Fatturazione elettronica: nuove specifiche tecniche

Da giovedì 1° ottobre 2020, per l’invio a SDI delle fatture elettroniche e dell’esterometro, saranno utilizzabili, in via facoltativa, le specifiche tecniche 1.6.1, approvate dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 28.02.2020, poi modificato con Provvedimento del 20.04.2020.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche diventerà obbligatorio.

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L’impatto riguarda soprattutto i campi “Tipo documento e Natura dell’operazione nella compilazione del file xml della fattura elettronica da inviare al Sdi.
La possibilità di utilizzare in via facoltativa le nuove specifiche tecniche potrà creare qualche problema nello scambio di fatture; qualora, infatti, il soggetto emittente inviasse a SDI una fattura secondo le nuove specifiche, ed il ricevente non fosse ancora aggiornato alle stesse, potrebbe crearsi qualche problema pratico, quale ad esempio l’impossibilità di conversione del documento XML in un file leggibile (tipo PDF).

Fatta tale premessa, possiamo a capire perché siano stati introdotti dei nuovi “tipi documento”, accanto a quelli già esistenti che individuano la fattura (TD01), la nota di accredito (TD04), e così via: l’Agenzia delle Entrate, dal 2021, deve proporre al contribuente la bozza dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche, e della dichiarazione annuale, mediante un sistema con il quale possono essere accettate le bozze proposte, o modificate “online” (alla stregua del 730).

I nuovi codici


In primo luogo, le novità riguardano, i diversi dettagli per le inversioni contabili, stabilendo i seguenti codici:

  • TD16: integrazione per acquisti interni, tra cui rientrano ad esempio i servizi relativi ad edifici di cui all’articolo 17, comma 6, lett. a-ter, D.P.R. 633/1972;
  • TD17: integrazione o autofattura per acquisti di servizi da soggetto non residente ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 (ad esempio il download di un software acquistato da un fornitore irlandese);
  • TD18: integrazione della fattura del fornitore Ue per acquisto intracomunitario di beni;
  • TD19: integrazione o autofattura per acquisti di beni da soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 (ad esempio l’acquisto di un personal computer già presente in Italia da un fornitore tedesco).

Vengono poi introdotti due nuovi codici per la fattura differita:

  • TD24: per quella emessa comunemente a seguito di cessioni documentate da DDT e per prestazioni di servizi documentate con documenti assimilabili al DDT;
  • TD25 per la fattura emessa dal promotore di una operazione triangolare.

La necessità di individuare la prima tipologia di fattura differita potrebbe essere dettata dal fatto che, differentemente da una fattura immediata, la stessa potrebbe essere datata in un mese, ma dover confluire nella liquidazione del mese precedente, cioè quello di consegna o spedizione della merce.
La seconda tipologia di fattura differita, invece, deve confluire nella liquidazione del mese di emissione, il quale è tuttavia quello successivo a quello di consegna o spedizione.
Un nuovo campo è stato istituito per gestire le autofatture per splafonamento (TD21); attualmente si ritiene che tale operazione vada gestita con il codice TD20, utilizzabile per la “autofattura denuncia”, dove si deve indicare, come “cedente/prestatore”, colui che ha emesso la fattura senza Iva che ha portato allo splafonamento.
Dalla lettura dei nuovi codici errore presenti nelle specifiche tecniche emerge che nell’autofattura per splafonamento con codice TD21 non devono più essere riportati gli estremi del fornitore, ma sia come “cedente/prestatore”, che come “cessionario/committente” deve essere indicato il soggetto che emette il documento.

Sempre riguardo al “Tipo documento”, è stato istituito il codice TD27, per la fattura per cessioni gratuite senza rivalsa o per autoconsumo.
In questi casi, si emette in genere una autofattura nella quale si risulta sia come cedenti/prestatori che come cessionari/committenti, ma si registra la stessa solo nel registro delle fatture emesse.

Inoltre è stato istituito il codice TD26, cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni, che servirà per la compilazione del campo VE40 della dichiarazione Iva.
Questo campo serve per la corretta determinazione del volume d’affari, e, a sua volta, il volume d’affari, serve ad esempio per determinare se ci sono le condizioni per chiedere rimborsi e compensazioni dell’Iva a credito; una non corretta compilazione, anche se probabilmente non dovrebbe essere sanzionabile, potrebbe però rallentare l’erogazione di un rimborso Iva o far nascere un controllo mirato a verificare le condizioni di spettanza.

Per quanto riguarda il campo “Natura” dell’operazione, sono state introdotti nuovi dettagli anche nelle ipotesi di operazioni senza applicazione dell’Iva, sia per quelle “fuori campo”, sia per quelle non imponibili.
Più in dettaglio, per quelle fuori campo è stato previsto il:

  • Codice N2.1 per quelle carenti del presupposto territoriale per effetto degli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 (per le quali l’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972 prevede l’obbligo di emissione della fattura);
  • Codice N2.2 negli altri casi (per i quali normalmente è facoltativa l’emissione della fattura).

I nuovi codici dedicati alle operazioni non imponibili

Infine, importanti sono anche i nuovi codici dedicati alle operazioni non imponibili (tra cui quelle che assumono rilievo ai fini dello status di esportatore abituale), per le quali sono stati previsti i seguenti codici:

  • per le esportazioni di beni (tra cui quelle dirette, triangolari, a cura del cessionario non residente, ecc.);
  • per le cessioni intracomunitarie di beni (articolo 41 e articolo 58 D.L. 331/93);
  • per le cessioni di beni verso imprese di San Marino;
  • per le operazioni assimilate alle esportazioni (ad esempio quelle di cui all’articolo 72 D.P.R. 633/1972);
  • per le operazioni non imponibili effettuate a seguito di dichiarazione d’intento (quelle verso l’esportatore abituale di cui all’articolo 8, comma 1, lett. c, D.P.R. 633/1972);
  • per le altre operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione dello status di esportatore abituale (ad esempio le cessioni a turisti extra UE di cui all’articolo 38-quater D.P.R. 633/1972).

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