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COMUNICAZIONE ALL’ENEA DEGLI INTERVENTI CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE – CALENDARIO DEFINITIVO

E’ disponibile solo dall’11 marzo 2019 il nuovo portale Enea per effettuare la trasmissione delle comunicazioni per l’ecobonus, per le ristrutturazioni edilizie che migliorano l’efficienza energetica, degli interventi del 2019.  Ciò ha comportato la ridefinizione delle scadenze entro cui effettuare la trasmissione della relativa comunicazione per gli interventi ultimati nel 2019.

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Ristrutturazioni edilizie che migliorano l’efficienza energetica (art. 16, c. 2-bis, D.L. 63/2013)

Gli interventi di ristrutturazione edilizia che beneficiano della detrazione fiscale (50% anche per il 2019) e che consentono di migliorare l’efficienza energetica devono essere comunicati all’Enea per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito.
Nel portale Enea è pubblicato un elenco degli interventi di ristrutturazione edilizia da comunicare. Ulteriori dettagli sugli interventi e sulla procedura di trasmissione sono descritti nell’apposita “Guida rapida” nel portale e nelle Faq pubblicate.
La comunicazione deve essere inviata entro le seguenti scadenze, a seconda della data di fine lavori (cioè, la data del collaudo delle opere o del certificato di fine lavori o della dichiarazione di conformità):
  • interventi con data fine lavori nel 2018: comunicazione entro il 1° aprile 2019;
  • interventi con data fine lavori compresa tra l’01/01/2019 e l’11/03/2019: comunicazione entro il 10/06/2019 (cioè, 90 gg decorrenti dall’11 marzo u.s.);
  • a regime, per i lavori ultimati dal 12/03/2019: comunicazione entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Al momento, sussistono ancora dubbi sull’aspetto sanzionatorio: per la sua finalità di monitoraggio ambientale (non fiscale), si ritiene che l’omessa/tardiva comunicazione non comporti la decadenza della detrazione fiscale, né l’applicazione della sanzione residuale di 250 euro, né la “remissione in bonis”. E’ necessaria, tuttavia, una conferma dell’Agenzia delle entrate.

Riqualificazione energetica

La comunicazione all’Enea deve essere obbligatoriamente trasmessa in relazione agli interventi di riqualificazione energetica per i quali si intende richiedere la detrazione (art. 14 D.L. 63/2013).
L’invio deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data fine lavori. Tuttavia, in relazione agli interventi con fine lavori dopo il 1° gennaio 2019, le scadenze sono così differenziate:
  • in relazione agli interventi con data fine lavori compresa tra l’01/01/2019 e l’11/03/2019: comunicazione entro il 10/06/2019;
  • a regime, per i lavori ultimati dal 12/03/2019: comunicazione entro 90 giorni dalla fine lavori.
Si ricorda che il mancato invio della comunicazione provoca la decadenza dalla detrazione fiscale, con possibilità però di sanare la violazione mediante la “remissione in bonis” (ovvero invio comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile e versamento della sanzione di 250 euro).

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