Aggiornamenti fiscali: saldo Iva, scadenze fiscali e molto altro..
Scadenze fiscali aggiornate
Alla luce delle ultime proroghe, relative alla presentazione dei modelli dichiarativi, indichiamo di seguito un calendario aggiornato delle prossime scadenze fiscali 2017.
Adempimento – versamento | Scadenza teorica | Proroga | Note |
F24 saldo 2016 e I acconto 2017 imposte e contributi (da dichiarazioni redditi + Irap) con maggiorazione 0,40% | 31/07/2017 | 21/08/2017 | Per Inps e Diritto camera di commercio non ci sono note ufficiali degli enti, ma dovrebbero seguire le stesse regole delle imposte |
Spesometro I semestre 2017 | 18/09/2017 | Non ancora prevista | Il 16/09 è sabato |
Comunicazione liquidazioni Iva II trimestre | 18/09/2017 | Non ancora prevista | Il 16/09 è sabato |
Assegnazione / cessione / trasformazione agevolata | 02/10/2017 | - | Il 30/09 è sabato |
Richiesta rimborso/compensazione Iva III trimestre – Mod. TR | 31/10/2017 | - | |
Invio telematico Mod. 770/2017 | 31/07/2017 | 31/10/2017 | |
Invio telematico Mod. Redditi e Irap 2017 | 02/10/2017 | 31/10/2017 | |
Comunicazione liquidazioni Iva III trimestre | 30/11/2017 | - | |
F24 II acconto imposte e contributi (da dichiarazioni redditi + Irap) | 30/11/2017 | - | |
F24 salso IMU – Tasi 2017 | 18/12/2017 | - | |
Acconto Iva 2017 | 27/12/2017 | - | |
Spesometro II semestre 2017 | 30/11/2017 | 28/02/2018 |
Comunicazione fatture: chiarimenti e ravvedimento
L’Agenzia delle entrate ha emanato due risoluzioni, la 87/E del 05 luglio e la 104/E del 28 luglio, in cui vengono forniti chiarimenti sulla compilazione e sull’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso in ambito della comunicazione dati delle fatture (spesometro) e delle liquidazioni periodiche Iva.
Riportiamo i principali contenuti:
- Integrazione e rettifica della comunicazione fatture: è consentito un invio integrativo o rettificativo anche oltre 15 giorni dalla scadenza, utilizzando il ravvedimento operoso;
- Invio per competenza delle fatture emesse: i dati relativi alle fatture emesse vanno sempre inviati per competenza, in funzione dal periodo di riferimento. Pertanto la comunicazione del primo semestre deve contenere le info relative alle fatture emesse dal 01/01/17 al 30/06/17. In relazione alle fatture ricevute, la competenza si riferisce alla data di registrazione del documento;
- Autotrasportatori con liquidazione trimestrale “speciale”: la comunicazione dati delle fatture emesse si riferisce alla data di registrazione e non di emissione (quindi il trimestre successivo);
- Bollette doganali: i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” sono obbligatori. Nel caso il software ponga limitazioni, si consente, per il 2017, di valorizzare i precedenti campi con i valori: “OO” e “99999999999”;
- Variazione dati anagrafici: in caso di modifiche intervenute nel periodi di riferimento della comunicazione sulla denominazione o altri dati anagrafici di un cliente o fornitore, è consentito riportare l’informazione più aggiornata a disposizione, a prescindere dalla competenza dei documenti trasmessi;
- Acquisto di beni e servizi intracee: se presenti entrambe le casistiche all’interno dello stesso documento, si deve indicare il “Tipo” utilizzando il criterio di prevalenza;
- Fatture cointestate: premesso che sono possibili solo verso clienti non soggetti passivi Iva, si dovrà riportare i dati di uno solo dei soggetti;
- Acquisto intracee da non integrare: va valorizzato come “non imponibile” o “esente”.
Ravvedimento: dal momento che manca una deroga espressa, l’Agenzia conferma che può essere utilizzato per ridurre le sanzioni applicabili alle violazioni relative a spesometro e liquidazioni periodiche Iva, prevedendo le seguenti riduzioni:
Inadempimento |
Sanzione ordinaria |
Sanzione ridotta |
Omessa / errata trasmissione dati fatture |
2 € per fattura max 1.000 € per trimestre (500 € se ravv.to entro 15 gg.) |
1/9 entro 90 gg. 1/8 entro anno successivo 1/7 entro 2° anno 1/6 oltre 2° anno 1/5 post atto impositivo |
Omessa / errata trasmissione dati liquidazioni periodiche |
Da 500 € a 2.000 € (ridotti a metà se ravv.to entro 15 gg.) |
Se il ravvedimento della comunicazione liquidazioni Iva avviene direttamente in sede di Dichiarazione annuale dell’Iva (dato che i due adempimenti sono ovviamente “legati”), è dovuta la sola sanzione specifica di base.
Saldo Iva
Con la Risoluzione n. 73/E del 20 giugno, vengono forniti dall’Agenzia chiarimenti sul versamento del saldo Iva, alla luce delle novità introdotte con il Decreto fiscale 193/2016.
In sintesi, in caso di versamento del saldo Iva alle scadenza delle imposte dirette:
- è possibile compensare il debito Iva con i crediti Irpef/Ires/Irap emergenti dalle relative dichiarazioni, applicando la maggiorazione dello 0,40% sul solo ammontare di debito Iva residuo non compensato;
- resta ferma la possibilità di rateizzare il debito Iva “maggiorato” a partire dalla scadenza delle imposte sui redditi; peraltro, in caso di compensazione con crediti di altre imposte, la rateizzazione riguarda solo il debito Iva residuo;
- è ammesso l’ulteriore differimento del versamento del saldo Iva nei trenta giorni successivi (dilazione delle imposte sui redditi) applicando sulla somma dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.
Visto Iva trimestrale
L’Agenzia ha avuto modo di pronunciarsi anche in merito di compensazioni Iva e visto di conformità all’interno delle richieste trimestrali (Modelli TR), con l’emanazione della Risoluzione n. 103/E del 28 luglio. Ricordando che, dal secondo trimestre 2017 è necessario il visto di conformità sull’istanza da cui emerge un credito da utilizzare in compensazione per importi superiori a 5.000€ annui, le indicazioni di maggiore interesse sono le seguenti:
- se l’istanza presenta un importo richiesto in compensazione superiore a 5.000€ annui, “anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione”, il Visto è comunque obbligatorio; pertanto non si può prendere a riferimento l’effettivo credito compensato nel trimestre;
- laddove il contribuente presenti un modello Iva TR con credito superiore a 5.000€ e senza visto, fintanto che utilizza in compensazione meno del limite non avrà problemi; nel caso debba utilizzare la parte eccedente, sarà necessario l’invio di un modello integrativo munito di Visto;
- il limite dei 5.000€ annui va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei periodi precedenti della medesima annualità (es. nel primo trimestre richiesti € 3.000; nel secondo trimestre possibili altri € 2.000 senza visto, se superiori, allora è necessario – vale anche per il primo trimestre 2017).
Sale & lease back
Un altro chiarimento dell’Agenzia delle entrate (Risoluzione n. 77/E del 23 giugno) ha riguardato il trattamento fiscale della plusvalenza realizzata a seguito di un’operazione di “Sale & lease back”. Si tratta di un contratto (atipico) con il quale una azienda cede un determinato bene di sua proprietà (normalmente un immobile) a un’impresa di leasing la quale, a sua volta, concede in godimento il bene alla stessa impresa cedente, con possibilità di riscattare lo stesso entro una determinata data.
E’ facile che la prima cessione generi una plusvalenza sulla impresa cedente (ad esempio perché il terreno ceduto era stato acquistato molto tempo addietro a valori irrisori, oppure di terreno agricolo, ora edificabile).
Contabilmente non v’è dubbio che la plusvalenza è da ripartire in funzione della durata del contratto di locazione; pertanto sarà imputata nei vari conti economici dal momento in cui parte il contratto di leasing.
Il dubbio era se anche a livello fiscale si potesse dare luogo alla stessa regola, oppure si dovesse provvedere alla tassazione del componente positivo nel periodo d’imposta del realizzo (con conseguente apertura del “doppio binario” civile-fiscale e eventuale rilevazione della fiscalità differita attiva).
Un precedente chiarimento dell’Agenzia (datato 2010) chiariva che la fiscalità dovesse essere prevista nel periodo di realizzo o – al limite – una rateazione in 5 anni (se il bene era posseduto da più di 3).
Ora l’Agenzia, coerentemente con le nuove previsioni dell’art. 83 Tuir, che ha recepito nuove regole di determinazione del reddito per le imprese che redigono il bilancio ai sensi del novellato codice civile, dando valore fiscale, in sostanza, alle nuove regole contabili, ammette che la plusvalenza in oggetto concorra alla formazione del reddito in funzione della durata del contratto di leasing.
Da ciò si desume che la stessa regola non vale per le imprese che non applicano i nuovi principi contabili e quindi non rientrano nella previsione dell’art. 83 Tuir (ad esempio le microimprese o i soggetti non Ires).
Dividendi e Capital gain
Il Decreto 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. dell’11 luglio, ridetermina – in aumento – le quote imponibili fiscalmente dei dividendi e delle plusvalenze da cessione delle quote “qualificate”.
Si tratta di un intervento inevitabile, dal momento che l’aliquota Ires scende, nel 2017, dal 27,50% al 24%. Di seguito lo schema con le nuove quote imponibili.
Reddito |
Decorrenza |
Precedente tassazione |
Nuova tassazione |
Dividendi |
Di utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016 |
49,72% |
58,14% |
Plusvalenze da cessione quote “qualificate” |
Realizzate a decorrere dal 01/01/2018 |
49,72% |
58,14% |
Irap agricola e adempimenti dichiarativi
L’ultimo argomento che affrontiamo è relativo ai chiarimenti ufficiali forniti dall’Agenzia delle entrate in tema di Irap nel modo agricolo (Risoluzione n. 93/E del 18 luglio).
Ricordiamo infatti che l’esclusione dall’Irap per gli agricoltori, introdotta dalla L. 208/2015 con decorrenza dal 2016, riguarda le attività per le quali in precedenza si applicava l’aliquota ridotta dell’1,9%. Pertanto, l’imposta regionale continua a trovare applicazione con l’aliquota ordinaria per:
- L’attività di agriturismo;
- L'attività di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;
- Le altre attività connesse rientranti nell’articolo 56-bis del Tuir.
Ecco le indicazioni dell’Agenzia:
QUESTIONE CONTROVERSA |
SOLUZIONE PROSPETTATA |
1. Criterio di calcolo della quota del valore della produzione riferibile all’attività agricola |
In caso di svolgimento di attività di allevamento di animali eccedentaria, il valore della produzione da escludere dall’Irap è calcolata in proporzione al numero dei capi allevati entro i limiti di cui all’articolo 32 del Tuir rispetto al numero complessivo dei capi allevati. In caso di svolgimento di attività agricole connesse ai sensi dell’articolo 56-bis del Tuir, il valore della produzione da escludere da Irap è calcolata sulla base del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e proventi riferibili all’attività agricola nei limiti di cui all’articolo 32 del Tuir e l’ammontare complessivo dei ricavi e proventi rilevanti ai fini Irap. In caso di svolgimento sia di attività agricola che agrituristica, la determinazione del valore della produzione da escludere da Irap va effettuata sulla base delle risultanze contabili tenute separatamente. |
2. Determinazione della quota delle deduzioni Irap per lavoratori dipendenti impiegati nell’attività agricola |
In caso di dipendenti impiegati sia nell’attività agricola esclusa da Irap sia in quella rilevante ai fini Irap, l’importo delle deduzioni spettanti per lavoro dipendente va ridotto della quota imputabile all’attività agricola esclusa determinata applicando all’ammontare complessivo delle deduzioni lo stesso rapporto utilizzato per determinare la quota di valore della produzione non soggetta a Irap. |
3. Compilazione dichiarazione Irap 2017 |
Le modalità di compilazione del modello Irap variano a seconda dei criteri di determinazione della base imponibile e di calcolo del diritto camerale annuale:
Le deduzioni relative al personale dipendente vanno indicate nel modello al netto della quota riferibile all’attività agricola esclusa da Irap. |
4. Presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti esclusi da Irap |
I soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione da Irap non devono presentare la dichiarazione Irap. Al riguardo, l’unica deroga è prevista per i soggetti che determinano il diritto camerale annuale in base al “fatturato”, i quali sono comunque tenuti a presentare il modello al fine di consentire al Fisco di acquisire le informazioni utili all’applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati. |
Desta perplessità l’ultima previsione, che in pratica obbliga a presentare la dichiarazione tutte le coop agricole e imprese agricole società di capitali che non hanno altre attività al di fuori di quelle escluse da Irap. Infatti, per avere un riscontro sul fatturato al fine di verificare il diritto camerale dovuto poteva essere sufficiente acquisire i dati dei bilanci depositati presso il Registro delle imprese.