Detrazione Iva: termine anticipato
Alleghiamo alla presente uno standard di comunicazione da inviare ai Vostri fornitori al fine di farVi pervenire le fatture del 2017 nei tempi utili per la registrazione entro la liquidazione di dicembre.
Infatti ricordiamo che l’art.2 del D.L. 50/2017 va a ridurre drasticamente i tempi per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti. Nello specifico, per le operazioni effettuate nel 2017 la detrazione può essere esercitata al più tardi con il modello Iva riferito allo stesso anno e quindi entro il 30/04/2018.
Legato a tale termine, c’è quello della annotazione delle fatture di acquisto e bollette doganali, ovvero l’obbligo di annotarle nel registro acquisti anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Per evitare disallineamenti tra registri Iva e diritto alla detrazione (Dichiarazione Iva), è pertanto opportuno inviare una comunicazione ai propri fornitori che dovranno fatturarVi operazioni effettuate entro il 31/12, affinché Vi trasmettano il documento in tempo utile al fine di considerarlo già nella liquidazione di dicembre, e quindi entro il 10/12 di gennaio 2018. In caso di liquidazione a periodicità trimestrale, va detto, ciò è parzialmente attenuato dalla disponibilità di un periodo di tempo più ampio per la liquidazione Iva dell’ultimo trimestre (conguaglio annuale). Altra considerazione: sulle prestazioni di servizio interne vi è la possibilità di chiedere al prestatore che la fattura riporti la data dei primi giorni dell’anno 2018 (sempre che non sia intervenuto il pagamento nel 2017), superando così il problema.
Peraltro sarà buona norma, d’ora in poi, richiedere ai propri fornitori che trasmettano le fatture non oltre il 10/12 del mese successivo alla loro emissione.
Chiudiamo dicendo che, qualora intervenissero modifiche a tale normativa, comprensibilmente osteggiata e criticata dalla stragrande maggioranza della dottrina e degli operatori economici, nonché a forte rischio di incompatibilità con le norme UE, lo faremo sapere con tempestività.