Unioni Comuni e Comunità Montane: definito modello contributo statale

Lo scorso 11 maggio, il ministero dell’interno, recependo il contenuto del comma 2 dell’art 5 d.m 289/2004, ha decretato i modelli con i quali le unioni di comuni e le comunità montane possono presentare la domanda di contributo statale per l’anno 2016. L’art 1 del decreto di recente emanazione ha sancito che i modelli ai quali le Unione e le comunità montane devono fare riferimento non sono altro che quelli stabiliti dal decreto ministeriale del 17 maggio 2007. Trattasi di cinque modelli di certificazione: allegato A,B,C,D,E,F

Allegato A


L’allegato A è quel modello mediante il quale le unioni di comuni costituitesi a decorrere dal 1 gennaio 2007 e le comunità montane svolgenti l’esercizio associato di funzioni conferite dal 1° gennaio 2007, indicano i servizi effettivamente gestiti in forma associata e attestano complessivamente le spese del titolo primo e secondo, relativamente ai precitati servizi, che sono state impegnate, ai sensi dell’art 183 del d.p.r 267/2000, e che sono desumibili dagli ultimi rendiconti finanziari approvati dai singoli comuni. Inoltre è prevista, per le funzioni delle quali non si dispone di dati desumibili da rendiconto finanziario, la possibilità di indicare elementi di previsione negli appositi prospetti delle spese correnti e delle spese in conto capitale con un annessa relazione esplicativa dei dati stessi.

Allegato B


L’allegato B è quel modello mediante il quale le Unioni di Comuni e le comunità montane in esercizio associato di funzioni comunali percepenti il contributo statale antecedente all’anno 2007, attestano eventuali variazioni intervenute in ordine sia ai comuni dell’unione sia al numero di servizi gestiti dalle unioni stesse.

Allegato C


L’allegato C è quel modello mediante il quale le unioni di comuni alle quali è stato attribuito per l’anno 2006 il contributo statale calcolato solo in base agli articoli 3 e 4 del decreto 289/2004, indicano i servizi effettivamente esercitati in forma associata e attestando, conseguentemente, le relative spese al titolo primo e secondo impegnate, e con la possibilità ultima di indicare elementi di previsione, appositamente relazionati, nel caso di indisponibilità dei dati finanziari da rendiconto consuntivo.

Allegato D


L’allegato D è quel modello mediante il quale le Unioni di Comuni e le Comunità Montane nei confronti delle quali deve essere effettuata la rideterminazione triennale del contributo erariale per i motivi indicati al comma 5 del art 5 dm 289/2004: attestano le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate per i servizi in funzione associata e desumibili dal rendiconto finanziario del penultimo anno al quale si riferisce la scadenza del triennio.

Allegato E


L’allegato E è quel modello mediante il quale le Unioni e le Comunità Montane attestano l’effettivo esercizio o meno dei servizi conferiti in gestione associata. L’allegato F è quel modello di certificazione attraverso il quale occorre attestare l’esercizio effettivo di servizi di anagrafe, stato civile, leva e servizio statistico.

Tutti gli allegati precedentemente descritti si rendono necessari per il raggiungimento dell’obbiettivo finale: l’ottenimento dei contributi statali destinati agli enti in Unione o in Comunità Montana. Infatti alla base di tutto questo vi è il d.m 289/2004 che ha stabilito la ripartizione dei fondi erariali annualmente destinati ai comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni dei comuni ed alle comunità montane svolgenti l’esercizio associato di funzioni comunali. Il comma 1 dell’art 2 del predetto decreto ha stabilito, perlopiù, che alle unioni dei comuni viene attribuito un contributo in base alla popolazione dell’unione, al numero di comuni facenti parte dell’Unione e ai servizi (ora funzioni) esercitati in forma associata. A ciascuna Unione spetta sia in base alla popolazione che al numero dei comuni associati un contributo per abitante pari alla percentuale del valore nazionale medio per abitante dei contributi erariali.

Percentuali di contributo


Tali percentuali sono state fissate nella seguente modalità:
- 5 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva sino a 3000 abitanti;
- 6 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 3001 a 5000 abitanti ;
- 7 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 5001 a 10000 abitanti;
- 8 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 10001 a 15000 abitanti;
- 9 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 15001 a 20000 abitanti;
- 5 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 20001 a 30000 abitanti;
- 3 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva superiore a 30000 abitanti;
- 5 per conto per le unioni costituite da due comuni;
- 7 per cento per le unioni di comuni costituite con un massimo di 4 comuni;
- 8 per cento per le unioni di comuni costituite con un massimo di 10 comuni;
- 10 per cento per le unioni di comuni costituite con più di 10 comuni.

Infine, come recepito dal comma 6 dell’art 2 d.m 289/2004, è stabilito nel 30 del mese di settembre , il termine per la presentazione della richiesta di contributo per l’attribuzione entro il 31 ottobre. Occorre trasmettere i modelli certificativi di richiesta all’Ufficio “Sportello Unione” della direzione Centrale della Finanza Locale. Occorre precisare, perlopiù, che gli enti che inviano la richiesta di contributo successivamente il termine del 30 settembre e non oltre il 31 dicembre viene attribuito un contributo nei limiti delle disponibilità di fondi risultanti a seguito dei predetti riparti.