Chiarimento Agenzia Entrate in merito alla scadenza dell’archiviazione sostitutiva

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito (tramite la risoluzione n. 46 del 10/4/17) che il termine per la conservazione sostitutiva non è da considerarsi anticipato per i documenti rilevanti ai fini IVA.


Resta fermo dunque il termine massimo a tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per il corrispondente periodo d’imposta e risulta irrilevante ai fini dei termini della conservazione sostitutiva l’anticipo del termine della presentazione dichiarazione Iva 2017 per l’anno 2016 che aveva data di scadenza 28 febbraio 2017 (Decreto Legge del 22.10.2016 n.193).

 

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