Novità in materia di trasparenza: nuove linee guida

In data 29/12/2016 l’A.N.AC., in applicazione del D. Lgs. 97 / 2016, ha pubblicato le Delibere N. 1309 e N. 1310 del 28/12/2016 contenenti le linee guida sull’attuazione delle nuove disposizioni di pubblicazione e sulla nuova disciplina dell’accesso civico. Tali linee guida costituiscono un’interpretazione autentica dell’Autorità, pertanto sono vigenti a tutti gli effetti di legge. Di seguito si riporta una sintesi dei due provvedimenti:

1 - Linee guida sull’attuazione delle nuove disposizioni di pubblicazione


- Ambito soggettivo di applicazione: le società pubbliche sono esplicitamente considerate;
- Trasparenza e anti-corruzione unificate: unico piano (P.T.P.C.T.), unico responsabile (R.P.C.T.);
- Si danno alcune indicazioni generali per la pubblicazione dei dati:
> Ove possibile, pubblicare i dati sempre in tabelle;
> Indicare sempre la data del documento;
- Si disciplinano in modo nuovo alcuni specifici obblighi di pubblicazione:
> Atti generali: compreso anche il Manuale di gestione del protocollo informatico;
> Incarichi di collaborazione e consulenza vanno pubblicati in “Consulenti e collaboratori”;
> Contratti di appalto di servizi vanno pubblicati in “Bandi di gara e contratti”;
> Bandi di concorso: bisogna pubblicare anche i criteri di valutazione e tracce delle prove scritte;
> Partecipazioni: bisogna pubblicare tutti atti di acquisto e vendita partecipazioni e l’ente non può erogare alcuna somma ad una partecipata “non in regola”, pertanto si rafforza l’obbligo di controllo di ciascun ente, sulle proprie società partecipate, in materia di trasparenza e prevenzione corruzione. Sono però fatte salve tutte le obbligazioni assunte in seguito a specifici contratti;
> Provvedimenti amministrativi: abrogato, anche se ancora previsto dalla Legge 190 / 2012;
> Dati relativi all’attività amministrativa: abrogato;
> Sovvenzioni e contributi: confermato per tutti contributi oltre 1.000 euro;
> Soldi pubblici: bisogna pubblicare tutti i pagamenti, classificandoli in un modo particolare;
> Bilancio: obbligo di pubblicare preventivo e consuntivo, in formato tabellare aperto e riutilizzabile;
> Immobili e patrimonio: immobili di proprietà, ma anche in affitto,
> Controlli e rilievi sull’amministrazione: non solo eventuali rilievi, come prima, ma tutti gli atti degli OIV o Nuclei di valutazione, dei revisori e della Corte dei Conti. Per gli OIV si devono pubblicare gli atti conclusivi, si attendono però direttive dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Intanto, comunque, bisogna spostare in questa sotto-sezione le attestazioni degli anni precedenti, che prima erano in “Disposizioni generali”;
> Servizi erogati: tutti i gestori di servizi pubblici, enti o società, devono pubblicare carta dei servizi;
> Indicatore dei pagamenti: bisogna considerare non solo acquisti di beni, servizi o forniture, ma anche prestazioni professionali. Bisogna pubblicare anche l’ammontare complessivo dei debiti a fine anno ed il numero di imprese creditrici;
> Procedimenti amministrativi: eliminati alcuni obblighi, semplificato;
> Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: aggiornati i riferimenti al nuovo codice degli appalti, si segnala che è completamente cambiata l’articolazione della sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”;
> Opere pubbliche: nuove particolarità, molto specifiche;
> Pianificazione e governo del territorio: obblighi semplificati;
- Accesso civico: richiamato diritto, vedi apposite linee guida, ma istanza sempre presentata a RPCT, che deve rispondere entro 30 gg.;
- Scadenze: considerato che il D. Lgs. 97 / 2016 è entrato in vigore il 23/06/2016 e l’art. 42 c. 1 prevede che ci si debba adeguare entro 6 mesi, quindi entro il 23/12/2016, ma queste linee guida sono state pubblicate in data 29/12/2016, le stesse linee guida precisano che tutti i nuovi obblighi di pubblicazione riguardano il periodo successivo al 23/06/2016 e dovranno essere assolti entro il mese di gennaio 2017; potranno essere svolte verifiche a partire dal 31 gennaio 2017;
- Tabella obblighi di pubblicazione: si allega nuova tabella con nuova struttura di sotto-sezioni di 1° e 2° livello della sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” da pubblicare sulla home page del sito istituzionale dell’Ente o società. Si raccomanda quindi di provvedere subito all’adeguamento dei siti Internet, per poi poter procedere alle necessarie pubblicazioni;

2 - Linee guida per la definizione dei limiti all’accesso civico


- Novità: accesso generalizzato, che consiste in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.
- Adozione di una disciplina sulle diverse tipologie di accesso:
> Una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale (modifica della Legge 241 / 1990 sull’accesso agli atti)
> Una seconda sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico ‘’semplice’’ (art.5,comma 1 d. lgs. 33), ossia relativo a documenti non pubblicati;
> Una terza dedicata alla disciplina dell’accesso generalizzato, ossia relativo ad informazioni aggiuntive, rispetto a quelle per cui è prevista la pubblicazione:
Provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato
Provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di acceso.
> Istituzione del ’’registro degli accessi’’: l’Autorità raccomanda la realizzazione di questo registro che deve contenere l’elenco delle richieste con:
 Oggetto
 Data
 Relativo esito con la data della decisione
Si devono oscurare i dati personali eventualmente presenti e deve essere aggiornato almeno ogni 6 mesi.
- Ambito soggettivo di applicazione:
> Pubbliche amministrazioni
> Enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati
> Società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati
- L’ amministrazione ha tempo 30 giorni dalla presentazione dell’istanza per concludere il procedimento di accesso generalizzato.

In data 29/12/2016, l’A.N.AC ha pubblicato anche un documento in consultazione, recante uno schema di linee guida con le indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali», come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016. Queste ultime linee guida sono una bozza, osservazioni e suggerimenti devono essere inviati all’Autorità entro il 12/01/2017, saranno poi approvate in veste definitiva. Pur non essendo già vigenti, vista la portata non trascurabile, si riporta di seguito una sintesi di tale bozza di linee guida.

3 - Linee guida per attuazione obblighi di pubblicazione ex art. 14 D. lgs. 33 / 2013 (compensi percepiti, dichiarazioni dei redditi, situazione patrimoniale, …)


- Ambito soggettivo: queste linee guida riguardano comuni, unioni di comuni, consorzi e altri enti, non ancora le società, per le quali si attendono nuove specifiche linee guida;
- Ora sono compresi anche i comuni con meno di 15.000 abitanti, prima esclusi;
- Riguarda Sindaco o Presidente, Giunta o C.d.A., Consiglio o Assemblea;
- Riguarda anche titolari di incarichi dirigenziali, purché remunerati;
- Riguarda anche i Responsabili di Posizione Organizzativa con funzione dirigenziale e, in ogni caso, a tutti i dirigenti;
- I Responsabili di Posizione Organizzativa di livello non dirigenziale, invece, sono tenuti al solo obbligo di pubblicazione del curriculum vitae (art. 14 c. 1 quinquies);
- Scadenza per prima pubblicazione: 31 marzo 2017.