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Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”), ha introdotto due nuovi crediti d’imposta:
  • Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120),
  • Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (articolo 125).

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Articolo 120 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

A partire dal giorno 20 luglio 2020 può essere presentata richiesta all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti beneficiari del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.
Si ricordano in sintesi i requisiti:

1. A chi spetta
  1. Soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo) il cui codici ATECO è compreso fra quelli previsti dalla norma
  2. Associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo Settore

Sono inclusi tra i soggetti della lettera a): i contribuenti “forfettari”, i contribuenti “minimi”, gli imprenditori agricoli, anche se determinino il reddito su base catastale, purché svolgano una delle attività ammissibili. 
Per quanto concerne invece associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, essi sono inclusi tra i beneficiari anche nell’ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate dalla norma.

2. Ambito oggettivo di applicazione

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d’imposta riguardano:

  1. Interventi agevolabili: sono quelli necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, quindi sono compresi tutti gli interventi edilizi necessari per rifare le mense, spogliatoi, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. È bene specificare che questa tipologia di interventi debbono essere prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazione di categoria e ordini professionali.
  2. Investimenti agevolabili: sono quelli connessi ad attività innovative, riguardano l’acquisto di tecnologie e strumenti essenziali allo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa. Rientrano anche le spese per l’acquisto di termo-scanner per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.
3. La misura del credito

È previsto un credito d’imposta pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, pertanto l’ammontare massimo del credito concedibile è pari a euro 48.000.
La disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, si ritiene che l’agevolazione spetti anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto, nel corso dell’anno, prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio”.

La locuzione “spese sostenute nel 2020” è da intendersi nel rispetto del regime del contribuente. Nel dettaglio:

  • Gli esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali e, in linea generale, i soggetti in regime di contabilità semplificata, il riferimento è al criterio di cassa e, quindi, la data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono
  • I soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per il criterio del “registrato”, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento
  • Per le imprese, gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, il riferimento è al criterio di competenza, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
4. Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile, alternativamente:

  • In compensazione nel modello F24
  • Cessione, anche parziale, a terzi soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari

Entrambe le modalità di utilizzo possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili.
La compensazione – da parte del soggetto beneficiario o da parte del cessionario – può essere esercitata a partire dal 01/01/2021 e non oltre il 31/12/2021. Pertanto, eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere più utilizzati.

Articolo 125 – Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

L’articolo 125 del Decreto Rilancio sostituisce il credito d’imposta già previsto dall’articolo 64 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 per le spese di sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

1. A chi spetta
  1. Imprenditori individuali, Snc, Sas indipendentemente dal regime contabile adottato
  2. Società di capitali e assimilate
  3. Stabili organizzazioni di soggetti non residenti
  4. Esercenti arti e professioni in forma individuale o associata
  5. Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore
  6. Enti religiosi civilmente riconosciuti

Anche in questo caso rientrano i soggetti in regime forfetario, i contribuenti “minimi”, le imprese agricole, anche se determinano il reddito su base catastale.
Per gli enti non commerciali, del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, l’agevolazione è riconosciuta anche per gli acquisti relativi all’attività non commerciale (istituzionale) dell’ente stesso.

2. Ambito oggettivo di applicazione

La norma prevede che il credito d’imposta spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per “la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti”.

Di seguito l’elenco esemplificativo fornito dall’Agenzia delle entrate:

  1. Spese per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività. A tal proposito, deve trattarsi di attività di sanificazione finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionali sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigente. L’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori e imputando ai fini del conteggio i costi sostenuti
  2. L’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
  3. L’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
  4. L’acquisto di dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione
  5. L’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione
3. La misura del credito

Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese sostenute e ammissibili; con un importo massimo del credito d’imposta per ciascun beneficiario è pari a euro 60.000 (che comporta un massimo di spesa di 100.000 euro). Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’Iva, se questa non rappresenta un costo per il soggetto beneficiario.
Giova ricordare che il fondo complessivo stanziato dal Governo è di 200 milioni di euro, pertanto il credito d’imposta calcolato da ciascun beneficiario va considerato come quello teoricamente spettante, ma nella sostanza spetterà in misura inferiore nel caso in cui le domande complessivamente superino tale disponibilità.

Anche in questo caso, la locuzione “spese sostenute nel 2020” assume un significato differente a seconda del regime contabile e fiscale del soggetto beneficiario considerato. Si rimanda pertanto a quanto sopra illustrato.

4. Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile, alternativamente:

  • Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa (dichiarazione per il 2020). L’eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma non potrà essere richiesto a rimborso
  • In compensazione nel modello F24
  • Cessione, anche parziale del credito d’imposta a terzi soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione deve avvenire entro il 31 dicembre 2021 e il cessionario deve utilizzarlo entro tale data

Diversamente da quanto visto per il credito d’imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro, la compensazione in F24 del credito d’imposta in oggetto – tanto del beneficiario quanto del cessionario – può essere esercitata anche prima del primo gennaio 2021, non appena sarà emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che istituisce il codice tributo, e dopo il 31 dicembre 2021. Anche in questo caso il sostenimento della spesa – secondo la definizione data sopra – deve avvenire prima della compensazione in F24.

Rilevanza fiscale

Il credito d’imposta ex art. 120 rileva ai fini delle imposte dirette ed entra nel computo del “de minimis”; il credito d’imposta ex art. 125 non rileva ai fini delle imposte dirette, né ai fini degli aiuti “de minimis”.

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate e proposta di servizio dello Studio

Al fine di richiedere i suddetti crediti è necessario compilare e inviare apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate.
I termini per la presentazione delle domande sono:

  • Credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro: a partire dal giorno 20 luglio 2020 al giorno 30 novembre 2021
  • Credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale: a partire dal giorno 20 luglio 2020 al giorno 7 settembre 2020

Nel modello bisognerà indicare:

  • Le spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione
  • L’importo delle spese agevolabili che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020

Per chi intendesse avvalersi della nostra assistenza, il nostro Studio si rende disponibile alla verifica sulla possibilità di richiedere le agevolazioni, sul calcolo dell’ammontare e sulla predisposizione ed invio delle istanze necessarie, alle seguenti tariffe:

  • Fino a 10 documenti di spesa: 100 euro + Iva
  • Da 11 a 20 documenti di spesa: 150 euro + Iva
  • Oltre 20 documenti di spesa: in base al tempo impiegato
Al fine dell’espletamento della pratica, si dovrà consegnare allo Studio copia dei giustificativi di spesa relativi alle spese ammissibili sostenute nel 2020 e una stima quanto più possibile definitiva delle spese ammissibili che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre 2020.
Inoltre, per i soggetti che applicano il principio di cassa, la documentazione attestante il pagamento delle stesse.

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