PROROGA SPESOMETRO IN SCADENZA IL 28.02.19 – CHIARIMENTI SULLE LIQUIDAZIONI IVA 2019
Con la presente informativa “flash” si rende noto che il sottosegretario all’economia, al termine di un tavolo tecnico per superare “le criticità relative alla concomitanza delle scadenze fiscali, come lamentato in questi giorni da molti operatori del settore”, il termine per le scadenze del primo trimestre 2019 dell’esterometro e del secondo semestre 2018 dello spesometro è stato prorogato al prossimo 30 aprile.
>> Scarica la news <<In sintesi le nuove scadenze:
- Spesometro del secondo semestre o del quarto trimestre: 30/04/2019;
- Esterometro dei primi tre mesi 2019: 30/04/2019.
Non ci saranno dunque sovrapposizioni tra le comunicazioni Iva, fatturazione elettronica e lo spesometro “per dare maggior respiro e tranquillità nelle operazioni agli addetti”. Viene altresì confermato che, nonostante le richieste pervenute, non ci sarà nessuna proroga al momento per la moratoria delle sanzioni per la fattura elettronica, così come per la scadenza della comunicazione delle liquidazioni dell’Iva dell’ultimo trimestre 2018, che rimane ancorata al termine del 28/02/2019.
Un paio di precisazioni sulla liquidazioni Iva del primo semestre 2019.
La riduzione delle sanzioni dell’80% in caso di trasmissione del file Xml della fattura elettronica entro la liquidazione Iva del mese successivo, ovvero, per una fattura di vendita datata gennaio, entro il 18 marzo 2019 (il 16 cade di sabato), non fa rideterminare anche la sanzione per omesso versamento dell’Iva nei termini, che rimane pertanto applicabile nella misura ordinaria del 30% (ovviamente ravvedibile).
Importante rimane, quindi, comprendere nella liquidazione periodica l’Iva a debito delle fatture di vendita da emettere in base alle regole ordinarie di effettuazione dell’operazione ai fini Iva, che siano o meno trasmesse allo SdI.
Dal lato acquisti, invece, si ricorda che l’Iva è detraibile nella liquidazione, ad esempio di gennaio, per fatture datate gennaio e ricevute entro il 15 del mese successivo (febbraio). Si puntualizza, tuttavia, che il termine “ricevute” si riferisce alla ricezione delle fatture fiscalmente rilevanti, e quindi quelle elettroniche a mezzo di canale destinatario o PEC.
Non può pertanto essere portata in detrazione l’Iva sulle “copie di cortesia” delle fatture pervenute a mezzo posta o mail se, entro gli stessi termini, non è stata ricevuta la fattura elettronica a mezzo dei canali prescelti (PEC, presa visione sul sito “Fatture e corrispettivi”, ricezione tramite proprio intermediario gestionale).