Unioni Comuni e Comunità Montane: definito modello contributo statale
Lo scorso 11 maggio, il ministero dell’interno, recependo il contenuto del comma 2 dell’art 5 d.m 289/2004, ha decretato i modelli con i quali le unioni di comuni e le comunità montane possono presentare la domanda di contributo statale per l’anno 2016. L’art 1 del decreto di recente emanazione ha sancito che i modelli ai quali le Unione e le comunità montane devono fare riferimento non sono altro che quelli stabiliti dal decreto ministeriale del 17 maggio 2007. Trattasi di cinque modelli di certificazione: allegato A,B,C,D,E,F
Tutti gli allegati precedentemente descritti si rendono necessari per il raggiungimento dell’obbiettivo finale: l’ottenimento dei contributi statali destinati agli enti in Unione o in Comunità Montana. Infatti alla base di tutto questo vi è il d.m 289/2004 che ha stabilito la ripartizione dei fondi erariali annualmente destinati ai comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni dei comuni ed alle comunità montane svolgenti l’esercizio associato di funzioni comunali. Il comma 1 dell’art 2 del predetto decreto ha stabilito, perlopiù, che alle unioni dei comuni viene attribuito un contributo in base alla popolazione dell’unione, al numero di comuni facenti parte dell’Unione e ai servizi (ora funzioni) esercitati in forma associata. A ciascuna Unione spetta sia in base alla popolazione che al numero dei comuni associati un contributo per abitante pari alla percentuale del valore nazionale medio per abitante dei contributi erariali.
Infine, come recepito dal comma 6 dell’art 2 d.m 289/2004, è stabilito nel 30 del mese di settembre , il termine per la presentazione della richiesta di contributo per l’attribuzione entro il 31 ottobre. Occorre trasmettere i modelli certificativi di richiesta all’Ufficio “Sportello Unione” della direzione Centrale della Finanza Locale. Occorre precisare, perlopiù, che gli enti che inviano la richiesta di contributo successivamente il termine del 30 settembre e non oltre il 31 dicembre viene attribuito un contributo nei limiti delle disponibilità di fondi risultanti a seguito dei predetti riparti.
Tutti gli allegati precedentemente descritti si rendono necessari per il raggiungimento dell’obbiettivo finale: l’ottenimento dei contributi statali destinati agli enti in Unione o in Comunità Montana. Infatti alla base di tutto questo vi è il d.m 289/2004 che ha stabilito la ripartizione dei fondi erariali annualmente destinati ai comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni dei comuni ed alle comunità montane svolgenti l’esercizio associato di funzioni comunali. Il comma 1 dell’art 2 del predetto decreto ha stabilito, perlopiù, che alle unioni dei comuni viene attribuito un contributo in base alla popolazione dell’unione, al numero di comuni facenti parte dell’Unione e ai servizi (ora funzioni) esercitati in forma associata. A ciascuna Unione spetta sia in base alla popolazione che al numero dei comuni associati un contributo per abitante pari alla percentuale del valore nazionale medio per abitante dei contributi erariali.
Infine, come recepito dal comma 6 dell’art 2 d.m 289/2004, è stabilito nel 30 del mese di settembre , il termine per la presentazione della richiesta di contributo per l’attribuzione entro il 31 ottobre. Occorre trasmettere i modelli certificativi di richiesta all’Ufficio “Sportello Unione” della direzione Centrale della Finanza Locale. Occorre precisare, perlopiù, che gli enti che inviano la richiesta di contributo successivamente il termine del 30 settembre e non oltre il 31 dicembre viene attribuito un contributo nei limiti delle disponibilità di fondi risultanti a seguito dei predetti riparti.