CODICE DELLA CRISI: NUOVE REGOLE PER NOMINE E OBBLIGHI DI SINDACI E REVISORI

Il Decreto legislativo 14 del 2019, che riforma integralmente la disciplina della crisi e dell’insolvenza, interviene anche sulla rimodulazione degli obblighi di nomina dell’organo di controllo, al fine di rendere compiuto il complessivo disegno di rafforzamento dei presidi e di monitoraggio delle condizioni di salute delle società, anche di piccole dimensioni.
L’intervento normativo incide sull’articolo 2477 del codice civile, modificando i requisiti per la nomina dell’organo di controllo, come da tabella che segue:

  Prima della riforma Dopo della riforma
Fatturato 8,8 milioni di euro 2,0 milioni di euro
Attivo 4,4 milioni di euro 2,0 milioni di euro
Dipendenti 50 10

Le modifiche intervenute
Due sono i profili interessati dalle modifiche:
- il primo relativo all’obbligo di nomina;
- il secondo, relativo ai contenuti della funzione di vigilanza.
Entrambi sono conseguenza di una precisa, anche se per alcuni discutibile, filosofia di fondo, che è necessario delineare.
La vera novità del Codice della Crisi e dell’Insolvenza è certamente l’introduzione delle procedure di composizione assistita della crisi. Si tratta, perlomeno nelle intenzioni, di procedimenti confidenziali e stragiudiziali, ai quali la società che versa in condizioni di crisi avrà accesso, con la finalità di provvederle il supporto di tre esperti nominati dal nuovo Organismo di Composizione della Crisi di Impresa (OCRI).
La novità è storica, per l’esperienza italiana, e coinvolge come accade in altri paesi della Comunità europea, l’organo di controllo, con funzioni di monitoraggio e segnalazione. Quando percepisca fondati indizi di crisi è tenuto a segnalare all’organo amministrativo (che peraltro dovrebbe conoscere la situazione) ed in caso di sua inerzia all’OCRI stesso, la circostanza, affinché l’atteggiamento attendista dell’imprenditore non sia foriero, come spesso accade, di danni derivanti dalla completa prima e travalicante poi erosione del patrimonio societario, e dal conseguente deficit.
L’intervento dell’organo di controllo è quindi uno degli strumenti di allerta, e quindi dei pilastri che sorreggono l’intero nuovo strumento. Di qui la successiva e conseguente decisione di allargare il panorama delle società soggette all’obbligo di nomina dell’organo di controllo, affinché sia limitata l’operatività imprenditoriale che ne sia priva. È quindi in questo quadro che le modifiche debbono essere lette.
Il Dlgs 14/2019 modifica l’articolo 2477 del Codice Civile, intervenendo su due aspetti. Il primo, e più rilevante riguarda i limiti dimensionali, superati i quali la nomina dell’organo di controllo diviene obbligatoria. Tali requisiti, come si evince dalla colonna di destra della tabella, sono stati abbassati.
La norma ante riforma richiedeva il superamento dei limiti per due esercizi consecutivi, così come, specularmente, la cessazione dall’obbligo se per due esercizi consecutivi tali limiti non fossero stati superati. Le nuove regole stringono maggiormente le maglie. Basterà il superamento di uno dei limiti, non due, per due esercizi consecutivi per far scattare l’obbligo di nomina dell’organo di controllo. Sarà quindi sufficiente che per due esercizi si superino i due milioni di fatturato, o i due milioni di attivo, o ancora i dieci dipendenti medi, perché l’obbligo si inneschi.
La ratio è a tutta evidenza quella di dotare strutturalmente anche le società di dimensione più ridotta di organo di controllo, nella convinzione che ciò sia di supporto al disegno generale di individuazione precoce della crisi.
Entrata in vigore
Le nuove regole sono entrate in vigore il 16 marzo. La norma stessa prevede però un periodo di nove mesi, assegnati alle società per adeguare i proprio statuti, in caso fosse necessario, e provvedere alle nomine.
La nostra interpretazione
Il nostro studio, alla luce delle modifiche normative richiamate, propone ai clienti che rientrano nella casistica segnalata di:

  1. Procedere all’analisi dello statuto in vigore per individuare la necessità di adeguarlo alla nuova formulazione dell’art. 2477 c.c.;
  2.  Nominare l’organo di controllo nel corso dei mesi di giugno/luglio 2019, così da consentire al soggetto nominato di poter iniziare a porre in essere le procedure di revisione sul bilancio 2019 nei tempi consueti.

Evidenziamo da ultimo che sono stati recentemente presentati emendamenti alla normativa appena esposta. Suggeriamo pertanto di attendere, come detto, fino a fine giugno/inizio luglio 2019 prima di prendere iniziative in merito.
Vi anticipiamo fin da ora che i clienti interessati da tali novità verranno in tale periodo contattati da un consulente dello studio al fine di valutare insieme le eventuali azioni da programmare.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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