Unioni - Contributo Straordinario
Il 31 gennaio prossimo, scade il termine per la presentazione della domanda per il contributo straordinario alle Unioni di Comuni Lombarde (cm 2 art 10 Regolamento Regionale n°2 del 27 luglio 2009).
Al riguardo si pone in evidenza quanto segue:
Al riguardo si pone in evidenza quanto segue:
- Possono accedere ai contributi e presentare domanda di concessione del contributo, secondo le condizioni e le modalità stabilite dal Regolamento Regionale, le Unioni iscritte nel registro regionale delle Unioni di comuni lombarde;
- La domanda per la concessione del contributo straordinario è presentata tramite l'apposito applicativo regionale all'ufficio territoriale regionale, competente per territorio, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, quando non diversamente stabilito con deliberazione della Giunta regionale;
- Il contributo straordinario è erogato alle Unioni per le sole spese di investimento ( titolo secondo) delle gestioni associate a copertura del 50 per cento delle spese totali relative a dotazioni tecnologiche e informatiche, adeguamento impianti, automezzi per l'erogazione dei servizi, fino ad un importo massimo di € 20.000 annuali. Le spese di investimento ammissibili sono quelle elencate nell’Allegato C allegato alla presente;
- Il contributo straordinario è erogato con le seguenti modalità:
a) il 50 per cento del contributo previsto sui servizi viene liquidato con il provvedimento di concessione del contributo straordinario a titolo di anticipazione
b) il 50 per cento del contributo previsto viene liquidato a saldo, previa presentazione di fatture alle quali sono allegati i relativi mandati di pagamento. - Le fatture dell'Unione devono essere inviate entro e non oltre il 15 ottobre dello stesso anno in cui è stata presentata la domanda.
Sono ammesse a contributo le fatture relative all’anno in cui si è presentata la domanda.