Novità Decreti Ristori e Ristori Bis: seconda parte

Illustriamo di seguito le ulteriori principali disposizioni fiscali contenute nei recenti Decreti Ristori (D.L. 137/2020) e Ristori bis (D.L. 149/2020).

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Decreto Ristori n. 137/2020

Contributo a fondo perduto 

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con D.P.C.M. 24.10.2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25.10.2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 (attività sospese come ad esempio alberghi, bar, ristoranti, palestre, ecc; si veda di seguito la tabella).

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25.10.2020.

La condizione necessaria è che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi (cioè la stessa condizione prevista per il precedente contributo a fondo perduto).

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente punto ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 01.01.2019.

  • Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il nuovo contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
  • Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, il nuovo contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 10.06.2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita Iva risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:

  • per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all’art. 25 D.L. 34/2020, e che hanno il codice attività ricompreso tra quelli previsti dall’Allegato 1, l’importo del contributo a fondo perduto sarà determinato prendendo come base il contributo a fondo perduto già richiesto, maggiorato delle percentuali previste nell’allegato 1. Ad esempio un bar, una gelateria o una pasticceria che aveva richiesto il precedente contributo a fondo perduto pari ad euro 3.000 riceverà un nuovo contributo a fondo perduto pari ad euro 4.500, ossia il precedente contributo moltiplicato per il 150%);
  • per i soggetti che non hanno presentato istanza per il contributo di cui all’art. 25 D.L. 34/2020, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall’art. 25, cc. 4, 5 e 6 D.L. 34/2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%.

Le predette percentuali sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 (variano dal 100% al 400%).
In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000.

Per i soggetti che hanno già fruito del contributo di cui all’art. 25 D.L. 34/2020, che hanno attivato la partita Iva a partire dal 01.01.2019, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Tax Credit Vacanze

Per i periodi d'imposta 2020 e 2021 è riconosciuto, una sola volta, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 01.07.2020 al 30.06.2021, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.
Ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31.12.2020, secondo le modalità applicative già definite.

Credito d'imposta canoni di locazione

L’agevolazione viene reintrodotta dall’articolo 8 D.L. 137/2020, con le seguenti principali caratteristiche:

  • si applica alle sole imprese operanti nei settori indicati all’allegato 1 annesso al Decreto;
  • è dovuta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d'imposta precedente;
  • spetta per i canoni locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Di conseguenza il credito d’imposta locazioni per i mesi di ottobre, novembre e dicembre spetta alle imprese operanti nei settori interessati, nel caso in cui esercitino l’attività in uno o più immobili in dipendenza di un contratto di locazione commerciale o d’affitto d’azienda.

Per i gestori delle attività interessate che sono invece proprietari degli immobili in cui è esercitata l’attività, l’articolo 9 prevede la cancellazione della seconda rata Imu (si veda oltre).

Condizioni di accesso all’agevolazione

Le condizioni di accesso all’agevolazione consistono esclusivamente in un calo del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese di riferimento (ottobre, novembre e dicembre 2020) di almeno il 50% rispetto al medesimo mese del periodo d’imposta precedente. Non sussistono limitazioni al volume dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente per i soggetti interessati dall’estensione del credito d’imposta, parimenti a quanto previsto dalla normativa per le strutture turistico-ricettive.

Resta valida la disposizione introdotta durante l’iter di conversione in Legge del Decreto

Rilancio, al comma 5, dell’articolo 28 D.L. 34/2020: “il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19”.

Quantificazione del credito d’imposta

Dal fascicolo all’iter di conversione in Legge del D.L. 137/2020 emerge la facoltà, relativamente al solo canone di dicembre, di effettuare il versamento nell'anno 2021, restando impregiudicata la spettanza del credito d’imposta.
L’aliquota del credito d’imposta, in continuità con la disciplina dell’articolo 28 D.L. 34/2020, varia in funzione del contratto in dipendenza del quale l’immobile è nella disponibilità del soggetto beneficiario:

  • in caso di contratti di locazione, locazione operativa (esclusi secondo la circolare AdE 14/E/2020 i leasing finanziari) e concessione di immobili spetta un credito d’imposta pari al 60 % del canone mensile versato;
  • in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse, inclusi i contratti di coworking, o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività d’impresa o lavoro autonomo, spetta un credito d’imposta pari al 30% del canone mensile versato.

IMU

L’articolo 9 del Decreto Ristori stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 78 del Decreto Agosto, per il 2020 non è dovuta la seconda rata dell’Imu in relazione agli immobili (e relative pertinenze) in cui si esercitano le attività oggetto di misure restrittive indicate nell’Allegato 1 del decreto stesso.
L’agevolazione si applica, però, a condizione che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

Decreto Ristori Bis n. 149/2020 

Sintesi delle disposizioni

A seguito delle nuove restrizioni introdotte dal D.M. 03.11.2020, il Decreto stanzia infatti ulteriori risorse per tutelare imprenditori e lavoratori. Di seguito, una sintesi delle disposizioni.

Incrementato il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Ristori e ampliato l’elenco dei settori economici

In considerazione dell’introduzione, da parte del Decreto Ristori, di un nuovo contributo a fondo perduto (calcolato sulla base di quello riconosciuto dal Decreto Rilancio), il Decreto Ristori bis incrementa di un ulteriore 50% il contributo per le imprese riconducibili a determinati settori economici (gelaterie e pasticcerie, bar e altri esercizi simili senza cucina) con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone arancioni o rosse.

Viene inoltre ampliato l’elenco dei codici Ateco che caratterizzano le attività alle quali deve ritenersi riconosciuto il beneficio in esame. Si veda Allegato 1.

Nuovo contributo a fondo perduto

Viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto per le specifiche imprese che operano nelle zone rosse, variabile in funzione della tipologia di attività svolta. Si veda Allegato 2. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25.10.2020.

Credito d’imposta locazioni e affitti

Viene prevista l’estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del credito d’imposta locazioni alle imprese che operano nelle zone rosse e che svolgono un’attività per la quale è previsto il riconoscimento del contributo a fondo perduto. (Allegato 2)

Cancellazione della seconda rata Imu

Alle imprese che rientrano tra i beneficiari del nuovo contributo a fondo perduto e che operano nelle zone rosse è riconosciuta la cancellazione della seconda rata Imu concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, a condizione che i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività. (Allegato 2)

Sostegno alla filiera agricola, pesca e acquacoltura

Il Decreto Ristori bis prevede la totale decontribuzione, anche per il mese di dicembre, a favore delle imprese interessate dalla decontribuzione riconosciuta dal Decreto Ristori, attive nei settori della filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura. (Allegato 3)

    

 

Il credito d'imposta locazioni dopo il Decreto Ristori e Ristori Bis

I recenti provvedimenti, pur ricalcando l’impostazione prevista con riferimento al bonus introdotto dal Decreto Rilancio a copertura delle mensilità da marzo a giugno (da aprile a luglio per le strutture turistico ricettive con attività stagionale), modificano la platea dei soggetti interessati dal beneficio.

L’articolo 8 D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) individua espressamente “le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 1”.
Inoltre, l’articolo 4 D.L. 149/2020 (Decreto Ristori bis) rivolge il credito di imposta anche alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 dello stesso decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 (Agenzie di viaggio e tour operator) che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. “zone rosse”).
La nuova disciplina restringe di fatto l’ambito soggettivo di applicazione, estromettendo dal beneficio relativo ad ottobre, novembre e dicembre 2020, i seguenti soggetti:

  • le imprese non operanti nei settori identificati con gli specifici codici Ateco;
  • gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti non commerciali che utilizzano gli immobili per finalità istituzionali.

Da un'altra angolazione, il perimetro di applicazione subisce invece un ampliamento poiché è rivolto anche alle imprese con volume di fatturato superiore a 5 milioni di euro, prescindendo quindi dal valore dei ricavi registrati nel periodo di imposta precedente.

Pertanto, permane innanzitutto l’obbligo del confronto del fatturato dei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell’anno in corso, con quello registrato nei corrispondenti mesi del 2019 (eccezion fatta per le imprese avviate a far data dal 01.01.2019), diretto ad accertare la riduzione del volume d’affari di almeno il 50 per cento.
Il beneficio, inoltre, continua ad essere riconosciuto su tutti gli immobili strumentali per destinazione, indipendentemente dalla categoria catastale.
Sono agevolati i canoni corrisposti in virtù di:

  • contratto di locazione immobiliare ad uso non abitativo (stipulato ai sensi degli articoli 1571, e ss. cod.civ. e della 392/1978);
  • contratto di leasing immobiliare operativo (escluso il leasing finanziario);
  • contratto di affitto d’azienda;
  • contratto di servizi a prestazioni complesse (es. coworking).

L’entità del credito di imposta è differenziata in funzione della fattispecie contrattuale. In particolare, il bonus spettante è pari al:

  • 60% del canone dovuto in base al contratto di locazione o di leasing;
  • 30% del canone dovuto in base al contratto di affitto d’azienda o di servizi a prestazioni complesse;
  • 50% del canone dovuto in base al contratto di affitto d’azienda stipulato dalle strutture turistico ricettive.

In caso di rinegoziazioni del contratto con riduzione del corrispettivo, la base di calcolo rilevante per la determinazione del credito – che è l’importo sul quale applicare la percentuale – corrisponde al canone mensile aggiornato (e pagato) all’esito della modifica contrattuale.
Il credito di imposta è fruibile a partire dal giorno successivo a quello di pagamento, mediante:

  • utilizzo in compensazione con F24;
  • utilizzo a scomputo dalle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di sostenimento della spesa;
  • cessione al locatore, previa accettazione di quest’ultimo.

Nel caso di trasferimento del credito d’imposta al locatore, il conduttore può trattenere dal canone dovuto la percentuale di bonus spettante e versare il corrispettivo al netto di questa.
Da ultimo, si ricorda che credito d’imposta locazioni non concorre a formare la base imponibile rilevante ai fini delle imposte sul reddito ed ai fini del prelievo Irap.

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