DECRETO “RILANCIO” – Pubblicazione in G.U.

Il “Decreto Rilancio”, n.34/2020 è stato pubblicato nella serata del 19/05 all’interno della Gazzetta Ufficiale n.128. Andiamo a verificare le principali modifiche apportate al testo definitivo, che ha comportato anche la rettifica della numerazione degli articoli rispetto alla bozza analizzata nella nostra precedente circolare.

Articolo 24 – Irap a saldo 2019 e prima rata acconto 2020

Con una aggiunta viene precisato che la prima rata dell’acconto dell’Irap relativa al periodo di imposta 2020, da non versare nella generalità dei casi (fatta eccezione per gli intermediari finanziari e gli enti pubblici), è comunque esclusa dal calcolo dell’Irap da versare a saldo per il 2020.
Pertanto l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.

Articolo 28 – Credito d’imposta canoni di locazione

Stralciata la parte dell’articolo che prevedeva la possibilità di optare per la cessione del credito al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. O la cessione anche ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
La sola cessione è reintrodotta nell’articolo 122.

Articolo 147 – Limite annuo di compensazione in F24

Amara sorpresa: l’incremento da 700 mila euro a un milione di euro del limite annuo dei crediti compensabili attraverso l’istituto della compensazione in modello F24, ovvero rimborsabili in conto fiscale non è più “a decorrere dall’anno 2020”, ma soloper l’anno 2020”. Pertanto dal 2021 il limite tornerà ad essere di 700 mila euro.

Articolo 26 – Rafforzamento patrimoniale delle medie imprese

Per mantenere il credito d’imposta pari al 20% per i conferimenti in denaro effettuati per l’aumento del capitale sociale, di una o più società, viene chiarito che la partecipazione rinveniente dal conferimento deve rimanere nel possesso del conferente fino al 31.12.2023.
Nei commi dedicati al credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale, viene stralciata la disposizione che le perdite fiscali riportabili nei periodi d’imposta successivi vengano ridotte dell’importo dell’ammontare del credito d’imposta riconosciuto.

Articolo (ex) 45bis – Misure a favore di aumenti di capitale

Non presente nella stesura definitiva del Decreto.

Articolo (ex) 57 – Investimenti in aumenti di capitale in imprese danneggiate da Covid

Stralciato nel testo definitivo a favore dell’applicazione generalizzata dell’art. 26 e di una riorganizzazione degli articoli dedicati al rafforzamento di particolari settori o di imprese in crisi: start-up innovative, distribuzione di carburanti in autostrade, Certificati bianchi, ecc.

Articolo 50 (nuovo) – Super-ammortamenti

Viene concessa la proroga dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 del termine “lungo” per poter effettuare l’investimento al fine di fruire del super-ammortamento 2019, risolvendo così le problematiche legate all’emergenza epidemiologica. Rimane ferma la condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

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Alcune considerazioni

1. Proroga delle scadenze

Tra le numerose previsioni, la “grande assente” è stata la mancata proroga dei versamenti legati alle dichiarazioni dei redditi, i quali, quindi, dovranno essere effettuati nei termini ordinari del 30 giugno (o 30 luglio con interessi da dilazione). Non è stata inoltre prevista nessuna deroga alla norma, introdotta dal Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020, in forza della quale si rende necessario presentare la dichiarazione dei redditi per poter compensare i crediti di importo superiore a 5.000 euro.

Le disposizioni degli articoli 126 e 127 si sono poi limitate a spostare al 16 settembre gran parte dei versamenti sospesi dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità, senza introdurre differimenti per i mesi successivi.

Di seguito una tabella riassuntiva.

Articolo di riferimento Importi da versare Scadenza originaria Scadenza prevista dal Decreto Rilancio
Articolo 126 Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese che hanno subito una riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile superiore al 33%, o superiore al 50% se di più rilevante dimensione) Dal 01.04.2020 al 31.05.2020 16.09.2020
Articolo 127 Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese con ricavi non superiori a 2 milioni di euro o aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) Dal 08.03.2020 al 31.03.2020 16.09.2020
Articolo 127 Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese operanti in particolari settori particolarmente danneggiati dalla crisi) Dal 02.03.2020 al 31.03.2020 16.09.2020
Articolo 144 Avvisi bonari e rate avvisi bonari Dal 08.03.2020 al 31.05.2020 16.09.2020
Articolo 149 Accertamenti con adesione, accordi conciliativi, accordi di mediazione, ecc. Dal 09.03.2020 al 31.05.2020 16.09.2020
Articolo 149 Rate pace fiscale: adesione ai PVC, adesione agli avvisi di accertamento e definizione delle liti pendenti bis Dal 09.03.2020 al 31.05.2020 16.09.2020
Articolo 154 Rate rottamazione-ter e saldo e stralcio Tutti i versamenti in scadenza nel 2020 10.12.2020
Articolo 154 Cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione Dal 08.03.2020 al 31.08.2020 30.09.2020

 

2. Principali crediti d’imposta

In sostanza viene confermato il ruolo sempre più importante del credito d’imposta come strumento di accesso alle misure di sostegno a favore delle imprese. L’articolato testo della disposizione in esame contiene infatti un ampio novero di crediti d’imposta, alcuni di ambito applicativo generalizzato, altri riservati a determinati settori economici.
Si schematizzano di seguito i principali crediti d’imposta introdotti o potenziati dal D.L. Rilancio con le loro principali caratteristiche.

1) Crediti d’imposta per i conferimenti di capitale

Due crediti d’imposta in caso di aumento di capitale a pagamento pari al:

  • 20% del capitale versato (credito a favore dell’investitore)
  • 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (credito a favore della società conferitaria)
2) Credito d’imposta per canoni di locazioni di immobili ad uso non abitativo

Pari al:

  • 60% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in caso di contratti di locazione, leasing e concessione di immobili
  • 30% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprendenti almeno un immobile
3) Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro

Riservato alle attività esercitate nei luoghi aperti al pubblico pari al:

  • 60%, per un massimo di euro 80.000, delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi, acquisto di arredi di sicurezza, acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa, acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura
4) Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione

Pari al:

  • 60%, per un massimo di euro 60.000, delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi di sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro e dispositivi di protezione, di sicurezza e detergenti e disinfettanti, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro
5) Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari

Pari al 50% dei seguenti investimenti pubblicitari effettuati nel 2020:

  • su giornali quotidiani e periodici, anche online, entro un tetto complessivo di 40 milioni di euro;
  • su emittenti televisive, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, entro un tetto complessivo di 20 milioni di euro.

 

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