Voucher: nuove modalità di comunicazione
Il Decreto correttivo del Jobs act n. 185 del 24.9.2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7.10.2016 e in vigore dal 8.10.2016, apporta alcune novità in materia di comunicazione del lavoro accessorio, al fine di evitare che il voucher venga usato per coprire a posteriori il ricorso al lavoro nero.
Viene introdotto infatti per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, l’obbligo di comunicare, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. Con la modifica dell’art. 49, comma 3, del D.Lgs. 81/2015, viene inoltre eliminato il riferimento ad un “arco temporale non superiore a 30 giorni”, pertanto d’ora in poi sarà possibile comunicare anche un periodo lavorativo superiore a 30 giorni. Gli imprenditori agricoli invece dovranno comunicare, con le stesse modalità e nello stesso termine, vale a dire almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’attività lavorativa, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
I nuovi obblighi si riferiscono a imprenditori, professionisti e imprese agricole, escludendo così gli enti pubblici e le attività non commerciali (ad es. le Onlus).
In caso di violazione della disposizione è prevista una sanzione tra i 400 euro e i 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è omessa la comunicazione
Viene introdotto infatti per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, l’obbligo di comunicare, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. Con la modifica dell’art. 49, comma 3, del D.Lgs. 81/2015, viene inoltre eliminato il riferimento ad un “arco temporale non superiore a 30 giorni”, pertanto d’ora in poi sarà possibile comunicare anche un periodo lavorativo superiore a 30 giorni. Gli imprenditori agricoli invece dovranno comunicare, con le stesse modalità e nello stesso termine, vale a dire almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’attività lavorativa, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
I nuovi obblighi si riferiscono a imprenditori, professionisti e imprese agricole, escludendo così gli enti pubblici e le attività non commerciali (ad es. le Onlus).
In caso di violazione della disposizione è prevista una sanzione tra i 400 euro e i 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è omessa la comunicazione