Proroga della fattura elettronica per i carburanti
Nella giornata di ieri, 27 giugno 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che proroga al 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione di fattura elettronica da parte dei distributori di carburante; il decreto legge emesso riguarda solo l’argomento in questione, mentre le altre novità fiscali già preannunciate dal vice premier Luigi Di Maio saranno posticipate. La proroga è stata effettuata con lo scopo di lasciare il tempo ai fornitori di carburante di adeguarsi ai nuovi adempimenti legati alla fatturazione elettronica; durante questi sei mesi i soggetti operanti nel settore, infatti, avranno la possibilità di scegliere se utilizzare la vecchia scheda carburante oppure la nuova fattura elettronica, il cui uso è diventato quindi facoltativo fino al 1° gennaio, data in cui diventerà obbligatoria, in generale, per tutti gli scambi tra privati “Business to Business”.
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Il decreto legge chiarisce che la proroga non si intende anche estesa all’obbligo di acquistare carburante tramite mezzi di pagamento tracciabili, il quale partirà, come stabilito dalla legge 205/2017, dal 1° di luglio. La legge di bilancio 2018 (numero 205/2017) ha stabilito, infatti, oltre agli obblighi di fatturazione elettronica, altri provvedimenti, con l’obiettivo di prevenire e contrastare l’evasione e le frodi fiscali; tra questi è compreso anche il controllo dei mezzi di pagamento del carburante, il quale riguarda la possibilità di dedurre il costo soltanto se il pagamento avviene tramite carte di credito o debito, carte prepagate, bonifici e altri mezzi tracciabili. Un altro adempimento stabilito dalla legge di bilancio che non è stato prorogato dal nuovo decreto legge riguarda l’obbligo di fatturazione elettronica per i subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese operanti nel quadro di contratti di appalto con la Pubblica Amministrazione; tale obbligo rimane quindi valido a partire dal 1° luglio 2018.
In precedenza, per chiarire alcuni aspetti della fatturazione elettronica per le cessioni di carburante, è stata emessa il 30 aprile 2018 la circolare numero 8/E dell’agenzia delle entrate. Innanzitutto, la circolare chiarisce che l’obbligo si intende solamente per cessioni di benzina o gasolio per uso autotrazione e non per altre finalità, come per esempio, impianti di riscaldamento e attrezzi vari. Inoltre, un caso particolare chiarito dalla circolare, consiste nell’ipotesi in cui venga emessa una fattura comprensiva sia della vendita di carburante per autotrazione, sia di altre prestazioni: si specifica che in questa situazione sarà necessario emettere una fattura elettronica complessiva e non sarà sufficiente quindi una semplice fattura. Nella circolare si precisa, inoltre, che anche quando partirà l’obbligo di fatturazione elettronica, sarà possibile emettere un unico documento riepilogativo alla fine del mese, come avviene attualmente per le schede carburante, senza dover emettere fattura per ogni rifornimento.
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Anche se è stata prorogata la fatturazione elettronica per le cessioni di carburante, si è detto che verrà lasciata la possibilità di inviare fatture elettroniche in via sperimentale, lasciando quindi un doppio binario. Per i clienti che volessero partire comunque con la richiesta della fattura elettronica per il rifornimento di carburante si ricorda che, sul portale dell’agenzia delle entrate “Fatture e Corrispettivi”, sono messi a disposizione degli operatori alcuni strumenti utili per poter gestire la ricezione delle fatture elettroniche. Si tratta della possibilità di registrarsi sul portale e scegliere un canale per il ricevimento delle fatture elettroniche, che può essere l’utilizzo della PEC oppure di un canale telematico. Inoltre, sarà possibile utilizzare un servizio di generazione di un QR code, il quale potrà semplificare la trasmissione di dati al fornitore; infatti, tramite il lettore del codice QR, il fornitore sarà in grado di accedere a tutti i dati relativi all’acquirente, necessari per emettere la fattura elettronica. Si precisa che l’utilizzo di questi strumenti è solamente facoltativo e non obbligatorio.