Proroga Spesometro in scadenza il 28.02.18
Con la presente circolare informativa “flash” si vuole rendere noto che l’Agenzia delle entrate ha deciso per la semplificazione dei dati fatture emesse e ricevute oggetto di trasmissione telematica (cd. “spesometro”).
Tale semplificazione è ancora in fase di approvazione definitiva (sarà oggetto di provvedimento ad hoc) e, dal momento che coinvolgerà già i dati da trasmettere per il secondo semestre 2017, si è pertanto reso necessario uno slittamento della scadenza originaria del 28/02/2018, a nuova data che, nel rispetto (una buona volta) dello Statuto del contribuente, verrà fissata per il 60° giorno successivo a quello di adozione del provvedimento definitivo.
Si ricorda che, con il collegato fiscale alla Legge di bilancio, era già stato stabilito che:
- non si applicano sanzioni alle irregolarità commesse in sede di comunicazione dei dati del primo semestre, purché venga fatta comunicazione sostitutiva entro la data dell’invio dei dati del secondo semestre (pertanto anche l’integrativa del primo semestre può essere inviata seguendo le nuove indicazioni tecniche);
- è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale, limitando gli stessi alla partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta, nonché alla tipologia dell'operazione ai fini dell'Iva nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;
- è possibile registrare cumulativamente le fatture di importo inferiore a 300 euro, trasmettendo i seguenti dati del documento riepilogativo: la partita IVA del cedente/prestatore o del cessionario/committente, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicata, ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione;
- le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.