Patent Box: come funziona la detassazione

Si tratta di un nuovo regime di tassazione agevolata per i redditi derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015, successivamente modificato dal decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3 (c.d. “Investment Compact”).  Il Decreto attuativo è del 30 luglio 2015, pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (comunicato sulla G.U. del 20 ottobre), rendendo di fatto operativa la disciplina con decorrenza dal 1 gennaio 2015 per le imprese con periodo di imposta coincidente con l’anno solare.

I beneficiari dell’agevolazione


Tutti i soggetti titolari di reddito di impresa a condizione che (e nella misura in cui) gli stessi esercitino attività di ricerca e sviluppo a prescindere dal titolo giuridico in virtù del quale avviene lo sfruttamento del bene immateriale (i.e. proprietà, licenza, etc.). Deve trattarsi di attività di ricerca applicata e di ricerca fondamentale (se successivamente impiegata nella prima), di attività di ideazione e realizzazione dei software, di design (i.e. ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi), di attività di sviluppo dei marchi e di presentazione, comunicazione e promozione degli stessi (se volte ad accrescere il carattere distintivo e la rinomanza dei marchi e a contribuire all’affermazione commerciale e all’immagine dei prodotti o dei servizi). Sono ricomprese le attività di carattere prevalentemente legale finalizzate alla protezione dei diritti oggetto di agevolazione quali: le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, la protezione di essi, la gestione dei contenziosi e dei contratti relativi. Il luogo di svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo che potrà quindi anche essere all’estero.

I beni immateriali oggetto dell’agevolazione


Il Decreto circoscrive l’opzione ai soli redditi derivanti dall’utilizzo (a) di software, purché protetti da copyright, (b) di brevetti industriali, purché concessi o in corso di concessione, (c) di marchi di impresa, purché registrati o in corso di registrazione, e (d) di disegni, modelli e know-how, se giuridicamente tutelabili.

L’opzione


E’ valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile. Può interessare anche soltanto alcuni dei beni immateriali impiegati dall’imprenditore, deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta dal quale la medesima opzione decorre. In via transitoria, per il 2015 e 2016 l’opzione dovrà essere comunicata con modalità e termini da definirsi con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate e riguarderà il periodo di imposta nel corso del quale è stata comunicata ed i successivi quattro.

Il meccanismo di funzionamento dell’agevolazione


L’agevolazione in parola consiste nella detassazione della quota di reddito agevolabile fino al 50% del suo ammontare, mediante il meccanismo della deduzione dal reddito imponibile, per effetto di apposita variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i periodi di imposta 2015 e 2016, la misura dell’agevolazione ovvero la percentuale di esclusione/detassazione del reddito di impresa è pari rispettivamente al 30% e al 40% della quota di reddito agevolabile.

Rilevante ai fini dell’agevolazione è il reddito che deriva dall’impiego diretto o indiretto del bene immateriale. In entrambi i casi, la grandezza interessata dall’agevolazione è una misura “netta” ovvero il reddito netto determinato come differenza tra componenti positivi (e.g. ricavi impliciti e espliciti, indennizzi da risarcimento, etc) e negativi (e.g. costi e spese) ascrivibili allo sfruttamento del bene immateriale.

Nello specifico, nell’impiego indiretto del bene immateriale (i.e. concessione in uso), il reddito netto risulterà dalla contrapposizione tra royalties (o canoni di licenza) e i costi, fiscalmente rilevanti, diretti e indiretti, afferenti il bene immateriale e sostenuti nel periodo di competenza. Nell’impiego diretto del bene immateriale, invece, il reddito fruibile ai fini dell’agevolazione viene identificato nel contributo economico del bene immateriale alla produzione del reddito d’impresa riveniente dall’attività svolta dal contribuente, secondo un valutazione che dovrà essere condotta “bene immateriale per bene immateriale”, salvo il caso del vincolo di complementarietà funzionale.

In caso di utilizzo diretto del bene, per la determinazione del “contributo economico” (ovvero del reddito agevolabile), il Decreto conferma l’obbligatorietà del ruling di standard internazionale previsto dal Decreto Legge del 30 settembre 2003 n. 269.

Nel dettaglio il contribuente avvia la procedura mediante la presentazione all’Agenzia delle Entrate di un “dossier” completo dei documenti, calcoli e pareri probanti i risultati raggiunti (l’attività deve essere svolta in collaborazione con fiscalisti esperti). L’Ufficio Ruling Internazionale, valutata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero dall’ultimazione dell’ulteriore attività istruttoria necessaria a tal fine, dichiara l’ammissibilità della stessa e invita l’impresa a comparire per l’instaurazione della procedura che si svolge in contraddittorio tra le parti. La procedura in questione si conclude con la sottoscrizione di un accordo, tra l’Amministrazione finanziaria e l’impresa, che vincola, entrambe le parti, sulle questioni oggetto di accordo per il periodo d’imposta nel corso del quale l’accordo stesso è stato stipulato e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Resta invece “opzionale” il ricorso alla procedura di ruling per la determinazione del reddito derivante dall’impiego indiretto dei beni immateriali (e delle plusvalenze realizzate) nell’ambito di operazioni infragruppo con parti correlate.

Non tutto il reddito ascrivibile all’impiego del bene immateriale è oggetto di agevolazione ma la sola quota proporzionalmente corrispondente al rapporto tra (a) i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale agevolabile (c.d. “Costi qualificati”) e (b) i costi complessivi sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo (c.d. “Costi complessivi”, comprensivi dei qualificati e dei non qualificati).

Sinteticamente:
Reddito Agevolabile = (Costi qualificati / Costi complessivi) X Redditi derivanti dall'impegno del bene materiale

- concorrono a formare il numeratore i soli costi di R&D relativi ad attività svolte direttamente dal contribuente o indirettamente – tramite outsourcing – da università, enti di ricerca o organismi equiparati, società terza (i.e. diverse da quelle appartenenti al medesimo gruppo);
- concorrono a formare il denominatore tutti i costi di R&D iscritti al numeratore, oltre ai costi di R&D afferenti operazioni infragruppo con parti correlate e ai costi di acquisizione (inclusi eventuali costi di licenza) del bene immateriale.

Il numeratore può essere inoltre maggiorato del c.d. “uplift” ovvero dei costi sostenuti per l’acquisto del bene immateriale o in relazione a contratti di ricerca e sviluppo stipulati con società del medesimo gruppo ma nei limiti del 30% del suddetto valore.

Il regime delle plusvalenze


Le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali oggetto di agevolazione sono escluse dal computo del reddito imponibile a condizione che il 90% del corrispettivo di cessione (e non della plusvalenza) venga reinvestito in attività di ricerca e sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali entro il termine di due periodi di imposta da quello di cessione.
Resta ferma la possibilità del contribuente di ricorrere alla procedura di ruling di standard internazionale per concordare preventivamente con l’Amministrazione finanziaria il prezzo di cessione del bene immateriale e la conseguente plusvalenza laddove queste dovessero essere realizzate nell’ambito di operazioni infragruppo con parti correlate.

Di seguito il link per scaricare il .pdf con tutti i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.gov.it