DECRETO “LIQUIDITA’” – Conversione in Legge
Il 4 giugno, con il meccanismo del voto di “fiducia”, è stato approvato il disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 23/2020, ovvero il Decreto “Liquidità”. Si segnalano quindi le principali novità introdotte dalla conversione. Viene introdotto un nuovo articolo che riconosce, ai soggetti Ires che operano nei settori alberghiero e termale, la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Tuttavia, in caso di cessione a titolo oneroso, o di operazioni analoghe (assegnazione al socio, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore) prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze non può essere considerato il valore rivalutato.
Le società cooperative che applicano l’articolo 2540 cod. civ., ovvero svolgono assemblee separate in presenza di particolari categorie di soci, hanno la possibilità di convocare l’assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020. Il credito d’imposta per le partecipazioni a fiere internazionali, riconosciuto dall’articolo 49 D.L. 34/2019, spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto. E’ stata ammessa la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni di cui all'ultima Legge di Bilancio (L. 160/2019) nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024. Con specifico riferimento all’intervento del Fondo di garanzia, la possibilità di ricorrere a finanziamenti garantiti al 100% dallo Stato è stata estesa alle associazioni professionali e alle società tra professionisti nonché agli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Per i finanziamenti concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, i soggetti beneficiari potranno chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni previste. Viene esclusa la responsabilità del datore di lavoro (pubblico o privato) nel caso in cui siano state rispettate le prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione sottoscritto il 24.04.2020 e negli altri protocolli e linee guida, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.
Articolo 6bis – Sostegno al settore alberghiero e termale
La rivalutazione:
Articolo 7 nuovo comma 2bis– Cooperative
Articolo 12bis – Credito d’imposta per partecipazione a fiere internazionali
Articolo 12ter – Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni
Articolo 13 – Fondo di garanzia PMI
Inoltre:
Anche con riferimento ai finanziamenti alle imprese per i quali è riconosciuta la garanzia Sace S.p.A. sono state previste numerose modifiche normative, la principale delle quali è rappresentata dalla possibilità di fornire una serie di informazioni con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Articolo 29bis – Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il contagio
Altre modifiche/integrazioni