Manovra correttiva D.L. 50/2017 dopo la conversione in Legge

Aggiornamenti n. 11/2017 - 31 Agosto 2017

In linea di continuità con la nostra Circolare di aggiornamento n.9, si ricordano le principali novità fiscali apportate dal Decreto Legge n.50/2017 “Manovra correttiva”, introdotte all’interno del testo convertito nella Legge n.96/2017.

Split Payment


Viene confermata l’estensione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), dal 01.07.2017, anche alle operazioni effettuate da parte dei lavoratori autonomi

L’elenco dei destinatari viene ampliato ai seguenti: 
• società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
• società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
• società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette società;
• società quotate inserite nell’Indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Il MEF con uno specifico Decreto può individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Detrazione Iva


Nel confermare l’anticipazione del termine al diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati (al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto) e il termine di annotazione delle fatture d’acquisto o bollette doganali (anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura / bolletta e con riferimento al medesimo anno), viene altresì previsto che le nuove disposizioni sono applicabili alle fatture e bollette doganali emesse dall’01/01/2017 e quindi non anche per quelle emesse negli anni precedenti.

Indebite compensazioni e Visto di conformità


In sede di conversione è stato previsto che in presenza di iscrizione a ruolo della somme dovute, ai fini del pagamento non è ammessa altresì la compensazione di cui all’art. 31, D.Lgs. n. 78/2010 (in base al quale la compensazione “orizzontale” di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/97 dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500, per i quali sia scaduto il termine di pagamento).

Con l’aggiunta del comma 4-bis è previsto che:
  • l’utilizzo in compensazione del credito annuale / infrannuale IVA per importi superiori a € 5.000 annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo (in precedenza dal sedicesimo giorno) a quello di presentazione della dichiarazione / istanza;
  • nel caso in cui il credito utilizzabile in compensazione “risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili” il mod. F24 è scartato.
  • Cedolare secca e locazioni brevi


    Gli intermediatori immobiliari dovranno trasmettere i dati relativi ai contratti oggetto di locazione breve entro il 30/06 dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

    E’ inoltre disposto che il soggetto che incassa i canoni / corrispettivi ovvero interviene nel pagamento degli stessi è responsabile del pagamento dell’imposta e del contributo di soggiorno.

    Cessione detrazione riqualificazione energetica


    La Finanziaria 2016, aveva introdotto la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili di riqualificazione energetica nel caso in cui i lavori riguardino parti comuni condominiali ed il soggetto che potrebbe fruire della detrazione sia un c.d. “soggetto incapiente”.


    Ora, con il nuovo art. 4-bis introdotto in sede di conversione, il Legislatore dispone che:

  • la disposizione in esame è applicabile:
  • - fino al 31.12.2021 (anziché fino al 3.12.2017);
    - anche con riferimento agli interventi per i quali, a decorrere dal 2017, spetta la detrazione nella maggior misura del 70% - 75%, nel limite di spesa pari a 40.000 per il numero di unità immobiliari del condominio;

  • la condizione di incapienza deve sussistere nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa;
  • la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante può essere fatta, oltre che a favore dei fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili, anche a favore di “altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito”.
  • In merito si evidenzia che non è previsto il divieto di cessione del credito ad istituti di credito ed intermediari finanziari.

    Rideterminazione dell’ACE


     In luogo della modifica della modalità di calcolo della variazione in aumento del capitale proprio (incremento intervenuto alla chiusura del quinto esercizio precedente anziché a quello in corso al 31.12.2010), in sede di conversione è stata prevista la riduzione del relativo coefficiente, che ora risulta così determinato:

  • 1,6% per il 2017 (in luogo del 2,3%);
  • 1,5% dal 2018 (in luogo del 2,7%).
  • Di conseguenza viene rivisto il calcolo dell’acconto Ires per il 2017, dovendo già applicare il nuovo coefficiente dell’1,6%.

    Indici di affidabilità fiscale (ISA)


    È prevista l’introduzione dei nuovi “Indici sintetici di affidabilità fiscale” (ISA) in luogo degli attuali studi di settore e dei parametri, al fine di:

  • favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili;
  • stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

  • I nuovi Indici:
  • sono elaborati con una metodologia basata su un’analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta;
  • rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale / professionale;
  • esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo l’accesso al regime premiale.
  • È prevista la possibilità di “adeguarsi” in dichiarazione indicando ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale. Tale “adeguamento” rileva anche ai fini IRAP e IVA.

    L’adeguamento non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previste per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

    Gli Indici non sono applicabili ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:
  • ha iniziato / cessato l’attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
  • dichiara ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), o compensi di cui all’art. 4, comma 1, TUIR di ammontare superiore al limite stabilito dal relativo Decreto di approvazione o revisione.

  • In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli Indici, determinati anche per effetto dell’adeguamento, è previsto il seguente regime premiale:
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità relativamente al credito IVA per la compensazione di importi non superiori a € 50.000 annui e alle imposte dirette e all’IRAP per un importo non superiore a € 20.000 annui;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per il rimborso del credito IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui;
  • esclusione della applicazione della disciplina delle società non operative (società “di comodo”);
  • esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza dell’accertamento, con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo;
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.
  • L’Agenzia delle Entrate e la GdF, nel definire le strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli Indici e delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

    In caso di omessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione / applicazione degli Indici, o di comunicazione inesatta / incompleta dei medesimi, è applicabile la sanzione da 250 a 2.000.

    In caso di omessa comunicazione l’Agenzia può altresì procedere, previo contraddittorio, all’accertamento dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA.

    Ai contribuenti, cui si applicano gli ISA, è richiesta l’indicazione in dichiarazione, anche al fine di consentire una omogenea raccolta informativa, dei dati economici, contabili e strutturali, rilevanti per l’applicazione degli stessi, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.

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