Legge di Bilancio per il 2021: novità fiscali

Il 30 dicembre 2020 passato è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021, Legge n. 178/2020, entrando in vigore come di consueto lo scorso 1° gennaio.

Con il presente contributo si richiamano, in sintesi, le principali novità introdotte in ambito fiscale, ricordando che sono disponibili le “Video pillole” con i contributi di consulenti dello Studio, come già comunicato.

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Riallineamento dei beni immateriali d’impresa

Viene riconosciuta la possibilità di avvalersi della disciplina agevolata della rivalutazione dei beni d’impresa anche in riferimento all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, versando un’imposta sostitutiva del 3%; il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, applicando un’imposta sostitutiva del 10 per cento.

Perdite 2020 e posticipazione dell’obbligo di copertura

Si dispone che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447 (per le Spa), 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter (per le Srl) del codice civile, inoltre non opera la causa di scioglimento delle cooperative per la perdita del capitale sociale di cui all’articolo 2545-duodecies del codice civile.
Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo (come stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile), è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate, e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale.
Se la perdita porta il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea può deliberare di rinviare le decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.
Fino alla data di tale assemblea pertanto non opera la causa di scioglimento della società.
Le perdite di cui sopra devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Rafforzamento patrimoniale delle medie imprese

Vengono modificate e prorogate fino al 30 giugno 2021 alcune delle agevolazioni stabilite dall’articolo 26 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020).
Le novità riguardano, in particolare, il credito d’imposta sulle perdite, disponendo che, per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del 2021, viene aumentato dal 30 al 50% l’ammontare massimo del credito d’imposta a favore della società.
Resta fermo che il credito d’imposta è riconosciuto con riguardo alle perdite risultanti dal bilancio relativo all’esercizio 2020.
Viene inoltre stabilito che il credito può essere utilizzato in compensazione successivamente alla data di approvazione del bilancio 2020 ma entro il 30 novembre 2021, ferma restando la data d’inizio.
La proroga non riguarda il credito d’imposta spettante al soggetto che effettua il conferimento in denaro nel capitale delle società, che resta quindi fruibile soltanto per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020.

Proroga detrazioni fiscali interventi edilizi e nuovo bonus “idrico”

Vengono prorogati fino al 31 dicembre 2021 i seguenti bonus:

  • il bonus facciate al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
  • la detrazione Irpef al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia;
  • l’ecobonus al 50%-65% per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari (la scadenza della detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già fissata al 31 dicembre 2021);
  • il bonus mobili al 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile, elevato per il 2021 a 16.000 euro di ammontare massimo di spese detraibili;
  • il bonus verde al 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Viene poi introdotto un “bonus idrico”, pari a 1.000 euro, a favore delle persone fisiche residenti in Italia, da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
La definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione e l’ottenimento del bonus è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente.
Riguardo al “Superbonus” 110%, il termine per poter beneficiare della detrazione viene prorogato al 30.06.2022. I condomini che, alla data del 30.06.2022 hanno effettuato almeno il 60% dell'intervento complessivo possono inoltre beneficiare della detrazione se le spese sono sostenute entro il 31.12.2022.
Vengono inclusi tra gli interventi agevolabili anche quelli su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Concessa ancora una chance per rideterminare il valore d’acquisto di terreni e partecipazioni non quotate posseduti al 01.01.2021, pagando un’imposta sostitutiva dell’11 per cento. Il versamento andrà effettuato entro il 30 giugno 2021 in una unica soluzione o fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo.
Redazione e giuramento della necessaria perizia di stima dovranno avvenire entro quella stessa data.

Esonero contributivo e indennità straordinaria ISCRO lavoratori autonomi

Viene prevista l’istituzione del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti.
Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

  • dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
  • dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.

Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.

Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza e i relativi criteri di ripartizione.

Viene poi disciplinata l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata Inps, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e non titolari di trattamento pensionistico diretto, né assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie e non beneficiari di reddito di cittadinanza.
L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate e viene erogata dall’INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.
La domanda per accedere all’indennità deve presentata, in via telematica, all’INPS, entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
Per poter presentare domanda, occorre:

  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data della richiesta, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso;
  • avere dichiarato un reddito nell’anno precedente alla richiesta non superiore a 8.145 euro (rivalutato annualmente);
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

Credito d’imposta beni strumentali nuovi e vari da Transizione 4.0

Vengono prorogati e rafforzati i crediti di imposta del Piano Nazionale “Transizione 4.0”.
Si tratta nello specifico:

  •  del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, che viene esteso fino al 31 dicembre 2022 (ovvero agli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione).
    Con la nuova disciplina vengono aumentate le aliquote agevolative, l’ammontare delle spese ammissibili ed esteso l’ambito oggettivo con l’inclusione dei beni immateriali “generici”. Le nuove regole si applicano agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020.
    In allegato alla presente circolare degli schemi di sintesi;
  • del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, che viene confermato fino al 31 dicembre 2022.
    Il bonus spetta nella misura: del 20%, fino a un massimo di 4 milioni di euro, per gli investimenti in ricerca e sviluppo; del 10%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica; del 15%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
  • del credito d’imposta per la formazione 4.0, che viene esteso fino al 2022. Vengono inoltre ampliati anche i costi ammissibili.

Baratto finanziario: piattaforma di compensazione da fatture elettroniche

Sarà istituito un meccanismo di compensazione di crediti e debiti (esclusi quelli delle amministrazioni pubbliche) derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche.
Avverrà tramite una piattaforma telematica gestita dall’Agenzia delle entrate, producendo gli stessi effetti dell’estinzione dell’obbligazione ai sensi del codice civile, sempreché per nessuna delle parti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito o piani di risanamento.
Un Dm individuerà le modalità attuative, che dovranno prevedere una sorta di segnalazione automatica da parte del SdI alle parti a titolo di proposta di compensazione delle partite aperte tra di loro. Potenzialmente lo strumento è interessante, potendo risolvere situazioni di crediti “incagliati” senza l’intervento di transazioni finanziarie; rimane da verificare la sua sostanziale attuazione in ottemperanza alla normativa sulla Privacy.

Lotteria degli scontrini e cashback

Si modifica la disciplina della lotteria degli scontrini, prevedendo che si potrà partecipare alle estrazioni solo ed esclusivamente per gli acquisti pagati con strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat, ecc.). Saranno, quindi, esclusi dalla lotteria gli acquisti effettuati in contanti.
Viene poi chiarito che i rimborsi attribuiti con il programma cashback non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Novità Iva

Trasmissione telematica dei corrispettivi
  • viene precisato che la memorizzazione elettronica e la consegna dei documenti (se richiesta dal cliente) che attestano l’avvenuta operazione è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione;
  • viene differita al 01.07.2021 l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione;
  • si introduce un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Tempi annotazione fatture
  • si allineano, per i contribuenti minori, le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell’imposta. Per i predetti contribuenti quindi si prevede che l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
Abolizione “esterometro” dal 2022
  • si stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 01.01.2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica e quindi non più attraverso l’esterometro;
  • le operazioni attive vanno trasmesse entro i termini di emissione delle fatture; le operazioni passive entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento;
  • sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere.
Varie
  • si estende al 2021 l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;
  • si semplifica la predisposizione e consultazione dei documenti precompilati IVA.

 

Contrasto frodi da utilizzo falso plafond Iva

 Introdotto un meccanismo automatico per bloccare le lettere d’intento rilasciate da falsi esportatori abituali, cioè da soggetti che risultano aver già emesso lettere false sulla base di un plafond fittizio.
In tali casi, il Sistema di interscambio impedisce l’emissione della fattura elettronica con il titolo di non imponibilità Iva, riscontrando l’indicazione di un numero di protocollo di una lettera d’intento invalidata.
Per le modalità operative, è prevista l’adozione di un provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Locazioni brevi

Dal 2021, è possibile avvalersi del regime delle “locazioni brevi” (contratti di durata non superiore a 30 giorni, per i quali è prevista l’applicabilità della cedolare secca al 21%) solo se nell’anno si destinano a quella finalità al massimo quattro appartamenti; oltre tale soglia, l’attività, da chiunque esercitata, si considera svolta in forma imprenditoriale.
Dette disposizioni trovano applicazione anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici.

Contributo per riduzione canone di locazione

Si introduce un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, a favore del locatore di immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, che riducono il canone del contratto di locazione.
Il contributo è riconosciuto fino al 50% della riduzione del canone ed entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
Ai fini della concessione del contributo, il locatore è tenuto a comunicare in via telematica la rinegoziazione del canone di locazione all’Agenzia delle Entrate.
Le modalità applicative dovranno essere definite con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, compresa la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale, in relazione alle domande presentate.

Credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro 

Anticipato dal 31 dicembre al 30 giugno 2021 il termine entro cui utilizzare in compensazione (ovvero cedere a soggetti terzi, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari) il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del Decreto Rilancio n. 34/2020.

Tassazione ristorni cooperative

Viene concessa una facoltà in materia di tassazione dei ristorni attribuiti ai soci di società cooperative, ovvero la possibilità, previa delibera assembleare, di applicare una ritenuta del 12,5% a titolo di imposta, in luogo dell’ordinario 26%, nel solo caso della destinazione del ristorno ad aumento del capitale sociale.
Il versamento della ritenuta va fatto entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre in cui è stata adottata la delibera assembleare, anticipando quindi il momento della tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale, anziché al rimborso dello stesso.
I destinatari dei ristorni devono essere soci persone fisiche, non sono compresi gli imprenditori.
La facoltà può essere applicata con le medesime modalità e termini anche alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente al 01.01.2021.
Rimane aperto un problema di tassazione anticipata di un provento non ancora erogato, pertanto la cooperativa che approva tale facoltà dovrà prendere una decisione su una eventuale pronta rivalsa della ritenuta versata sul socio, oppure il mantenimento di un credito “aperto” per un tempo indefinitamente protratto.

Tassazione utili per enti non commerciali 

Si introduce un abbattimento dell’IRES del 50% (dal 100% attuale) sui dividendi percepiti dagli enti non commerciali (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR) che svolgono senza scopo di lucro ed in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale nei seguenti ambiti:

  • famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
  • prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
  • ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
  • arte, attività e beni culturali.

Il risparmio d’imposta deve essere destinato al finanziamento delle predette attività di interesse generale, accantonando l’importo non erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.
Rimangono dubbi sull’inclusione o meno di alcune attività (es. attività socio-assistenziale) dei proventi assimilati ai dividendi. Inoltre il dettato normativo potrebbe ingenerare confusione con le attività di interesse generale previste dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore.

Novità in agricoltura

Viene estesa al 2021 l’esenzione totale dall’Irpef dei redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.

Escluso poi, per il 2021, l’assoggettamento all’imposta di registro, nella misura fissa di 200 euro, per gli atti di acquisto di terreni agricoli (e relative pertinenze), di valore economico non superiore a 5mila euro, da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
Resta dovuta l’imposta ipotecaria in misura fissa (€ 200) e l’imposta catastale dell’1%.

Credito d’imposta pubblicità

Per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.
In altri termini, viene prorogato il regime “straordinario” di favore che era stato previsto per il 2020. Pertanto, anche per i prossimi due anni, il credito d’imposta è riconosciuto sul complesso degli investimenti pubblicitari effettuati e non sui soli investimenti incrementali.
A differenza del 2020, cambia tuttavia l’ambito applicativo dell’agevolazione. La nuova norma, infatti, fa riferimento soltanto agli “investimenti pubblicitari effettuati sui giornali e periodici, anche in formato digitale”, senza menzionare quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, che sarebbero quindi esclusi dall’agevolazione.

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