Crediti in compensazione F24 e obbligo utilizzo Entratel / Fisconline

Gentile Cliente,
l’Agenzia delle Entrate, con il D.L. 124/2019 (così detto “Decreto Fiscale 2020”) del 26/10/2019, ha esteso, anche ai contribuenti non titolari di partita iva, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, l’obbligo di trasmettere, esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisconline), le deleghe F24 contenenti compensazioni di tributi con saldo diverso da “0”.

Di fatto, tale Decreto modifica l’art. 37, c. 49-bis del D.L. 223/2006 poiché, eliminando il riferimento ai soggetti titolari di partita IVA, la norma diventa indistintamente applicabile a tutti coloro che intendono avvalersi della compensazione.
Pertanto, tale obbligatorietà, sino ad ora prevista per i soli contribuenti titolari di partita Iva, viene estesa a tutti i contribuenti, anche privati persone fisiche ed enti non commerciali, i quali, per la presentazione delle deleghe contenenti le compensazioni orizzontali di qualsiasi importo di crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive e dell’Irap, nonché dei crediti d’imposta da indicare nel quadro «RU» della dichiarazione annuale, debbono utilizzare esclusivamente i servizi telematici «F24 online», «F24 web» e «F24 intermediari», messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate.
Inoltre, sempre il suddetto Decreto ha ampliato l’elenco dei crediti d’imposta per i quali la Circolare 68/E del 2016, all’allegato 1, aveva già previsto l’obbligatorietà di presentazione della delega compensativa tramite i servizi telematici, stabilendo che i suddetti siano utilizzati anche per le deleghe compensative dei crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da Modello 730 e Bonus “Renzi” € 80).

Il D.L. 124/2019 non si è ben espresso in merito ai termini temporali di applicazione delle suddette novità, stabilendo soltanto che le disposizioni relative all’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli di delega F24, contenenti compensazioni orizzontali, debbano applicarsi con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza però indicare una precisa decorrenza. Si ritiene tuttavia che la prima scadenza utile al fine della nuova normativa sia riferita al modello F24 in scadenza del 16/01/2019.
Quindi, i crediti maturati nell’anno 2018, ed esposti nel modello Redditi 2019, continuano a poter essere utilizzabili secondo le vecchie regole, e le deleghe F24 che presentano un saldo positivo, sebbene contenenti una compensazione, possono essere versate anche ricorrendo ai servizi di home banking.

Sul profilo sanzionatorio si ricorda che, ai sensi dell’art. 37, comma 49-ter, DL n. 223/2006, l’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni “a rischio”, per finalità di controllo.
Con l’introduzione del nuovo comma 49-quater al citato art. 37 è previsto che, qualora a seguito di tale attività di controllo, i crediti indicati nel mod. F24 risultino non utilizzabili:

  1. l’Agenzia comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del mod. F24 al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento;
  2. è applicata la sanzione prevista dal nuovo comma 2-ter dell’art. 15, D.Lgs. n. 471/97, pari al 5%, per importi fino a € 5.000, e pari a € 250 per importi superiori a € 5.000 per ciascuna delega non eseguita.

Le nuove sanzioni sono applicabili ai mod. F24 presentati a decorrere dal mese di marzo 2020. Non è applicabile il c.d. “cumulo giuridico” ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97.
Il contribuente, entro 30 giorni, può fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito a elementi non considerati / valutati erroneamente dalla stessa.
L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita qualora il contribuente provveda a pagare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
L’Agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del mod. F24.
Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

Per venire incontro alle esigenze del contribuente, lo Studio, intermediario abilitato, di seguito propone il listino valido per il servizio di presentazione del modello F24 (ogni qual volta venga richiesta dal cliente) a mezzo del canale telematico dell’Agenzia delle entrate, di modelli non predisposti dallo stesso Studio (ad esempio pagamento ritenute del personale con studio di elaborazione paghe esterno).
In alternativa, lo Studio propone l’assistenza relativa alla abilitazione del cliente sui canali autorizzati dall’Agenzia delle entrate e/o alla generazione dell’ambiente di sicurezza al fine di abilitare il cliente stesso all’invio della delega di pagamento.

Per CDA Studio Legale Tributario
Vladimiro Boldi Cotti

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Circolare Informativa: AGGIORNAMENTI FISCALITA'

OGGETTO: AGGIORNAMENTI FISCALITA’

  • Nuova misura del saggio interessi legali
  • Esportatori abituali: semplificazioni dal 2020
  • Cessioni “a catena” Intracee

NUOVA MISURA SAGGIO INTERESSI LEGALI

Con il D.M. 12.12.2019 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito il nuovo tasso di interesse legale.
Dal 01.01.2020 la misura degli interessi legali sarà pari allo 0,05%, in netta diminuzione rispetto all’attuale 0,8%.

La riduzione, come di consueto, determina una serie di conseguenze sul piano fiscale e contributivo.
L’effetto più importante riguarda il calcolo delle somme da pagare in seguito al ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97. In questo caso, infatti, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari allo 0,8% fino al 31 dicembre 2019 e allo 0,05% dal 1° gennaio 2020 fino al giorno di versamento compreso.
Ancora, la nuova misura del tasso legale rileva per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:
- ai capitali dati a mutuo (art. 45 comma 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 comma 5 del TUIR).
Sul fronte delle imposte indirette, un successivo decreto adeguerà al nuovo tasso i coefficienti per determinare il valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:
- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- delle rendite o pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a vita.

Effetto anche sul versante contributivo: ai fini contributivi il tasso di interesse legale ha effetto, in particolare, sulle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. n. 388/2000.

ESPORTATORI ABITUALI: SEMPLIFICAZIONI DAL 2020

Importanti e attese novità per gli esportatori abituali che, per evitare di ritrovarsi cronicamente a credito, manifestano la loro volontà di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni senza applicazione dell'Iva, attraverso la trasmissione delle dichiarazioni di intento.
Il decreto Crescita ha modificato infatti l'impianto normativo prevedendo l'abolizione di alcune previsioni divenute anacronistiche, almeno dopo il 1.01.2015 e cioè dopo l'entrata in vigore dell'obbligo d'invio telematico delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate.
Dal 01.01.2020 quindi, per gli esportatori abituali, è stato abrogato l'obbligo di consegnare al fornitore, ovvero alla Dogana, la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (così come era previsto dall'art. 1, c. 1, lett. c) D.L. 746/1983). La consegna della dichiarazione da parte dell'esportatore rimarrà comunque opportuna perché sul fornitore permane l'onere di verificare l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento (tramite banca dati o Fisconline / Entratel), ma soprattutto perché è stato introdotto l'obbligo di indicare il protocollo di ricezione della dichiarazione sulla fattura emessa in base ad essa ovvero sulla dichiarazione doganale (attualmente devono essere riportati gli estremi della dichiarazione di intento).
È stato poi soppresso l'obbligo di numerare progressivamente le dichiarazioni di intento, di annotarle in un registro e conservarle ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 633/1972. Facilitazione che riguarda sia l'esportatore abituale che il fornitore. I fornitori non saranno più tenuti nemmeno a indicare il protocollo delle dichiarazioni ricevute in apposito quadro della dichiarazione Iva.
Il trattamento sanzionatorio invece è stato inasprito: non più sanzioni in misure fissa, ma si ritorna alle sanzioni proporzionali. Il decreto Crescita modifica, infatti, l'art. 7, c. 3 D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, prevedendo che chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento, è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta, fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo. Perplessità sull'inciso della norma secondo cui, “qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa”. Sembra, quindi, che la sanzioni spetti, e sempre nella stessa misura, sia quando la dichiarazione esiste ma il fornitore non si è accertato sulla sua effettiva trasmissione, sia quando la fattura emessa non riporta il protocollo di ricezione.

CESSIONI “A CATENA” INTRACEE

Tra le linee di intervento per migliorare l’attuale sistema dell’Iva comunitaria sono comprese le modifiche apportate alla Direttiva 2006/112/Ue dalla Direttiva Ue 2018/1910 del 4 dicembre 2018 in tema di transazioni a catena.
Le operazioni a catena si riferiscono a cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto intracomunitario. Al fine di evitare approcci diversi tra gli Stati membri, che possono avere come conseguenza la doppia imposizione (o la non imposizione) e, al fine di accrescere la certezza del diritto per gli operatori, viene stabilita una norma comune secondo cui, purché siano soddisfatte determinate condizioni, il trasporto dei beni dovrebbe essere imputato a una sola cessione all'interno della catena di operazioni.

A valere dal 1° gennaio 2020, pertanto, è inserito l’articolo 36-bis Direttiva 2006/112/CE che, al paragrafo 1, dispone quanto segue: “Qualora lo stesso bene sia successivamente ceduto e sia spedito o trasportato da uno Stato membro a un altro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente nella catena, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio” e dunque la cessione non imponibile è quella a suo favore.
Per “operatore intermedio” s'intende un cedente all'interno della catena diverso dal primo, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto. Secondo le note esplicative ancora in bozza (VEG 084-rev1 del 15 novembre 2019) per dimostrare il suo status di operatore intermediario, il soggetto in questione, dovrà dare prova di aver trasportato la merce per proprio conto o di aver organizzato il trasporto delle merci con terzi che agiscono per suo conto. Questa prova va distinta da quella, valutata separatamente, necessaria per beneficiare della non imponibilità Iva sulle cessioni intracomunitarie.
Affinché si applichi l'articolo 36-bis, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • sono coinvolte almeno tre persone;
  • le merci devono essere spedite o trasportate da uno Stato membro all'altro Stato membro (le transazioni a catena che coinvolgono importazioni ed esportazioni, o che riguardano solo forniture nel territorio di uno Stato membro, sono escluse dalla disposizione);
  • le merci devono essere trasportate o spedite direttamente dal primo fornitore all’ultimo cliente della catena.

    Nelle considerazioni della causa C-401/18 (citata nella bozza alle note esplicative VEG 84-rev1) nell’individuare il ruolo di operatore intermedio all’interno di una catena di approvvigionamento, il fattore cruciale è il soggetto che si assume il rischio di perdita accidentale durante il trasporto transfrontaliero delle merci.
    Tuttavia, questo criterio potrebbe portare in alcuni casi a determinate difficoltà pratiche. Ad esempio, potrebbe accadere che il rischio di perdita accidentale della merce sia ripartito tra il venditore e l’acquirente in determinati punti del trasporto secondo l’Incoterm utilizzato. In tali casi, al fine di determinare chi è l’organizzatore del trasporto, il criterio più adatto sarebbe quello del soggetto passivo all’interno della catena che trasporta le merci lui stesso o che conclude il contratto di trasporto con un terzo.
    Ciò a meno che, in tali casi, il soggetto passivo in questione riesca a dimostrare in modo soddisfacente alle autorità fiscali di aver effettuato il trasporto o concluso il contratto, per conto di un altro soggetto passivo della catena, che abbia sopportato il rischio effettivo della perdita della merce durante l’operazione di trasporto.

    Nella normativa italiana, il D.L. 331/1993 regola le operazioni intracomunitarie in triangolazione con gli articoli 38 comma 7; 40 comma 2; 44 comma 2 e 46 comma 2; le circolari 13/E/1994 e 148/E/1998 illustrano invece le possibili composizioni di operatori coinvolti nelle operazioni. La caratteristica fondamentale è il trasferimento diretto dei beni oggetto della transazione a catena.

    Così, ad esempio, la circolare 13/E/2014 tratta il caso in cui l’operatore italiano (IT) acquisti da fornitore comunitario (NL) beni provenienti da un terzo Stato membro (EL). L'operatore italiano:
    1. riceve fattura senza addebito d'imposta, con la quale il fornitore olandese lo designa espressamente quale responsabile, in sua sostituzione, del pagamento dell'imposta in Italia;
    2. integra e registra il documento nei modi stabiliti dagli articoli 46 e 47 del decreto legge;
    3. compila l’elenco riepilogativo degli acquisti, indicando a colonna 2 e 3 il codice ISO ed il numero identificativo del proprio fornitore olandese e a colonna 13 (Paese di provenienza), il codice EL (fatte salve le ipotesi di esonero dalla presentazione del modello INTRA 2-bis).

    L'operazione, da un punto di vista giuridico non costituisce acquisto intracomunitario (articolo 38 comma 7), ma cessione nello Stato, con esonero per il cedente olandese di nominare un proprio rappresentante fiscale in Italia.

    Altro esempio riguarda il caso in cui l’operatore italiano (IT) acquista dei beni da un soggetto d'imposta residente in Olanda (NL), incaricando quest'ultimo di effettuare la consegna direttamente al proprio cliente residente in Grecia (EL). IT nel rapporto con il fornitore olandese pone in essere un acquisto intracomunitario (articolo 38), mentre nel rapporto con il cliente greco effettua una cessione intracomunitaria (articolo 41).
    Egli pertanto:
  1. riceve una fattura senza imposta che deve integrare e registrare a norma degli articoli 46 e 47 DL 331/1993, senza tuttavia esporre l'Iva, a norma dell'articolo 40, comma 2;
  2. emette fattura senza Iva, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), da annotare distintamente nel registro di cui all'articolo 23 D.P.R. 633/1972, designando espressamente sul documento il cliente greco quale responsabile, in sua sostituzione, del pagamento dell'imposta all'atto dell'arrivo dei beni in Grecia.

    Vi è una deroga nel caso in cui l’operatore intermedio comunichi, al suo cedente, il possesso di un numero identificativo Iva nel paese del cedente stesso (Stato di partenza dei beni): in tal caso il cedente fattura con l’Iva (del proprio paese) all’operatore intermedio, utilizzando il numero di identificazione comunicato, mentre l’operatore intermedio effettua una cessione non imponibile Iva nei confronti dell’acquirente finale.
    La norma recita, al paragrafo 2 dell’articolo 36-bis, Direttiva 2006/112/CE, quanto segue: “In deroga al paragrafo 1, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione di beni effettuata dall'operatore intermedio se quest'ultimo ha comunicato al cedente il numero di identificazione Iva attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati”.


    Per CDA Studio Legale Tributario
    Vladimiro Boldi Cotti

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Decreto Fiscale collegato alla manovra 2020- Parte II

Gentile Cliente,
il 17 dicembre è stato convertito in Legge il Decreto Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2020, D.L. 124/2019. Il testo originario è stato trattato nella circolare di studio n. 8_2019, con la presente diamo informazione sulle – rilevanti – modifiche intervenute in sede di conversione definitiva.

Nuovo calendario per 730 e assistenza fiscale
Come novità spicca lo spostamento del termine ultimo per la presentazione del 730 a partire dal 2021, fissato al 30 settembre, a prescindere dalle modalità utilizzate: consegna al proprio sostituto d’imposta, incarico a un intermediario abilitato (Caf, professionista) o invio diretto della precompilata (la scadenza attuale è 7 luglio nella prima ipotesi e 23 luglio nelle altre due).
I contribuenti con contratto a tempo determinato potranno utilizzare il 730, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un Caf, purché siano noti i dati del sostituto tenuto a effettuare il conguaglio (invece, in base alle norme vigenti, possono rivolgersi al sostituto, se il contratto dura almeno da aprile a luglio, ovvero a un Caf, se il contratto dura almeno da giugno a luglio).
Sono state fissate cinque finestre temporali per gli adempimenti di Caf e professionisti, in funzione della data in cui ricevono la dichiarazione dal contribuente:
- 15 giugno, per quelle presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno, per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio, per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre, per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre, per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.

Novità anche per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio: il sostituto d’imposta dovrà provvedervi non più a scadenze fisse (retribuzioni di luglio ovvero pensione di agosto o settembre), ma in occasione della prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui ha ricevuto il risultato contabile ovvero, per i pensionati, a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione.
L’eventuale comunicazione al sostituto di non trattenere l’acconto di novembre o di effettuarlo in misura inferiore rispetto a quanto risulta dal prospetto di liquidazione potrà essere fatta fino al 10 ottobre (il termine attuale è 30 settembre).
Spostate, infine, anche le scadenze relative ad altri eventi comunque collegati con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Queste le nuove date:
- 16 marzo, per la consegna ai contribuenti e per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle
Certificazioni uniche da parte dei sostituti d’imposta (i termini vigenti sono, rispettivamente, 31 marzo e 7 marzo);
- 30 aprile (oggi, è 15 aprile), per la messa a disposizione on line, sul portale dedicato dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione precompilata;
- 16 marzo (non più 28 febbraio), per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte di soggetti terzi, dei dati relativi a spese e oneri deducibili o detraibili, sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente.

Destinazione 8 per mille allo Stato
Dalla prossima dichiarazione dei redditi, chi destina l’8 per mille dell’Irpef allo Stato potrà indicare anche la tipologia di intervento che intende sostenere, scegliendo tra:
- fame nel mondo;
- calamità naturali;
- assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati;
- conservazione dei beni culturali;
- ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili pubblici adibiti all’istruzione scolastica.

Contrasto alle indebite compensazioni: sanzioni mitigate
Meno aggressiva, rispetto a quanto stabilito originariamente, la sanzione applicabile, in riferimento alle deleghe di pagamento presentate a partire da marzo 2020, nei casi in cui venga accertato l’indebito utilizzo di crediti in compensazione.
Per ogni F24 scartato, era stata prevista una sanzione di 1.000 euro, ora ridimensionata al 5%, se l’importo non supera i 5.000 euro, ovvero a 250 euro, se l’importo è maggiore.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: riscrittura della norma
Rispetto alla procedura prevista nella versione originaria del decreto, viene ora disposto l’obbligo, per chi affida il compimento di un’opera o un servizio di importo annuo superiore a 200.000 euro (sempre che sia sostituto d’imposta in Italia), di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, che sono obbligate a rilasciarla, copia degli attestati di versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte al personale impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
In caso di mancata risposta oppure se risultano omessi o insufficienti versamenti, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa.
Il committente è sanzionabile se non chiede all’impresa copia degli F24 utilizzati per versare le ritenute oppure se, non avendo ricevuto le deleghe e le informazioni necessarie per verificare il versamento delle ritenute, non sospende il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa per un importo pari al 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o, se inferiore, dell’importo relativo alle ritenute non versate.

Anche a fronte del riformulato ambito di applicazione della norma sono inoltre previste, anche nell’attuale formulazione della disposizione normativa, alcune specifiche deroghe, al ricorrere delle quali le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie possono procedere al versamento delle ritenute senza successivi controlli da parte del committente.
A tal fine le imprese appaltatrici o affidatarie, o subappaltatrici, devono comunicare al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento), dei seguenti requisiti:
- essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Compensazione di debiti con crediti verso la P.A.
Viene riproposta la possibilità di compensare i debiti tributari (in questa circostanza, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019) con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione e certificati attraverso l’apposita piattaforma elettronica predisposta dal Mef.
La compensazione può aver luogo se la somma iscritta a ruolo è inferiore o pari al credito vantato. L’opportunità, originariamente disposta per il solo 2014 e successivamente prorogata di anno in anno, è ora sfruttabile anche negli anni 2019 e 2020.

Imposta di bollo fatture elettroniche
Per quanto riguarda l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, quando il tributo non supera la soglia annua di 1.000 euro, il relativo pagamento può avvenire due sole volte all’anno (entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre), anziché - come ordinariamente previsto - con periodicità trimestrale, entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento.

Novità Iva
1. Diminuisce, dal 2020, l’aliquota sui prodotti per la protezione dell’igiene femminile, purché compostabili o lavabili, e sulle coppette mestruali: dal 22 al 5 per cento.

2. L’Iva agevolata al 4% per i veicoli (di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e fino a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel) destinati a persone con disabilità spetta anche in caso di motore ibrido, con gli stessi limiti di cilindrata, e in caso di alimentazione elettrica, purché di potenza non superiore a 150 kW. I medesimi veicoli sono anche esenti dall’imposta erariale di trascrizione, dalla relativa addizionale provinciale e dall’imposta di registro sugli atti traslativi o dichiarativi.

3. Ridotta la frequenza dell’esterometro, ossia la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi con soggetti non stabiliti in Italia: l’adempimento, attualmente mensile, diventa trimestrale.

4. Dal 1° gennaio 2021, coloro che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate potranno assolvere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri mediante sistemi di incasso “evoluti”, vale a dire carte di credito o di debito e altre forme di pagamento elettronico che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. Un provvedimento delle Entrate dovrà definire le disposizioni attuative della norma.

5. La norma dettata per adeguare l’ordinamento nazionale alla recente sentenza della Corte di giustizia Ue in tema di esenzione Iva per le prestazioni educative è stata modificata in modo da escludere in maniera esplicita dal novero delle prestazioni non soggette all’imposta esclusivamente l’insegnamento della guida automobilistica per conseguire le patenti B e C1.

Ravvedimento IMU - Tasi
Sono state estese a tutti i tributi, compresi quelli regionali e locali (quindi, anche a Imu e Tasi), alcune fattispecie di regolarizzazione delle violazioni tributarie previste dalla disciplina del ravvedimento operoso, fino ad oggi riservate ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate nonché ai tributi doganali e alle accise amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Schematizzando:

Riduzione della sanzione
Termine ravvedimento
1/7 del minimo Entro termine dichiarazione relativa all'anno successivo a quello della violazione o due anni dall'errore (se non prevista la dichiarazione)
1/6 del minimo Oltre termine dichiarazione relativa all'anno successivo a quello della violazione o due anni dall'errore (se non prevista la dichiarazione)
1/5 del minimo A seguio di costatazione

Lotteria degli scontrini e per il cashless
Slitta al 1° luglio 2020 l’avvio della lotteria nazionale degli scontrini, cui sono ammesse a partecipare le persone fisiche che effettuano acquisti di beni o servizi fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
Per partecipare all’estrazione dei premi, occorrerà comunicare all’esercente, anziché il proprio codice fiscale (come invece prevedeva la legge istitutiva), uno specifico codice lotteria, le cui modalità di rilascio saranno definite dall’emanando provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato d’intesa con l’Agenzia delle entrate. Se l’esercente, al momento dell’acquisto, rifiuta di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare la circostanza in una sezione dedicata del portale Lotteria, sul sito dell’Agenzia delle entrate: le segnalazioni saranno utilizzate dalla stessa Agenzia e dalla Guardia di finanza per le attività di analisi del rischio di evasione. Quest’ultima disposizione sostituisce quella dettata originariamente dal decreto, che prevedeva una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro nei confronti degli esercenti che non acquisivano il codice fiscale del cliente o non trasmettevano i dati della prestazione o cessione.

Pagamenti elettronici
Il credito d’imposta istituito a favore degli esercenti attività d’impresa, arti o professioni per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi, rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020 e saldate mediante carte di credito, di debito o prepagate, è esteso anche alle transazioni avvenute con altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Cancellata la norma che, sempre dal prossimo 1° luglio, introduceva un regime sanzionatorio nei confronti di esercenti e professionisti, per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di credito o di debito.

Utili distribuiti a società semplici
Cambia il trattamento impositivo dei dividendi corrisposti a società semplici: è stato introdotto il principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci, con la conseguenza che diventa rilevante la natura giuridica degli stessi. Pertanto, se si tratta:

  • di soggetti Ires, i dividendi non concorrono al reddito complessivo per il 95% del loro importo;
  • di persone fisiche titolari di reddito d’impresa, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo nella misura del 41,86%, nell’esercizio in cui sono percepiti;
  • di persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, la società o ente emittente deve operare una ritenuta d’imposta del 26% e il reddito non va indicato in dichiarazione.
Modifiche sui reati tributari
Rispetto al testo di partenza:
1. è stato attenuato l’inasprimento delle pene per i delitti non caratterizzati da condotte fraudolente, relativamente ai quali scompare anche la “confisca allargata”. Tale istituto è ora applicabile solo in caso di condanna (o patteggiamento di pena) per: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200mila euro; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quando l’imposta evasa è superiore a 100mila euro; emissione di fatture per operazioni inesistenti, quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è superiore a 200mila euro; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, quando l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e interessi è superiore a 100mila euro ovvero quando l’ammontare degli elementi attivi inferiori o degli elementi passivi fittizi è superiore a 200mila euro;

2. è stata estesa anche ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici la causa di non punibilità, in caso di integrale pagamento del debito tributario (maggiorato delle sanzioni amministrative e degli interessi) antecedente a qualsiasi attività di accertamento. In pratica, i reati si estinguono e non c’è alcuna conseguenza penale se il debito è pagato, tramite ravvedimento, prima che l’interessato abbia notizia dell’apertura del procedimento a suo carico;

3. è stata ampliata la lista dei reati tributari che danno luogo a responsabilità amministrativa dell’ente. Originariamente prevista solo in caso di uso di fatture false, ora interessa anche chi: si avvale in dichiarazione di altri mezzi fraudolenti; emette fatture per operazioni inesistenti; occulta o distrugge le scritture contabili per evadere le imposte; aliena in maniera simulata o compie altri atti fraudolenti per rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell’erario. Se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo. Inoltre, è stata prevista anche l’applicazione di sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.


Per CDA Studio Legale Tributario
Vladimiro Boldi Cotti

 

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