancora provveduto al versamento, potranno quindi attendere fino al termine massimo del 20 agosto.
Entro il 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022 dovranno poi essere versate, rispettivamente, la terza e quarta rata dei contributi di competenza 2021.

Solo pochi giorni fa, peraltro, era stato firmato il decreto attuativo, previsto dai commi da 20 a 22-bis dell’art. 1 della L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), che prevedeva l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti, nel limite massimo di 3.000 euro. Rimangono esclusi dall'esonero i premi INAIL.

L’ambito soggettivo della norma prevede l’esonero per:

  • lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • professionisti iscritti alla gestione separata INPS;
  • lavoratori soci di società e professionisti componenti di uno studio associato;
  • professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al d.lgs. 509/94 e d.lgs. 103/96;
  • medici, infermieri, professionisti e operatori con incarichi per far fronte all’emergenza Covid, limitatamente al periodo di detti incarichi.

Pertanto la scadenza incombente riguarda la rata riferita al primo trimestre dei commercianti ed artigiani.

Sono esclusi i soggetti che, per il periodo oggetto di esonero, sono titolari di un contratto di lavoro subordinato, titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria.

I suddetti soggetti, ai fini dell’accesso all’agevolazione, dovranno rispettare congiuntamente i seguenti requisiti:

  • calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019;
  • per il periodo d’imposta 2019, aver percepito un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività non superiore a 50.000 euro;

Tali requisiti non si applicano ai soggetti che hanno avviato l’attività, con l’obbligo di iscrizione all’apposita gestione o ente previdenziale, nel corso del 2020.

Al fine dell’ottenimento dell’esonero deve essere presentata apposita domanda, ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria, entro il 31 luglio 2021 per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS o 31 ottobre 2021 per i professionisti iscritti ad enti di previdenza e assistenza di cui al d.lgs. 509/94 e d.lgs. 103/96.

Per i soggetti che potrebbero beneficiare dell’esonero contributivo, ma che hanno già provveduto al versamento della prima rata contributiva, si attendono chiarimenti per l’eventuale rimborso e le modalità dello stesso.

 

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