Decreto “Crescita” 2019 – novità fiscali

Il Dl n. 34/2019, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, è approdato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile. Le principali novità fiscali interessano: “mini Ires”, patent box, regime degli impatriati, rientro in Italia di ricercatori e docenti, sisma bonus, ecobonus, super ammortamento, deducibilità Imu, regime forfetario, fatturazione elettronica per le operazioni con San Marino, bonus per le operazioni di aggregazione aziendale.

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Super ammortamento

L’art. 1 reintroduce l’agevolazione cd. “super ammortamento” limitatamente al 2019, secondo le disposizioni già previste per l’anno 2018, ma con l’introduzione del massimale di spesa di €. 2.5 milioni.
In particolare, imprese e professionisti che procedono ad effettuare: 
  • investimenti in beni materiali strumentali nuovi, ad esclusione delle autovetture (art. 164 Tuir);
  • nel periodo:
  • dal 01/04/2019 al 31/12/2019 (per competenza, ex art. 109 Tuir anche per i soggetti che applicano la “derivazione rafforzata”: consegna dei beni; ultimazione prestazione o accettazione SAL; ecc.) o
  • entro il 30/06/2020, purché al 31/12/2019 il relativo ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione;
  • il costo di acquisizione è maggiorato del 30% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing.
Al momento nulla viene disposto per quanto riguarda la rilevanza del super ammortamento ai fini della determinazione degli acconti Irpef/Ires; pertanto si deve ritenere che l’agevolazione non obblighi alla rideterminazione degli acconti 2020.

Revisione della “mini Ires”

L’art. 2 sopprime (con effetto immediato) le disposizioni dell’art. 1, co. 28-34, legge di bilancio 2019, relative alla riduzione di 9 punti percentuali dell’aliquota imposta corrispondente agli utili reinvestiti in beni materiali strumentali o per incremento dell’occupazione.
In particolare, l’agevolazione:

  • viene ridotta in termini di abbattimento dell’aliquota Irpef/Ires;
  • opera solo sugli utili accantonati a riserva diversa da quelle “non disponibili”, senza alcun vincolo sulla destinazione

In sostanza, scompare il vincolo dell’utilizzo di tali utili nell’ambito dell’impresa, non essendo più necessario acquistare nuovi beni o assumere nuovo personale.
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2021, a regime il reddito d'impresa dichiarato dai soggetti IRES (ma il concetto è esteso anche i soggetti Irpef): 

  • fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili d’esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili;
  • nei limiti dell'incremento di Patrimonio Netto (dunque, non è ammesso accantonare l’utile d’esercizio e distribuire riserve pregresse in bilancio);
  • è assoggettato all'aliquota IRES del 20,5% (cioè ridotta di 3,5 punti percentuali).
Per il periodi dal 2019 al 2021 è previsto un abbattimento graduale dell’aliquota, fino ad andare a regime.

Tabella dell’agevolazione

Periodo d’imposta

2019

2020

2021

2022
(a regime)

Aliquota Ires

22,5%

(rid. 1,5 punti)

21,5%

(rid. 2,5 punti)

21%

(rid. 3 punti)

20,5%

(rid. 3,5 punti)

Riporto eccedenza: per ciascun anno d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili eccedente l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'anno seguente.

Soggetti Irpef: l’agevolazione si applica anche ai fini dell’IRPEF

  • al reddito d’impresa dichiarato da imprese individuali, SNC e SAS in regime di contabilità ordinaria;
  • al reddito d’impresa dichiarato dalle Srl in regime di trasparenza fiscale.
Disposizioni non previste nel nuovo dettato normativo (ma che probabilmente sopravvivono);

Imprese in contabilità semplificata

Le agevolazioni si estendono anche ad esse purché vengano integrate le scritture contabili previste per tali soggetti dall’art. 2217, co. 2, del C.C.:

- occorre redigere un con apposito prospetto, da cui risultino la destinazione a riserva dell’utile d’esercizio e le vicende della riserva.

Determinazione dell’Irpef

L’IRPEF dovrebbe essere determinata:

- applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa le aliquote Irpef ridotte delle stesse percentuali previsti per l’Ires.

 
Attuazione: le modalità attuative delle disposizioni sono rinviate ad apposito decreto del MEF.

Deducibilità IMU

Con modifica dell’art. 14 del D.lgs. 23/2011 è previsto: 

  • a favore di imprese e professionisti;
  • l’incremento progressivo della deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali (negozi, capannoni, uffici, ecc.) dalle imposte sui redditi (permane l’indeducibilità ai fini dell’Irap);
  • a decorrere dal 2019 in poi.
Periodo d’imposta 2019 2020 2021 2022
Importo deducibile dal reddito d’impresa e autonomo 50% 60% 60% 70%

Patent Box

L’art. 4 semplifica le procedure di fruizione del c.d. patent box prevedendo la possibilità di beneficiare dell’agevolazione direttamente in dichiarazione dei redditi.
Nello specifico, la norma in esame prevede che: 

  • a decorrere dal periodo d’imposta 2019, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo c.d. patent box (art. 1, co. 37-45, L. 190/2014)
  • possono optare, per fornire i dati necessari alla determinazione del reddito agevolabile:
  • in alternativa alla procedura di ruling preventivo ex art. 31-ter DPR 600/73
  • tramite “idonea documentazione” (le cui informazioni saranno dettagliate in un Provvedimento attuativo di prossima emanazione); in tal caso il contribuente:
  • fruirà direttamente dell’agevolazione in dichiarazione
  • conscio che i dati comunicati potranno essere soggetti al controllo successivo dell’Ufficio.
Il meccanismo è analogo a quello già previsto per la disapplicazione del regime delle società di comodo.

SANZIONE CONDIZIONI
Disapplicazione della sanzione per infedele dichiarazione In caso di rettifica del reddito esente calcolato direttamente dal contribuente, non si applica la sanzione (viene richiesta la sola maggiore imposta + interessi) se:

- nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria
- il contribuente consegni all'Agenzia la “idonea documentazione” di cui al Provv. emanando, che consenta il riscontro dell’esattezza dei calcoli.

Il possesso della “idonea documentazione” va comunicata all’Agenzia nel Mod. Redditi relativo al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione.
Le disposizioni previste dall’art. 4 del D.L. 34/2019 trovano applicazione anche in caso di attivazione delle procedure di accordo preventivo (il ruling), purché 

  • l’accordo non risulti concluso;
  • previa comunicazione all'Agenzia di rinuncia alla medesima procedura.

I soggetti che intendano beneficiare dell'agevolazione, hanno la facoltà di applicare le disposizioni relative al caso di rettifica del reddito escluso dalla formazione del reddito d’impresa determinato in maniera diretta: 

  • mediante una dichiarazione integrativa, da presentare prima della formale conoscenza dell'inizio di attività di controllo
  • in cui indicare il possesso della documentazione per ciascun anno oggetto di integrazione.

Regime forfetario


I contribuenti che applicano il regime forfetario L. 190/2014, e che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, sono tenuti:

  • dal 01/01/2019 (quindi con effetto retroattivo)
  • a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

La stessa previsione viene estesa agli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, dal 1° gennaio 2020, avendone i requisiti, decideranno di applicare il regime dell’imposta sostitutiva del 20% introdotto dalla legge di bilancio 2019.
L'ammontare delle ritenute, relative alle somme già pagate anteriormente al 01/05/2019:

  • è trattenuto dalle retribuzioni corrisposte a partire dal 3° mese successivo alla data del 01/05/2019, dunque a partire da settembre 2019
  • in 3 rate mensili di uguale importo
  • versato entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui sono state operate le ritenute.

Incentivi per l’edilizia

Fino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, demoliscono o ricostruiscono gli immobili (anche con variazione volumetrica) oppure li vendono:

  • le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa (200 euro).
  • Sisma bonus

    Vengono estese agli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a “rischio sismico” 2 e 3 le detrazioni potenziate del 75% e 85% (da calcolare sul prezzo di acquisto dell’immobile) per le zone classificate a “rischio sismico” 1, collegate alla demolizione e ricostruzione “fedele” di interi edifici (si tratta dei lavori che determinano, rispettivamente, il passaggio a una o due classi di rischio inferiori).

    Interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico

    Per gli interventi di efficienza energetica e per quelli finalizzati all’adozione di misure antisismiche, in luogo delle corrispondenti detrazioni fiscali, gli aventi diritto possono optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per i lavori, anticipato dal fornitore che ha eseguito gli interventi.
    Correlativamente, a quest’ultimo viene riconosciuto un credito d’imposta (che non soggiace ai limiti “de minimis” e generali di compensazione massima per anno), di ammontare pari al contributo, da utilizzare in compensazione in cinque anni.
    Le modalità attuative (incluso l'esercizio dell'opzione) sono definite con Provv. dell’Agenzia.

    Bonus aggregazione

    In relazione alle operazioni di aggregazione aziendale, effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022 e realizzate mediante fusione o scissione, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell’imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente i 5 milioni di euro.
    Sussistono, ovviamente, limiti riferiti alle società compartecipate nonché un periodo di monitoraggio in merito a eventuali successive operazioni straordinarie.

    Fatturazione elettronica San Marino

    Viene introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica anche nell’ambito dei rapporti commerciali tra Italia e San Marino.
    Un Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate definirà le regole tecniche attuative.

    Enti associativi assistenziali

    Nel novero degli enti associativi che beneficiano del regime della “decommercializzazione” prevista dall’articolo 148 del Tuir, vengono inclusi anche quelli con fini assistenziali.

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