Legge di Bilancio per il 2019 – novità fiscali

Con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l’ultimo giorno dell’anno 2018, la Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) è entrata in vigore lo scorso 1° gennaio.
Sebbene siano già stati annunciati importanti “ritocchi”, con il presente contributo si richiamano, in sintesi, le principali novità introdotte in ambito fiscale.

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Clausole di salvaguardia Iva

Sono bloccati gli aumenti delle aliquote Iva per il 2019; mentre l’aliquota ridotta del 10% aumenterà al 13% dal 2020 e l’aliquota ordinaria del 22% aumenterà al 25,20% nel 2020 e al 26,50% dal 2021.

Aliquote Iva prodotti specifici

I dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari sono inseriti nel novero dei beni a cui si applica l’aliquota Iva del 10%.

L’aliquota Iva agevolata del 4% è estesa ad alcuni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane.
In particolare, tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker e alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti o sostanze ammessi per la preparazione del pane (ex Titolo III Legge n. 580/67) con la sola inclusione degli zuccheri, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi/in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche, le spezie di uso comune.

Interessi passivi delle imprese immobiliari

Per le società esercenti in via effettiva e prevalente attività immobiliare, i limiti e le regole di deducibilità previsti dal Tuir in materia di interessi passivi, che subiranno un inasprimento a partire dall’esercizio 2019, non si applicano agli interessi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Estensione del regime forfettario

I contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario a condizione che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro (la normativa previgente, abrogata, prevedeva limiti diversi in base al codice Ateco dell’attività esercitata).
Il regime non può essere adottato dai soggetti che:
- contemporaneamente all’esercizio dell’attività:

  • partecipano a società di persone, associazioni professionali, imprese familiari;
  • controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore o lavoratore autonomo; 
- esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.

Sono, inoltre, state eliminate le soglie connesse al sostenimento di spese per lavoro dipendente (5.000,00 euro) e per beni strumentali (20.000,00 euro) le quali, quindi, non devono più essere computate ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime dall’01.01.2019.
È stata eliminata la soglia minima (€ 30.000) di redditi di lavoro dipendente e assimilato oltre la quale scattava l’esclusione dal regime.

Flat tax dal 2020 per ricavi / compensi fino a 100mila euro

Dal 01.01.2020 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro possono applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo (determinato con i criteri ordinari) un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell’Irap con aliquota del 20%.

Non possono applicare l'imposta sostitutiva i soggetti che non possono applicare nemmeno il regime forfettario, ovvero:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito da essi complessivamente prodotto;
c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni professionali o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
e) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva sono esonerati dall'applicazione dell'Iva e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica.

Deducibilità dell’Imu su immobili strumentali

È aumentata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell’Imu dovuta sugli immobili strumentali.

Imposta sostitutiva per lezioni private e ripetizioni

Dal 01.01.2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef (e delle relative addizionali) con aliquota del 15%. È comunque possibile optare per la tassazione ordinaria.
I dipendenti pubblici devono comunicare alla propria Amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.

Riporto delle perdite soggetti Irpef

La disciplina del riporto delle perdite da parte dei soggetti Irpef, a prescindere dal regime contabile adottato, è modificata con l’obiettivo di avvicinare il relativo regime fiscale a quello previsto per i soggetti Ires (compensazione e riporto nel limite dell’80%), prevedendo il riporto illimitato delle perdite, già dal periodo d’imposta 2018.

Tuttavia, per le imprese in contabilità semplificata, diversamente dalle imprese in contabilità ordinaria, sono state, previste apposite disposizioni transitorie:
La parte di perdite maturate nel 2017 in capo a soggetti in contabilità semplificata, per la parte che non ha trovato capienza secondo le attuali regole (compensazione con redditi di altra natura):
- sono compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;
- sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.
Inoltre, le perdite maturate nel 2018:
- sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;
- sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.
Le perdite maturate nel 2019:
- sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.

Le novità non si estendono ai lavoratori autonomi.

“Mini” Ires su utili reinvestiti (in assunzioni e beni strumentali nuovi)

A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (e quindi dal 2019 per le imprese che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), le imprese che incrementano i livelli occupazionali (personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato) ed effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi possono, a determinate condizioni, applicare un’aliquota Ires più bassa (aliquota ordinaria ridotta di 9 punti percentuali).

Nello specifico, il reddito complessivo netto delle società di capitali sarà assoggettato all’aliquota Ires del 15% per la parte corrispondente all’utile, accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma tra:
- gli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi;
- il costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433 C.C. in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.
Per investimento si intende la realizzazione in Italia di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di leasing, destinati a strutture situate in Italia. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.
L’agevolazione richiede calcoli tutt’altro che semplici.

Le disposizioni sono applicabili, anche ai fini dell'Irpef, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; nonché in regime di contabilità semplificata, purché le scritture contabili siano integrate con appositi prospetti. L'Irpef è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote, ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.
Le agevolazioni sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

Cedolare secca su immobili commerciali

 

Per i contratti di locazione, stipulati nel 2019, relativi a locali commerciali, rientranti nella categoria catastale C/1 (fino a 600 mq di superficie, escluse le pertinenze) è possibile optare per l’applicazione della cedolare secca (aliquota 21%) in luogo dell’Irpef ordinaria delle persone fisiche.
Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15.10.2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Proroga Iper-ammortamento e mancata riconferma Super-ammortamento

È prorogato, anche per il 2019, l’iper-ammortamento, con la seguente rimodulazione.

La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nelle misure del
- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.
La maggiorazione non opera per gli investimenti che usufruiscono della maggiorazione del 150% prevista dalla Finanziaria 2018.

È altresì confermata la proroga, per i soggetti che effettuano nel 2019 investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, del maxi ammortamento, ossia dell’incremento del costo di acquisizione del 40%.

Si ricorda che, al fine di usufruire delle predette maggiorazioni, il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere, perito industriale o ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:
- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui alle Tabelle A / B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Restano applicabili le altre disposizioni già in vigore in precedenza.

La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni contenenti le maggiorazioni.

Il super-ammortamento non viene prorogato per l’anno 2019.

Estromissioni immobili strumentali dell’impresa individuale

La disciplina dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali è estesa alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni posseduti al 31.10.2018, effettuate dal 01.01 al 31.05.2019.
I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva dell’8% devono essere eseguiti, rispettivamente, entro il 30.11.2019 e il 16.06.2020.
Per i soggetti che si avvalgono delle nuove disposizioni gli effetti dell'estromissione decorrono dal 01.01.2019.

Proroga detrazioni lavori ristrutturazione, riqualificazione energetica, bonus mobili e bonus verde

Anche per il 2019 sono confermate le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica (a seconda dei casi, 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%), di recupero edilizio (50%) e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (50%). Per fruire della detrazione relativamente a tale ultima tipologia di spese, sostenute nel 2019, è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dal 01.01.2018.

È prorogata per il 2019 anche la detrazione Irpef del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario o detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:
- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo

Il credito d’imposta relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto in misura differenziata (25% ovvero 50%) a seconda della tipologia di spese sostenute.
L’importo massimo concedibile all’anno a ciascuna impresa è ridotto da 20 a 10 milioni di euro.
Sono indicate più dettagliatamente le spese agevolabili e sono introdotti nuovi adempimenti documentali per la spettanza e l’utilizzo del bonus. In particolare:
- è introdotta la differenziazione tra le spese per il personale dipendente titolare di rapporto subordinato e quelle per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo;
- sono agevolabili anche le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi utilizzati nell’attività di ricerca e sviluppo.
Ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.

Credito d’imposta formazione 4.0

Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 si applica anche alle spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018.
Il credito d'imposta, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40% di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, individuate ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 17.06.2014, il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30%.

Incremento detrazioni per investimenti in start-up innovative

Per il 2019 le aliquote delle detrazioni (Irpef) e delle deduzioni (dal reddito imponibile) previste a favore di chi investe nel capitale sociale di una start-up innovativa aumentano dal 30% al 40%. Il medesimo aumento è applicabile anche agli investimenti in start-up innovative a vocazione sociale e del settore energetico.
Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti Ires le stesse aliquote sono aumentate, per il 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l’intero capitale sociale sia mantenuto per almeno 3 anni.

Rivalutazione dei beni d’impresa

Tutte le imprese (che non adottano i principi contabili internazionali) possono rivalutare i beni materiali e immateriali (esclusi i beni merce) e le partecipazioni, a esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2017. Si tratta dell’ennesima proroga di una normativa di favore che, tuttavia, nella formulazione di questi ultimi anni non trova una convenienza particolare.

È previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, è dovuta un'imposta sostitutiva del 10%.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento dell'imposta sostitutiva.
La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
Le imposte sostitutive sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati.

Rivalutazione terreni e partecipazioni non quotate

Sono rivalutabili, entro il 30.06.2019, i terreni e le partecipazioni (non quotate) posseduti alla data del 01.01.2019.
L’imposta sostitutiva è pari all’11% per le partecipazioni qualificate e al 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni edificabili e con destinazione agricola (la precedente aliquota era unica per l’8%).
È fissato al 30.06.2019 il termine entro il quale provvedere:
- alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell’imposta sostitutiva.

Abrogazione ACE

L’agevolazione Ace (aiuto alla crescita economica) è abrogata dal 2019.
In ogni caso, l’eccedenza ACE 2018 potrà essere riportata (e dedotta) nei periodi d’imposta successivi ovvero trasformata in credito d’imposta ai fini Irap.

Abrogazione credito imposta Irap

 

Nell’ambito della disciplina Irap è abrogato il credito d’imposta del 10% previsto a favore dei soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 D.Lgs 446/1997 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

Enti non commerciali

  1. Fondazioni ex Ipab
È introdotta la nuova lett. b-bis) al co. 3 dell’art. 79 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), in base alla quale si considerano non commerciali le attività aventi ad oggetto interventi e servizi sociali, interventi sanitari e prestazioni socio-sanitarie se svolte da fondazioni delle ex IPAB, a condizione che:

  • gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria;
  • non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.
  • Le suddette agevolazioni si applicano nei limiti del regime “de minimis”.
    1. Attività decommercializzate
    Viene esteso l’ambito applicativo dell’art. 148 co. 3 del TUIR alle attività svolte da “strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse”.

    La domanda sorge spontanea: quali saranno gli effettivi beneficiari di questa agevolazione?

    1. Riduzione 50% Ires per enti non commerciali
    È abrogato l’art. 6 del DPR 601/73 che disponeva la riduzione del 50% dell’aliquota IRES per:

  • enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
  • istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
  • enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
  • istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’UE in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013.
  • La riduzione si applicava a condizione che i soggetti sopra indicati avessero personalità giuridica.

    Per effetto dell’abrogazione, ai soggetti sopraindicati torna applicabile l’aliquota IRES ordinaria del 24%.

    In mancanza di una norma di decorrenza specifica, l’abrogazione dovrebbe decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti “solari”).

    Ai fini della determinazione degli acconti per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti “solari”), occorre considerare, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando l’aliquota ordinaria del 24% (tenendo, quindi, conto dell’abrogazione).

    Al di là della preannunciata futura “marcia indietro” da parte del Governo, la norma già non avrebbe comunque trovato applicazione nei confronti degli enti del terzo settore (ETS), in virtù di quanto previsto dall’articolo 89, comma 5, D.Lgs. 117/2017, a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea, e comunque non prima del periodo di imposta successivo alla operatività del registro unico nazionale del Terzo settore.
    1. Obblighi di registrazione e fatturazione ASD
    Viene abrogata la norma, già criticata, che poneva in capo ai cessionari gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi ai contratti di sponsorizzazione e pubblicità posti in essere dalle società e associazioni sportive dilettantistiche che avessero optato per gli adempimenti di cui alla L. 398/1991.

    Il venir meno di questa norma non risolve, però, i numerosi dubbi interpretativi che ancora sono legati all’applicazione del comma precedente, che esonera dall’obbligo della fattura elettronica tutti gli enti senza scopo di lucro che abbiano optato per la L. 398/1991 “e che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000prevedendo, invece, in presenza di maggiori ricavi la necessità di assicurarsi “che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo di imposta”.
    1. Sport Bonus
    L’articolo 1, comma 621, L. 145/2018 ripropone la disciplina del c.d. “sport bonus” che era stato introdotto in via provvisoria dalla Legge di bilancio dell’anno scorso, ampliando il numero dei soggetti potenzialmente interessati e incrementandone i vantaggi.
    Viene riconosciuto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati (persone fisiche, enti non commerciali, e, novità rispetto alla disciplina vigente per il 2018, soggetti Ires) nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
    Si ha diritto all’agevolazione anche nel caso in cui le erogazioni siano destinate ai concessionari o agli affidatari degli impianti.
    Le persone fisiche e gli enti non commerciali recupereranno fino ad un massimo del 65% dell’importo erogato nel limite del 20% del loro reddito imponibile, mentre quelli commerciali lo potranno detrarre nel limite del 10 per mille dei ricavi annui da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
    Si rinvia ad un futuro decreto del Presidente del consiglio dei ministri per la definizione delle ulteriori formalità e adempimenti necessari.
    1. Imposta di bollo associazioni sportive
    Viene estesa anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal Coni l’esenzione da bollo, fino all’anno scorso applicabile solo alle Federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva.

    Pertanto, dal primo gennaio di quest’anno, gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da dette associazioni e società sportive saranno esenti da bollo.

    Saldo e stralcio delle cartelle

    Coloro che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (Isee del nucleo familiare non superiore a 20mila euro) possono estinguere i debiti tributari, diversi da quelli oggetto dello stralcio fino a 1.000 euro previsto dal Dl 119/2018, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse, nonché dall’omesso versamento dei contributi (ad eccezione di quelli richiesti a seguito di accertamento).
    Per la definizione, è previsto il pagamento (in unica soluzione o in più rate) del capitale e degli interessi in misura percentuale (16, 20 e 35%, a seconda dell’Isee) e delle somme spettanti all’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella. Non si pagano, quindi, le sanzioni e gli interessi di mora ovvero, in caso di contributi previdenziali, le somme aggiuntive.
    Per poter beneficiare della disposizione, è necessario che il debitore invii apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019.

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