DECRETO “LIQUIDITA’” – Conversione in Legge

Il 4 giugno, con il meccanismo del voto di “fiducia”, è stato approvato il disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 23/2020, ovvero il Decreto “Liquidità”. Si segnalano quindi le principali novità introdotte dalla conversione.

Articolo 6bis – Sostegno al settore alberghiero e termale

Viene introdotto un nuovo articolo che riconosce, ai soggetti Ires che operano nei settori alberghiero e termale, la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione:

  • deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci relativi ai due esercizi successivi a quello appena richiamato (ovvero per i soggetti “solari” nel bilancio 2020 o 2021);
  • deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea (es. immobili);
  • non richiede il pagamento di alcuna imposta sostitutiva e il maggior valore si considera riconosciuto, ai fini fiscali, a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita e quindi immediatamente;
  • è possibile affrancare il saldo attivo della rivalutazione, anche solo in parte, applicando un’imposta sostitutiva del 10%.

Tuttavia, in caso di cessione a titolo oneroso, o di operazioni analoghe (assegnazione al socio, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore) prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze non può essere considerato il valore rivalutato.

Articolo 7 nuovo comma 2bis– Cooperative

Le società cooperative che applicano l’articolo 2540 cod. civ., ovvero svolgono assemblee separate in presenza di particolari categorie di soci, hanno la possibilità di convocare l’assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.

Articolo 12bis – Credito d’imposta per partecipazione a fiere internazionali

Il credito d’imposta per le partecipazioni a fiere internazionali, riconosciuto dall’articolo 49 D.L. 34/2019, spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

Articolo 12ter – Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni

E’ stata ammessa la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni di cui all'ultima Legge di Bilancio (L. 160/2019) nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.

Articolo 13 – Fondo di garanzia PMI

Con specifico riferimento all’intervento del Fondo di garanzia, la possibilità di ricorrere a finanziamenti garantiti al 100% dallo Stato è stata estesa alle associazioni professionali e alle società tra professionisti nonché agli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Inoltre:

  • l’importo massimo del finanziamento garantito è stato portato a 30.000 euro, dai 25.000 euro finora previsti;
  • è stata estesa a 120 mesi la durata del finanziamento (prima stabilita in 72 mesi);
  • sono stati rivisti gli importi massimi del finanziamento garantito: inizialmente era previsto che il finanziamento garantito non dovesse superare il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario; la nuova disposizione prevede invece che esso non possa essere superiore, alternativamente, al doppio della spesa salariale annua del beneficiario per l’anno 2019 o il 25 per cento del fatturato totale 2019.

Per i finanziamenti concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, i soggetti beneficiari potranno chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni previste.
Anche con riferimento ai finanziamenti alle imprese per i quali è riconosciuta la garanzia Sace S.p.A. sono state previste numerose modifiche normative, la principale delle quali è rappresentata dalla possibilità di fornire una serie di informazioni con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Articolo 29bis – Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il contagio

Viene esclusa la responsabilità del datore di lavoro (pubblico o privato) nel caso in cui siano state rispettate le prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione sottoscritto il 24.04.2020 e negli altri protocolli e linee guida, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.

Altre modifiche/integrazioni

  • Piani del consumatore e accordi di composizione della crisi: è stata prevista la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento, prima riservata ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione;
  • concordati preventivi e i piani attestati: introdotta la possibilità di presentare ricorso per il c.d. “concordato in bianco” potendo successivamente perfezionare un piano attestato ex articolo 67 L.F. di cui è richiesta la pubblicazione presso il Registro delle imprese;
  • norme in materia di fallimento: viene esclusa l’improcedibilità del ricorso nel caso in cui lo stesso sia stato presentato dall’imprenditore in proprio, quando l’insolvenza non è conseguenza dell’epidemia di Covid-19;
  • disposizioni di accesso al “Fondo Gasparrini”, ovvero la possibilità di sospendere il mutuo “prima casa” per persone fisiche, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori in difficoltà: introdotta una nuova procedura che prevede l’avviamento, da parte della banca, della sospensione della prima rata avente scadenza successiva alla presentazione della domanda di sospensione del mutuo, a seguito di un semplice controllo sulla completezza e la regolarità formale della stessa. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta.

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