Alcune considerazioni per le Onlus su quando iscriversi al RUNTS
Per le ONLUS che intendono assumere la qualifica di Ente del Terzo settore si presentano due alternative: iscriversi subito al RUNTS oppure mantenere la qualifica di ONLUS fino all'abrogazione della disciplina ex art. 104, c. 2 del CTS.
- Iscriversi non appena sarà entrato in vigore il RUNTS; in questo caso con l'iscrizione l'ente è cancellato dall'Anagrafe delle ONLUS e perde le agevolazioni fiscali legate a tale qualifica. Si è insistito molto nel dire che, ai sensi dell'art. 101 c. 8 del CTS, “la perdita della qualifica di ONLUS, a seguito della iscrizione nel registro Unico Nazionale del Terzo settore anche in qualità di impresa sociale non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente”. Non sembrano però sufficientemente valutati gli effetti della cancellazione dall'Anagrafe delle ONLUS ai fini delle imposte dirette.
Ricordando infatti che fino al momento dell'autorizzazione della Comunità Europea non saranno applicabili agevolazioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, c'è da chiedersi quale sarà il regime fiscale applicabile dalle ex ONLUS dopo la cancellazione dall'Anagrafe, ai fini delle imposte dirette.
Infatti l'ente, a seconda dell'oggetto esclusivo o principale commerciale o meno, può essere un ente commerciale o non commerciale.
Ora, tenuto conto che con la cancellazione viene meno l'ombrello di cui all'art. 150 del Tuir (decommercializzazione delle attività delle ONLUS). si pone il problema della tassazione ai fini Ires delle attività commerciali esercitate. Gli enti che gestiscono attività economiche rilevanti (es. case di riposo, scuole, case di cura, ecc.) potrebbero trovarsi a rivestire la qualifica di ente commerciale, con tutto ciò che ne consegue in termini di tassazione e di perdita di un regime fiscale di privilegio.
Il discorso del momento dell'iscrizione si complica se si tiene presente che ai sensi dell'art. 7, c.1 del Decreto istitutivo del RUNTS: “l'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all'acquisizione della qualifica di Ente del terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS”.
Poiché tra il momento in cui si presenta l’istanza e il momento dell'iscrizione decorre un certo lasso di tempo (gli uffici fiscali, ai sensi dell'art. 9, hanno tempo 60 giorni per emanare il provvedimento), occorrerà presentare la domanda di iscrizione in tempo utile, tenendo conto anche di questo fattore. In sostanza, non si può rischiare di perdere la qualifica di ONLUS senza contemporaneamente acquisire quella di Ente del Terzo settore.
- In alternativa alla ipotesi precedente, si può mantenere la qualifica di ONLUS fino alla abrogazione della disciplina ONLUS.
Per continuare a usufruire della disciplina ONLUS, le modifiche statutarie richieste dal C.T.S. dovranno essere fatte sotto condizione sospensiva fino alla data di iscrizione nel Registro. In questo caso, tenendo conto della continuità della disciplina ONLUS, non si pone il problema del regime fiscale di cui abbiamo parlato nel punto precedente.
Vale la pena di aggiungere che redigere in anticipo uno Statuto per la ONLUS, quindi scegliendo già il “vestito” di una delle tipologie previste dalla riforma (Impresa sociale, piuttosto che altro ente del T.S.), significa non poter stimare le conseguenze derivanti dall’applicazione della fiscalità locale, ovvero principalmente dell’Irap e dell’IMU, che di certo sposterà la convenienza della scelta e che di certo sarà definita dopo la decisione della Commissione UE.
Si ricordano ad esempio:
- le agevolazioni attuali quali, ad esempio, l’esenzione Irap per le ONLUS lombarde;
- l’opportunità di calcolare l’Irap con metodo retributivo (ente non commerciale) piuttosto che commerciale (impresa sociale);
- la possibilità di considerare esente ai fini IMU gli immobili istituzionali prevista per gli ETS “non commerciali” contro un’IMU potenzialmente “piena” sugli immobili commerciali (es. delle imprese sociali).
Tutti motivi che portano alla considerazione che convenga posticipare, per le ONLUS, l’approvazione dello Statuto “tipo-ETS” a una data più avanti nel tempo, prossima alla scadenza del 31/03/2022 o comunque a quando si avranno la maggior parte delle certezze in tal senso.
Per completezza, va aggiunto che, nell'ipotesi in cui la ONLUS decidesse di non iscriversi al Registro, trascorso il 31.03 successivo all'autorizzazione UE, sarebbe obbligata a devolvere il proprio patrimonio acquisito nel periodo in cui è stata iscritta all'Anagrafe ONLUS.