Manovra correttiva D.L. 50/2017 dopo la conversione in Legge
Aggiornamenti n. 11/2017 - 31 Agosto 2017
In linea di continuità con la nostra Circolare di aggiornamento n.9, si ricordano le principali novità fiscali apportate dal Decreto Legge n.50/2017 “Manovra correttiva”, introdotte all’interno del testo convertito nella Legge n.96/2017.
Split Payment
Viene confermata l’estensione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), dal 01.07.2017, anche alle operazioni effettuate da parte dei lavoratori autonomi.
L’elenco dei destinatari viene ampliato ai seguenti:
• società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
• società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
• società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette società;
• società quotate inserite nell’Indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Il MEF con uno specifico Decreto può individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.
Detrazione Iva
Nel confermare l’anticipazione del termine al diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati (al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto) e il termine di annotazione delle fatture d’acquisto o bollette doganali (anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura / bolletta e con riferimento al medesimo anno), viene altresì previsto che le nuove disposizioni sono applicabili alle fatture e bollette doganali emesse dall’01/01/2017 e quindi non anche per quelle emesse negli anni precedenti.
Indebite compensazioni e Visto di conformità
In sede di conversione è stato previsto che in presenza di iscrizione a ruolo della somme dovute, ai fini del pagamento non è ammessa altresì la compensazione di cui all’art. 31, D.Lgs. n. 78/2010 (in base al quale la compensazione “orizzontale” di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/97 dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500, per i quali sia scaduto il termine di pagamento). Con l’aggiunta del comma 4-bis è previsto che:
Cedolare secca e locazioni brevi
Gli intermediatori immobiliari dovranno trasmettere i dati relativi ai contratti oggetto di locazione breve entro il 30/06 dell’anno successivo a quello cui si riferiscono. E’ inoltre disposto che il soggetto che incassa i canoni / corrispettivi ovvero interviene nel pagamento degli stessi è responsabile del pagamento dell’imposta e del contributo di soggiorno.
Cessione detrazione riqualificazione energetica
La Finanziaria 2016, aveva introdotto la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili di riqualificazione energetica nel caso in cui i lavori riguardino parti comuni condominiali ed il soggetto che potrebbe fruire della detrazione sia un c.d. “soggetto incapiente”.
Ora, con il nuovo art. 4-bis introdotto in sede di conversione, il Legislatore dispone che:
- anche con riferimento agli interventi per i quali, a decorrere dal 2017, spetta la detrazione nella maggior misura del 70% - 75%, nel limite di spesa pari a € 40.000 per il numero di unità immobiliari del condominio;
Rideterminazione dell’ACE
In luogo della modifica della modalità di calcolo della variazione in aumento del capitale proprio (incremento intervenuto alla chiusura del quinto esercizio precedente anziché a quello in corso al 31.12.2010), in sede di conversione è stata prevista la riduzione del relativo coefficiente, che ora risulta così determinato:
Indici di affidabilità fiscale (ISA)
È prevista l’introduzione dei nuovi “Indici sintetici di affidabilità fiscale” (ISA) in luogo degli attuali studi di settore e dei parametri, al fine di:
L’adeguamento non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previste per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
Gli Indici non sono applicabili ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:
L’Agenzia delle Entrate e la GdF, nel definire le strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli Indici e delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.
In caso di omessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione / applicazione degli Indici, o di comunicazione inesatta / incompleta dei medesimi, è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000.
In caso di omessa comunicazione l’Agenzia può altresì procedere, previo contraddittorio, all’accertamento dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA.
Ai contribuenti, cui si applicano gli ISA, è richiesta l’indicazione in dichiarazione, anche al fine di consentire una omogenea raccolta informativa, dei dati economici, contabili e strutturali, rilevanti per l’applicazione degli stessi, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.