Diritti annuali Dogana e Registri vidimati per impianti fotovoltaici

SCADENZA: 18 dicembre 2017 per il pagamento dei diritti; 31 dicembre 2017 per la richiesta dei registri

Adempimenti impianto fotovoltaico

Il D. Lgs. 504 / 1995 - “Testo Unico Accise” stabilisce per tutti i soggetti, pubblici e privati, responsabili della gestione di impianti fotovoltaici, di potenza superiore a 20 kWP, in possesso di licenza di officina elettrica rilasciata dall’Agenzia delle Dogane al momento dell’allaccio dell’impianto alla rete elettrica, i seguenti obblighi.

  1. Versamento diritti annuali per l’anno 2018: premesso che ciascun impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20 kWP deve avere un’apposita licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane, in base a tale licenza, si possono avere due casi:
          a. Soggetto non obbligato, se la licenza riporta la dicitura: “Trattasi di fabbricante che immette in rete tutta l’energia prodotta”. In tal caso, non si deve versare nulla;
          b. Soggetto obbligato, se la licenza riporta la dicitura: “Officina di produzione da altre fonti rinnovabili”. In tal caso, si è tenuti al versamento dei diritti annuali e la stessa licenza        dovrebbe riportare anche la dicitura “Il diritto di licenza, pari a € …., è stato assolto in data …”;
    Tutti i soggetti che risultano essere soggetti obbligati, come sopra illustrato, dovranno versare il diritto di licenza per l’anno 2018, in misura fissa pari a € 23,24. Il versamento deve essere fatto tramite Mod. F24 (Cod. Tributo 2813), indicando il codice fiscale del contribuente ed il codice ditta dell’impianto (ad es. MNE012345X);
  2. Vidimazione annuale registri di produzione: tutti i soggetti obbligati, come sopra specificato, ossia tutti gli impianti classificati come “Officina di produzione da altre fonti rinnovabili”, sono obbligati alla tenuta del registro annuale di produzione, vidimato dall’Agenzia delle Dogane. Anche in questo caso, si possono avere diverse casistiche:
           a. Soggetti non obbligati: impianti per cui non è richiesta la tenuta del registro; si precisa che tale esonero si rileva dal verbale di verifica di primo impianto, ossia dal verbale             del sopralluogo compiuto dall’Agenzia delle Dogane che poi ha rilasciato la licenza di esercizio, che non prevede l’obbligo di tenuta dei registri;
           b. Soggetti obbligati: impianti che hanno il registro di produzione, in quanto tale adempimento risulta nell’elenco degli adempimenti riportato nel citato verbale di verifica di primo impianto, che possono avere un registro annuale o biennale, oppure anche triennale. Se il registro è annuale, o comunque si conclude con l’anno 2017, entro il 31/12/2017, si dovrà provvedere alla vidimazione annuale degli appositi registri di produzione. A tal fine, si allega un modello di richiesta, da riportare su carta intestata della società \ Ente, compilare con i dati della società \ Ente e dell’impianto, far firmare al legale rappresentante e presentare presso la sede dell’Agenzia delle Dogane.

Per eventuali chiarimenti, prego contattare:

  • Dott. Marco Castellini
    tel. 0376 / 227120;
    fax 0376 / 262839;
    cell. 335 / 7537329;
    e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Codice LEI
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