Opportunità fiscali Decreto "Agosto" n. 104/2020
Articolo 77 – Proroga credito d’imposta sulle locazioni
Il credito d’imposta introdotto dall’art. 28 del Dl Rilancio viene prorogato, per la generalità dei soggetto, anche al mese di giugno.
Per le strutture turistico-ricettive con attività stagionale, la proroga riguarda il mese di luglio e non va fatto il confronto con il volume dei ricavi del periodo d’imposta precedente (agevolazione quest’ultima estesa alle strutture termali).
Articolo 78 – IMU settori turismo e spettacolo
Per tale settore, particolarmente colpito dall’emergenza epidemiologica, viene prevista l’esenzione della seconda rata dell’IMU (ovvero il saldo) per il 2020, sugli immobili destinati a numerose attività (stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e termali, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, immobili dedicati a eventi fieristici o manifestazioni, destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e a discoteche, sale da ballo, night-club e simili), a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività esercitate.
Articolo 79 – Ulteriori agevolazioni per i settori turismo e terme
Il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture, disposto in origine dall’articolo 10 del Dl n. 83/2014 per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, viene riconosciuto nella misura del 65% (anziché 30%, per le spese fino a 200mila euro) per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso il 31 dicembre 2019. Il bonus relativo al primo periodo è utilizzabile esclusivamente in compensazione; per quello pertinente al secondo periodo, non si applica la ripartizione in quote annuali.
Tra i beneficiari dell’agevolazione sono compresi gli agriturismi, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisto di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle relative attività, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.
Articolo 81 – Bonus investimenti pubblicitari in società sportive
Per l’anno 2020, alle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali è istituito un credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, nel limite massimo di spesa di 90 milioni di euro, per campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe di sport a squadre (operanti in discipline olimpiche e riconosciute dal Coni), società sportive professionistiche (SSD) e associazioni sportive dilettantistiche (ASD) operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Sono però escluse dalla disposizione le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime fiscale previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
Il credito è fruibile esclusivamente in compensazione e spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili previsti dall'articolo 23 del Dlgs n. 241/1997.
L’investimento non deve essere inferiore a 10mila euro e deve essere rivolto a soggetti che:
- nel 2019 hanno prodotto in Italia ricavi almeno pari a 200mila euro e fino a 15 milioni;
- certificano di svolgere attività sportiva giovanile
Viene assicurata per presunzione di legge, per tali investimenti, la natura di “spese di pubblicità” in capo all’erogante.
Articolo 97 – Differimento dei versamenti già sospesi
L’articolo allunga i versamenti, già sospesi dal Dl “Cura Italia” (articoli 61 e 62, Dl n. 18/2020) e “Liquidità” (articoli 18 e 19, Dl n. 23/2020), la cui scadenza era già stata prorogata al 16 settembre 2020 dagli articoli 126 e 127 del Dl “Rilancio”: tali versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante frazionamento fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e interessi, tramite frazionamento fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Articolo 98 – Proroga secondo acconto soggetti ISA
Viene prevista la proroga del secondo acconto delle imposte dirette per coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, al relativo decreto del Mef.
La scadenza della seconda o unica rata dell'acconto di Redditi e Irap, normalmente prevista per il 30/11/2020, è prorogata al 30 aprile 2021.
La disposizione si applica ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Articolo 109 – Proroga esonero TOSAP e COSAP
Con la disposizione in esame, viene prorogato fino al 31 dicembre 2020 l’esonero da Tosap e Cosap sull’occupazione di spazi e aree pubbliche utilizzate dagli esercizi commerciali, per garantire le regole del distanziamento sociale richiesto dall’emergenza epidemiologica. Prorogati fino alla stessa data anche il termine per l’invio delle domande di permesso per nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse. Le domande da inviare, come già stabilito dal Dl “Rilancio”, vanno presentate al Comune di competenza, in esenzione di imposta di bollo.
Articolo 110 – Rivalutazioni beni d’impresa e partecipazioni
Le società di capitali e gli altri enti commerciali residenti, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia, possono rivalutare i propri beni materiali e immateriali (esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa) e le partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, purché iscritti nel bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2019.
La rivalutazione può essere effettuata anche distintamente per ciascun bene.
Si può fare rivalutazione a valenza solo civilistica, oppure con riconoscimento fiscale già a decorrere dal 2021 (primo anno di imputazione dei maggiori ammortamenti) mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 3 per cento.
Possibile inoltre l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10%.
Le imposte sostitutive possono essere pagate in unica soluzione o in tre rate annuali, come già di consueto accadeva per le precedenti rivalutazioni.
Il momento prima del quale la dismissione del bene rivalutato fiscalmente fa decadere a posteriori l’efficacia (cd. periodo di “moratoria”) è previsto per il 01/01/2024.