Opportunità da Decreto Rilancio

Con la presente si riassumono le principali opportunità che emergono dal Decreto “Rilancio” n. 34/2020.


Articolo 25 – Contributo a fondo perduto

 

Con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 10/06/2020 è stato approvato il modello di istanza da presentare telematicamente ai fini della richiesta del Contributo a fondo perduto. Le domande possono essere presentate a partire dal 15/06 p.v. e non si tratta di un “click day” (pertanto non sono previste modalità diverse di erogazione a seconda dell’ordine cronologico delle richieste pervenute). Si ricordano in sintesi le caratteristiche:

1. A chi spetta

Ai titolari di partita Iva che:

  • abbiano conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di €;
  • abbiano, in alternativa:
    1. conseguito un fatturato del mese di aprile 2020 inferiore a 2/3 del fatturato del mese di aprile 2019;
    2. iniziato l’attività a partire dal 01/01/2019;
    3. domicilio fiscale o sede operativa in Comuni colpiti da eventi calamitosi con stati di emergenza in atto al 31/01/2020
2. A chi non spetta
  • soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
  • soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti;
  • enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
  • intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir;
  • professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali);
  • soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).
3. La misura del contributo

    L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019. Le percentuali previste sono le seguenti:

    importo ricavi / compensi 2019

    % da applicare

    < = 400.000 euro

    20%

     > 400.000 e <=1.000.000 euro

    15%

    > 1.000.000 e <= 5.000.000 euro

    10%


    Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività tra gennaio e aprile 2019 e per i soggetti che hanno il domicilio o la sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020, il calcolo del contributo è il seguente:

    1. se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è negativa, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla soglia dei ricavi/compensi. Se il risultato è inferiore, spetta comunque l’importo minimo del contributo;
    2. se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.
    Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da maggio 2019, spetta l’importo minimo del contributo.

     

    Articolo 34 – Credito imposta locazioni

    1. A chi spetta
    • ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019;
    • alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente;
    • agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
    1. La misura del credito
    Canone di locazione, leasing (non finanziario), concessione di immobili a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività a Partita Iva

    Affitto d’azienda comprensivo di immobili a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività a Partita Iva

    Canone di locazione, leasing (non finanziario), concessione di immobili a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale (enti non commerciali)

    60% del canone di marzo

    30% del canone di marzo

    60% del canone di marzo

    60% del canone di aprile

    30% del canone di aprile

    60% del canone di aprile

    60% del canone di maggio

    30% del canone di maggio

    60% del canone di maggio

    1. Condizioni per la fruizione
    • Il credito d’imposta è commisurato all’importo effettivamente corrisposto nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.
    • Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
    1. Modalità di utilizzo
    • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
    • ovvero in compensazione in modello F24.
    Al riguardo di informa che nei giorni scorsi è stato diffuso dall’Agenzia delle entrate il codice tributo da utilizzare in F24 allo scopo della compensazione con altri tributi: ovvero il 6920, nella sezione Erario e con anno di riferimento “2020”.
    1. Eventuale cessione del credito
    Il soggetto avente diritto al credito d’imposta di cui al presente articolo, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito è quindi utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Per i locatori o concedenti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il credito d'imposta è altresì utilizzabile in compensazione, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.
    La possibilità di utilizzo da parte del locatore, però, è limitata al 31/12/2020, un eventuale residuo non è più utilizzabile né rimborsabile in data successiva.
    Il credito d’imposta può essere ceduto anche ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

    Articolo 186 – Bonus “pubblicità”

    Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta già richiedibile dal 2018 a fronte di investimenti pubblicitari delle imprese su organi di stampa o emittenti televisive e radiofoniche locali viene incrementato nel suo ammontare teoricamente richiedibile (visto il limite di stanziamento). Per l'anno in corso la misura del credito non si basa più sul solo valore incrementale, ma dovrà essere pari al 50% del valore complessivo degli investimenti effettuati per l'anno 2020.
    Vengono poi posticipati i termini di prenotazione del beneficio, la cui finestra ora sarà dal 1.09 al 30.09
    Tale credito, in ogni caso, è concesso nei limiti dei regimi degli aiuti de minimis, che garantiscono alle imprese un massimale pari a 200.000 euro.
    L'investimento in pubblicità si considera sostenuto secondo i criteri di inerenza e competenza; le spese devono essere supportate dall'attestazione circa la loro effettività di un revisore legale o di un professionista legittimato a rilasciare un visto di conformità. Tali spese, ai soli fini del credito d'imposta, sono ammesse al netto delle spese accessorie dei costi di intermediazione.

    Proposte di servizio dello Studio

    Per chi intendesse avvalersi della nostra assistenza, il nostro Studio si rende disponibile alla verifica sulla possibilità di richiedere le agevolazioni, sul calcolo dell’ammontare e sulla predisposizione ed invio delle istanze necessarie, alle seguenti tariffe:

    • Contributo a fondo perduto: 120 euro + Iva;
    • Credito d’imposta locazioni: 100 euro + Iva;
    • Bonus pubblicità: sulla base del numero dei documenti da attestare.
    Coloro che fossero interessati, sono pregati di contattare il proprio consulente di riferimento per attribuire l’incarico e accordarsi sul servizio richiesto.
    Restiamo a disposizione per ogni chiarimento fosse necessario.

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