Circolare straordinaria: Diritti annuali 2020 e vidimazione registri

Il D. Lgs. 504 / 1995 - “Testo Unico Accise” stabilisce per tutti i soggetti, pubblici e privati, responsabili della gestione di impianti fotovoltaici, di potenza superiore a 20 kWP, in possesso di licenza di officina elettrica rilasciata dall’Agenzia delle Dogane al momento dell’allaccio dell’impianto alla rete elettrica, i seguenti obblighi.
1) Versamento diritti annuali per l’anno 2020: premesso che ciascun impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20 kWP deve avere un’apposita licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane, in base a tale licenza, si possono avere due casi:

  • Soggetto non obbligato, se la licenza riporta la dicitura: “Trattasi di fabbricante che immette in rete tutta l’energia prodotta”. In tal caso, non si deve versare nulla;
  • Soggetto obbligato, se la licenza riporta la dicitura: “Officina di produzione da altre fonti rinnovabili”. In tal caso, si è tenuti al versamento dei diritti annuali e la stessa licenza dovrebbe riportare anche la dicitura “Il diritto di licenza, pari a € …., è stato assolto in data …”;

Tutti i soggetti, che risultano essere soggetti obbligati come sopra illustrato, dovranno versare il diritto di licenza per l’anno 2020, in misura fissa pari a € 23,24. Il versamento deve essere fatto entro il 16/12/2019, tramite Mod. F24 (Cod. Tributo 2813), indicando il codice fiscale del contribuente ed il codice ditta dell’impianto (ad es. MNE012345X);

2) Vidimazione annuale registri di produzione: tutti i soggetti obbligati, come sopra specificato al punto 1.a), ossia tutti gli impianti classificati come “Officina di produzione da altre fonti rinnovabili”, sono obbligati alla tenuta del registro annuale di produzione, vidimato dall’Agenzia delle Dogane. Anche in questo caso, si possono avere diverse casistiche:

  1. Soggetti non obbligati: impianti per cui non è richiesta la tenuta del registro; si precisa che tale esonero si rileva dal verbale di verifica di primo impianto, ossia dal verbale del sopralluogo compiuto dall’Agenzia delle Dogane che poi ha rilasciato la licenza di esercizio, che non prevede l’obbligo di tenuta dei registri;
  2. Soggetti obbligati: impianti che hanno il registro di produzione, in quanto tale adempimento risulta nell’elenco degli adempimenti riportato nel citato verbale di verifica di primo impianto, che possono avere un registro annuale o biennale, oppure anche triennale. Se il registro è annuale, o comunque si conclude con l’anno 2019, entro il 31/12/2019, si dovrà provvedere alla vidimazione annuale degli appositi registri di produzione. A tal fine, si allega un modello di richiesta, da riportare su carta intestata della società \ Ente, compilare con i dati della società \ Ente e dell’impianto, far firmare al legale rappresentante e presentare presso la sede dell’Agenzia delle Dogane.

    Cordiali saluti

    Per CDA Studio Legale Tributario

    Dott. Marco Castellini

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Circolare informativa: Decreto Fiscale Collegato alla manovra 2020

Gentile Cliente,
il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di sabato 26 ottobre, entra in vigore il decreto collegato fiscale alla manovra 2020, n. 124/2019.
Come di consueto, la norma contiene numerosi interventi di natura fiscale, in attesa di eventuali modifiche che avverranno durante l’iter di conversione in legge.
Di seguito vengono sintetizzate le misure di maggiore interesse.

Contrasto alle indebite compensazioni
Per compensare i crediti relativi alle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e all’Irap per importi superiori a 5.000 euro annui, a partire da quelli maturati nel 2019 bisognerà aspettare il decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
Viene in sostanza previsto un allineamento con quanto già previsto in sede di compensazione del credito Iva. È evidente che ciò si traduce per il contribuente in un “differimento” della possibilità di utilizzo dei crediti tributari maturati, con i conseguenti aggravi in termini di risorse finanziarie per il versamento di quanto dovuto all’Erario.

Viene esteso ai contribuenti non titolari di partita Iva, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, l’obbligo di trasmettere esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) i modelli F24 contenenti compensazioni.
Quest’ultima modalità obbligatoria si applica anche all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80).

Per le ipotesi di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento a seguito delle attività di controllo sui crediti compensati ma in realtà non utilizzabili, è introdotta una sanzione di 1.000 euro per ogni F24 scartato. La disposizione si applica alle deleghe presentate a partire dal mese di marzo 2020.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti
Per combattere il fenomeno dell’omesso versamento di ritenute da parte di imprese appaltatrici/affidatarie e subappaltatrici, viene definita una procedura che prevede il coinvolgimento del committente sostituto d’imposta, chiamato a versare le ritenute operate dall’appaltatore ai dipendenti impiegati nell’opera/servizio, dopo che quest’ultimo gli ha fornito la provvista o gli ha chiesto di attingere dai corrispettivi dovuti per le prestazioni ricevute.
Nel dettaglio:
- L’impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici versano al committente l’importo trattenuto sulle retribuzioni erogate al personale:
  • almeno 5 giorni lavorativi precedenti alla scadenza dei versamenti;
  • su uno specifico c/c comunicato dal committente all’impresa appaltatrice / affidataria o da queste ultime all’impresa subappaltatrice.

Le somme ricevute sono versate dal committente tramite il mod. F24 in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute:

  • riportando il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è eseguito;
  • senza possibilità di utilizzare in compensazione i propri crediti.

In aggiunta alla “provvista” dei fondi, al committente devono essere trasmessi tramite PEC, almeno 5 giorni precedenti alla scadenza del versamento:

  • elenco nominativo di tutti i lavoratori (codice fiscale) impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione dell’opera / servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun soggetto, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
  • dati utili alla compilazione del mod. F24 per l’effettuazione dei versamenti;
  • dati identificativi del bonifico.
    L’impresa appaltatrice / affidataria che abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dal committente può richiedere di compensare quanto necessario per il versamento in esame con il credito a proprio favore.
    Il committente che ha effettuato il pagamento, deve darne comunicazione tramite PEC alle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici entro 5 giorni.
    Le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici possono però scegliere di effettuare direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione entro la data prevista per la provvista ed allegando una certificazione, ossia una sorta di “DURC di affidabilità fiscale” che attesti determinate condizioni di virtuosità.

Reverse charge per somministrazione di manodopera
Per contrastare l’omesso versamento dell’Iva e l’utilizzo di falsi crediti, il reverse charge viene esteso alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di sua proprietà.
La disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti rientranti nello split payment ed è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio UE.

Rimborso accise autotrasportatori
Riguardo agli autotrasportatori che beneficiano dell’accisa ridotta sul gasolio usato come carburante, è introdotto un parametro per determinare l’importo massimo rimborsabile: è fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli ammessi all’agevolazione, per ogni chilometro percorso.

Dichiarazioni precompilate
E’ previsto che:

  • a decorrere dalle operazioni IVA effettuate dall’1.7.2020 in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche / esterometro / corrispettivi telematici, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia, le bozze:
    –dei registri IVA ex artt. 23 e 25, DPR n. 633/72;
    –delle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche;
  • a partire dalle operazioni IVA 2021, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza del modello IVA.

    Limite utilizzo denaro contante
    A seguito dell’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 è prevista la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:
    € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021;
    € 1.000 a decorrere dall’1.1.2022.
    Si ricorda che la normativa riguarda i pagamenti tra soggetti che non comprendono intermediari finanziari, in contanti in un’unica soluzione o mediante rateazione “artificiosa”.

    È stato inoltre rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite, prevedendo che:
  • per le violazioni commesse dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a € 2.000;
  • per quelle commesse a decorrere dall’1.1.2022 è pari a € 1.000.

Lotteria degli scontrini e per il cashless
I premi attribuiti nell’ambito della lotteria nazionale degli scontrini sono totalmente esclusi dall’Irpef e da qualsiasi prelievo erariale.
Vengono poi previsti premi speciali a estrazione, riservati sia ai consumatori finali sia agli esercenti, per le operazioni commerciali avvenute esclusivamente con pagamento elettronico.

Pagamenti elettronici
Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020 agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito d’imposta, in compensazione, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, a condizione che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi/compensi non superiori a 400mila euro.
Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

È istituita, sempre dal 1° luglio 2020, una specifica sanzione per commercianti e professionisti che non accettano pagamenti, di qualsiasi importo, con carta di debito o di credito. Il suo importo è pari a 30 euro, più il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento.

Adeguamento alla sentenza Corte di giustizia UE: Iva prestazioni didattiche
Con la modifica dell’art. 10, comma 1, n. 20), DPR n. 633/72 è adeguata la normativa IVA nazionale alla sentenza della Corte di Giustizia UE 14.3.2019, causa C-449/17.
In particolare, l’esenzione ai fini Iva precedentemente prevista per le prestazioni “didattiche di ogni genere” è mantenuta solo per “le prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario”.
La disposizione in esame è applicabile a decorrere dall’1.1.2020.

Nell’ambito delle predette prestazioni d’insegnamento non è ricompreso l’insegnamento della guida automobilistica al fine dell’ottenimento della patente per i veicoli di categoria B/C1.
In tale contesto il Legislatore ha previsto che “sono fatti salvi” i comportamenti adottati dai contribuenti fino al 31.12.2019.

Conto energia e Tremonti ambiente
Per superare le problematiche applicative derivanti dal divieto di cumulo delle agevolazioni inerenti la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale “Tremonti ambiente”, viene definita una procedura per consentire al contribuente di mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti; a tal fine, va versata entro il 30.06.2020 una somma “determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione, relativa alla detassazione per investimenti ambientali, l’aliquota d’imposta vigente all’epoca”.
Bisognerà presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento.
Il perfezionamento della definizione estingue eventuali giudizi pendenti sul recupero delle agevolazioni non spettanti.

Modifiche sui reati tributari
Vengono ampliati gli strumenti penali di repressione dei fenomeni di evasione delle imposte dirette e dell’Iva attraverso l’innalzamento dei limiti edittali e la riduzione delle soglie di punibilità attualmente vigenti.
Le modifiche più rilevanti:
- in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);

  • se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;
    - in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti falsi / altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria) è applicabile la reclusione da 3 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);
    - in caso di dichiarazione infedele è prevista la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da 1 a 3 anni) se:
  •  l’IRPEF / IRES / IVA evasa è superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000);
  • l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a € 2 milioni (in precedenza € 3 milioni);
    - in caso di omessa dichiarazione è prevista la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni). L’omessa presentazione del mod. 770 è punita con la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni) qualora l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore a € 50.000;
    - in caso di emissione di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).

  • se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture / documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;
    - in caso di occultamento / distruzione di documenti contabili è prevista la reclusione da 3 a 7 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);
    - in caso di omesso versamento di ritenute dovute / certificate per un ammontare superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000) per ciascun periodo d’imposta è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni;
    - in caso di omesso versamento dell’IVA per un ammontare superiore a € 150.000 (in precedenza € 250.000) per ciascun anno è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

    Versamenti in acconto imposte dirette
    A decorrere dal 27.10.2019, a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA (con ricavi/compensi non superiori a € 5.164.569), l’acconto IRPEF/IRES/IRAP va versato in 2 rate di pari importo (50%).
    La disposizione è applicabile anche ai soci/associati/collaboratori familiari/società trasparenti ex art. 115 e 116, TUIR.
    Operando da subito la novità, per l’acconto 2019 è “fatto salvo” quanto già versato con la prima rata (ovvero il 40% di quanto dovuto). Di fatto, per tale anno la misura dell’acconto risulta pari in totale al 90% (40% prima rata + 50% seconda rata).
    L’acconto 2019 va determinato nella misura del 90% (anziché 100%) anche da parte dei soggetti tenuti al versamento in unica soluzione (che pagano entro il 02.12.2019).

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CONVEGNO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

MANTOVA, GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2019

Programma dell’evento:

  • Adempimenti in caso di esercizio provvisorio;
  • Determinazione e applicazione risultato di amministrazione presunto ed elenchi per le quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti previsti dal D.M. 1.8.2019;
  • Nuovi equilibri di bilancio;
  • Documento unico di programmazione;
  • Nuove modalità di contabilizzazione spese di progettazione;
  • Nuova disciplina Fondo pluriennale vincolato per lavori pubblici;
  • Programma triennale elenco annuale opere pubbliche;
  • Programma triennale fabbisogno del personale (novità in materia di personale riguardo ai limiti spesa ed assunzioni – nuovo limite salario accessorio);
  • Modalità contabilizzazione incentivi tecnici;
  • Fondo crediti di dubbia esigibilità;
  • Fondi rischi potenziali;
  • Anticipazioni di liquidità e relativa contabilizzazione;
  • Novità derivanti dal ddl finanziaria 2020 e dal relativo collegato fiscale.

    DATA E ORARIO: Giovedì 21 Novembre 2019 – dalle ore 9:00 alle ore 13:00
    SEDE: CDA – STUDIO LEGALE TRIBUTARIO, Mantova – Via Cremona n. 29/A
    Chi desidera avere informazioni su come raggiungere la sede del corso può contattare la nostra segreteria organizzativa
    (0376/227111) per richiedere tramite mail o fax la cartina stradale.
    ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: tramite mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure fax 0376/262839
    COSTO:
    GRATUITO per tutti.
    Si richiede la partecipazione di massimo due persone per Ente.
    In caso di raggiungimento della capienza della sala la precedenza sarà riservata agli abbonati alla rivista Comunic@re-OnLine.

    RELATORE:
    DOTT. SERGIO MARZARI
    Già Ragioniere Capo della Provincia di Cremona – Revisore dei Conti

    COORDINATORE DELL’INCONTRO:
    DOTT. MAURIZIO PELLIZZER
    Dottore commercialista – Consulente e Revisore dei Conti di Amministrazioni Pubbliche
    Partner RA Revisori Associati

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>> Materiale convegno<<

 

PRASSI RECENTE AGENZIA DELLE ENTRATE: - Risposta all’interpello n. 243

Gentile Cliente,
con la presente circolare di Studio si riportano un documento di prassi condiviso lo scorso luglio dall’Agenzia delle Entrate, di sicuro interesse per le problematiche in tema di rimborso Iva da split “istituzionale”.

Risposta a istanza di interpello n.243 del 16.07.2019 – rimborso Iva Split “istituzionale”
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente, con la risposta a interpello n. 243, la modalità di gestione di eventuali errori nel versamento dell'Iva split istituzionale. Infatti, nonostante numerosi chiarimenti intervenuti, i documenti di prassi interpretativi che si sono susseguiti non hanno mai chiarito in modo esaustivo la gestione dell'Iva split istituzionale.
Per quanto riguarda l'Iva split commerciale, come noto, gli adempimenti specifici trovano spazio sui registri Iva con le regole consolidate dell’Imposta sul valore aggiunto, adattate alla specificità dello split payment commerciale, che si ritrovano nel Dpr 633/1972 per quanto riguarda termini e modalità di registrazione, liquidazione dell'imposta, mentre in tema omessi, ritardati o eccessivi versamenti e relativo ravvedimento operoso soccorrono i decreti 472 e 473 del 1997 e norme connesse.
In tema di Iva split istituzionale era necessario imbastire un quadro normativo originale, essendo una disposizione assolutamente nuova che ha introdotto stringenti obblighi ai fini Iva nei confronti di un soggetto che agisce in ambito istituzionale, quindi al di fuori dello schema del Decreto Iva Dpr 633/1972.
Il dm 23 gennaio 2015, e tutta la produzione normativa e di prassi successiva, ha risposto a tale esigenza stabilendo termini di esigibilità dell'imposta, modalità e termini di versamento e, si veda l'articolo 7 del Dm 23 gennaio 2015, stabilendo che «Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni generali in materia di imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni per le quali queste ultime sono debitori d'imposta».
In questo quadro, mentre per i ritardati versamenti è semplice applicare quanto stabilito per l'ambito commerciale con applicazioni di sanzioni interessi e ravvedimento operoso, più difficile immaginare, nel silenzio della norma, come comportarsi in caso di versamento in eccesso tra anni diversi, posto che in ambito split istituzionale, manca una dichiarazione annuale che possa rilevare un eventuale credito.

La risposta all'interpello
Con la risposta n. 243 all'interpello posto da un ente pubblico soggetto a split payment l'Agenzia ha chiarito che, in caso di imposta versata in eccesso in anni precedenti (riferita al servizio di ristorazione) e che venga successivamente stornata da note di accredito, il recupero, supportato da documenti contabili, avviene in maniera ordinaria con la registrazione sui registri Iva, per quanto riguarda l'ambito commerciale, e con lo storno dell'Iva contenuta nelle note di accredito dal totale Iva split istituzionale dovuto per il periodo alla registrazione delle note di accredito stesse.
Nel caso in cui l'Iva indebitamente pagata non possa essere oggetto di nota di accredito per decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione, l'amministrazione stabilisce che «si ritiene che l'istante possa recuperare gli importi pagati in eccesso all'Erario, scomputandoli dai futuri versamenti che dovrà effettuare, relativamente alla propria sfera istituzionale, in regime di split payment. A tal fine sarà cura dell'istante evidenziare nei propri documenti contabili l'avvenuta compensazione con specifica indicazione delle motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell'indebito (…).».

Viene quindi confermata la correttezza del comportamento tenuto fino a ora dagli enti che, in caso di eccesso di versamento rilevato nell'esercizio successivo, portavano in riduzione il maggior importo versato nell'anno (n) dai versamenti dell'anno successivo (n+1) tenendo adeguata e precisa documentazione a supporto delle operazioni svolte a dimostrazione della correttezza del proprio operato.

Nessuna formalità è richiesta nel documentare le operazioni sopraindicate posto che in tema di split “istituzionale” la norma non prevede la tenuta di alcun registro, ma l'articolo 6, comma 2, del Dm 23 gennaio 2015 prevede che «in caso di verifiche, controlli o ispezioni, le pubbliche amministrazioni mettono a disposizione dell'amministrazione finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra l'importo dell'Iva dovuta e quello dell'Iva versata per ciascun mese di riferimento».

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