Coronavirus - DPCM 22 marzo 2020

Con Decreto firmato il 22/03/2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha introdotto nuove restrizioni conseguenti alla sempre più complicata situazione da Pandemia.

È stato in sintesi disposto che:

  • sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle contraddistinte dai codici attività indicati in allegato al decreto e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020; 
  • è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
  • le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi di quanto sopra possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’ elenco allegato al decreto, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente;
  • sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
  • è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  • sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Comunichiamo infine che lo Studio rimane quindi in attività, sia pure in regime di SMART WORKING; ogni consulente è quindi raggiungibile a mezzo via mail. Buona parte dei nostri consulenti sono anche raggiungibili tramite il consueto numero telefonico diretto dello Studio.

Testo integrale del Decreto
Allegato contenente i codici attività che contraddistinguono le attività non interessate dalle restrizioni del Decreto

Decreto “Cura Italia”

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Cura Italia, che prevede misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica da Coronavirus.
Per il Fisco è prevista una serie di sospensioni relative ai termini di pagamento di entrate tributarie in favore di persone fisiche e non, localizzate sull’intero territorio nazionale.

Tra i principali interventi per il lavoro è prevista l’estensione della cassa integrazione a tutti i settori produttivi su tutto il territorio nazionale, nuovi congedi e indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi costretti ad assentarsi per assistere i figli a casa da scuola e contributi per i liberi professionisti titolari di partita IVA.

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Per le PMI è previsto il rifinanziamento, ampliamento e potenziamento del Fondo di garanzia, il sostegno all'export e all'internazionalizzazione, nonché una MORATORIA STRAORDINARIA per sospendere il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti

Le principali disposizioni.
 

Misure fiscali

Articolo 60: proroga generale, valevole per tutti i contribuenti
  • sono prorogati dal 16 al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria;

Si ricorda che il saldo Iva, ora rinviato al 20/03, può comunque essere versato entro il 30/06 maggiorando le somme degli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/03, oppure entro il 30/07 con la maggiorazione di un ulteriore 0,40%.

Articolo 61: sospensione dei versamenti e adempimenti per specifici soggetti

Si tratta delle categorie maggiormente colpite dalla situazione di emergenza, ovvero:

  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  • ONLUS, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri regionali e delle Province autonome che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

Per questi soggetti:

  • è sospeso fino al 30 aprile il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, stabilendo che il versamento dovrà essere effettuato, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020.
  • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

Per i soggetti appartenenti al mondo dello sport la sospensione beneficia di un ulteriore mese, ovvero termini sospesi fino al 30 maggio e versamenti entro il 30 giugno (o 5 rate mensili dalla stessa data).

Per tutti i suddetti soggetti, inoltre,

  • sono sospesi i versamenti Iva in scadenza a marzo, fino al termine del 31 maggio 2020.

Articolo 62: sospensione dei termini degli adempimenti e versamenti per tutte le partite Iva

Per tutte le partite Iva italiane:

  • è sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, diverso dai termini relativi ai versamenti; i termini fissati per l’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF; i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.
    Tali adempimenti andranno effettuati entro il 30 giugno 2020.
Per le partite Iva italiane con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, poi:
  • sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
  1. a) relativi alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
  2. b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
  3. c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Tali versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020.

La sospensione dei versamenti dell’Iva si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (c.d. “zona rossa”), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

In forma schematica:

Cura Italia

Una ulteriore previsione esenta alcuni soggetti dal fatto di subire ritenute:

  • per i soggetti che presentano ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (da verificare sul 2019), i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 (lavoro autonomo) e 25-bis (provvigioni) del D.P.R. 600/1973, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

E’ utile sottolineare che la sospensione non riguarda il versamento delle ritenute effettuate dai sostituti d’imposta, bensì l’effettuazione stessa delle ritenute (su richiesta del sostituito). L’esercizio di detta opzione consente pertanto ai professionisti e agli imprenditori interessati dal provvedimento di percepire i ricavi e i compensi al lordo delle ritenute fiscali per il breve lasso temporale di riferimento.

A tal fine sarà necessario rilasciare apposita dichiarazione; essi provvederanno a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Articolo 64: credito d’imposta per sanificazione ambienti di lavoro

  • è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione. Per l’anno 2020 il credito d’imposta sarà riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro.
Articolo 65: credito d’imposta per botteghe e negozi
  • è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 in favore degli esercenti attività d’impresa; rimangono escluse e attività “essenziali” (farmacie, generi alimentari, ecc.).

Articolo 66: incentivi su erogazioni liberali in denaro

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate da persone fisiche e da enti non commerciali, a favore di Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento. L’importo complessivo della detrazione non può essere superiore a 30.000 euro.

Alle suddette erogazioni liberali, effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa, si applica quanto previsto dall’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, disposizione che disciplina le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, pertanto, è previsto che le predette erogazioni siano deducibili dal reddito di impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Altresì, ai fini dell’Irap, le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

Articolo 67: sospensione dei termini dell’attività uffici ed enti impositori

  • è stabilita la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sospensione anche per i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, per la regolarizzazione delle istanze di interpello.

Articolo 68: sospensione dei termini di versamento dei carichi in riscossione

  • è stabilita la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate. I versamenti saranno effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Misure per il lavoro

Il decreto prevede:

  • un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario che andrà a sostituire i precedenti ammortizzatori sociali in favore delle aziende che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario e/o delle aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà;
  • una nuova cassa integrazione in deroga che potrà essere autorizzata dalle Regioni in favore delle imprese per cui non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto;
  • una indennità una tantum pari a 500 euro in favore di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo;
  • la proroga del termine per la presentazione della domanda di disoccupazione agricola per l’anno 2019, al giorno 1° giugno 2020;
  • la proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione NASPI e DISCOLL che sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.
  • l’introduzione del lavoro agile: ai lavoratori del settore privato, affetti da gravi e comprovate patologie, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile. Riconoscimento del lavoro agile anche per i dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
  • il congedo specifico per i lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni del settore privato pari al 50 per cento della retribuzione che fruiscano a decorrere dal 5 marzo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, di un congedo specifico. Tale indennità è riconosciuta altresì ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità e ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. In alternativa al congedo, il dipendente può scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby setting nel limite massimo complessivo di 600 euro da utilizzare per le prestazioni effettuate. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. Stesso importo anche per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • l’incremento del numero dei giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa che è incrementato di ulteriori dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020;
  • un premio di 100 euro da rapportare al numero dei giorni svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020 per i titolari di reddito di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo non superiore a 40mila euro;
  • la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
  • il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro in favore di:
    1) liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
    2) lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata;
    3) lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago;
    4) lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione;
    5) operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
    6) lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione
L’indennità, riconosciuta come detto per il mese di marzo, non concorre alla formazione del reddito e sarà erogata dall’INPS a seguito di apposita richiesta.

Misure agevolative per la finanza delle imprese

Estensione delle Garanzie derivanti dal Fondo Centrale e moratoria straordinaria mutui e leasing per piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19.

- l’art. 49, che regolamenta importanti deroghe alle vigenti disposizioni previste per beneficiare delle garanzie del Fondo Centrale di Garanzia in supporto ai finanziamenti richiesti dalle PMI al sistema bancario per nuovi investimenti; fra le più importanti: la gratuità della concessione della garanzia e l’innalzamento dell’importo massimo garantito per singola impresa;

- l’art. 56, che disciplina le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dal COVID-19 e che di seguito, in sintesi, elenchiamo:

  • Soggetti: possono beneficiarne tutte le micro, piccole e medie imprese, secondo la definizione europea di PMI, aventi sede in Italia. Si ricorda che la definizione europea di PMI esclude le società pubbliche e, in caso di società controllate o collegate a gruppi societari, considera la dimensione del gruppo;
  • Oggetto: possono essere oggetto di questa moratoria tutti i mutui, leasing ed altri finanziamenti a rimborso rateale, con rate e/o canoni in scadenza tra il 18/03/2020 ed il 30/09/2020, purché non siano classificati come esposizioni creditizie deteriorate;
  • Beneficio: questa moratoria prevede la sospensione fino al 30/09/2020 del pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di leasing, sia in conto interessi che in conto capitale, ma è altresì facoltà dell’impresa chiedere la sospensione delle sole quote capitale;
  • Condizione: per accedere al beneficio è richiesta un’autocertificazione, con cui l’impresa dichiara di aver subito in via temporanea carenze di liquidità come conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
  • Oltre a questa misura, il citato art. 56 prevede anche il blocco fino al 30/09/2020 delle possibili revoche di aperture di credito e prestiti concessi salvo revoca e la proroga fino al 30/09/2020 di tutti i prestiti non rateali con scadenza compresa tra il 18/03/2020 ed il 30/09/2020.

CDA Studio Legale Tributario è disponibile ad assisterVi nella scelta delle misure più idonee per l’applicazione delle disposizioni previste dal Decreto Cura Italia.

Contattaci per saperne di più: 

  • WEB: cdastudio.it
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Circolare informativa: Risposte Agenzia delle Entrate nn.21 e 22.

OGGETTO: Risposte Agenzia delle Entrate nn.21 e 22.

  • Imposta di bollo sulle quietanze del tesoriere
  • Trattamento Iva di contributi

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Gentile Cliente,
con la presente circolare di aggiornamento si vogliono porre in evidenza due recenti risposte dell’Agenzia delle entrate ad istanze di interpello poste da contribuenti, in temi fiscali di sicuro interesse per gli enti pubblici.

Risposta n. 21 del 05/02/2020: Imposta di bollo su quietanze
Nella prima istanza, il Comune che la presenta chiede all’Agenzia la conferma che sia corretto ritenere esenti dall’imposta di bollo le quietanze emesse dal tesoriere per conto del Comune stesso, afferenti mandati di pagamento in contanti.
Il riferimento è l’articolo 27 della Tabella allegata al DPR 642/1972 (Testo Unico sull’imposta di bollo), che definisce esenti dall’imposta “Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere”.

Le fattispecie dei pagamenti interessati dall’esenzione sono le seguenti:
a) pagamenti/incassi di importo inferiore ad euro 77,47 (art. 13 Tariffa);
b) pagamento di corrispettivi assoggettati ad IVA (art.6 Tabella);
c) quietanze relative a fatture esenti, ma solo quando fisicamente apposte su fatture (esenti) ovvero già assoggettate a bollo (art. 13, nota 2b. Tariffa);
d) di erogazione/rimborso di fondi economali (art. 15, comma 4, Tabella);
e) rimborsi di trasferte ad amministratori e personale (art. 26 Tabella);
f) spese relative a sussidi o contributi assistenziali (art. 8 Tabella);
g) reintroiti (art. 27 Tabella);
h) contributi o quota associative (art. 7 Tabella);
i) mandati emessi a favore di dipendenti (art. 26 Tabella);
j) pagamenti di compensi di redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 26 Tabella);
k) quietanze emesse a seguito di sanzioni per violazione Codice della Strada (art. 5 Tabella);
l) pagamento indennità di esproprio (art. 22 Tabella).

Dal canto suo l’Agenzia, nella propria risposta va a confermare, argomentando punto per punto, l’applicazione dell’esenzione richiamata dal Comune istante.

Risposta n. 22 del 05/02/2020: Trattamento Iva su contributo per servizio
Nel secondo documento di prassi il caso analizzato è il seguente.
Una Regione ha affidato a un Istituto (di Previdenza sociale), tramite convenzione, alcune funzioni di accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, sordità, handicap e disabilità.
Tali funzioni erano prima svolte dall’Istituto congiuntamente con Aziende (sanitarie territoriali), che ora sono chiamate a compartecipare alla spesa mediante versamento di un contributo annuo già previsto dalla convenzione.
Una delle Aziende presenta quindi interpello sostenendo che il suddetto contributo annuo riconosciuto e versato dalle stesse all’Istituto non sia rilevante ai fini Iva, ex art.4, comma 5 del DPR 633/72, non avendo natura sinallagmatica (ovvero non è erogato in cambio di una prestazione a proprio favore) e in quanto l’attività dell’Istituto ha carattere pubblico-autoritativo.

L’Agenzia delle Entrate, nell’analizzare la sussistenza nel caso di specie del presupposto impositivo “soggettivo” ai fini Iva, va a ricordare l’articolo 13 della Direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112, che, al paragrafo 1, prevede che "gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza”.
Pertanto, per la fattispecie in esame, condivide quanto affermato dall’istante in ordine alla circostanza che l’attività posta in essere dall’Istituto abbia carattere pubblico-autoritativo, poiché posta in essere quale "pubblica autorità", nell’esercizio di un potere-dovere istituzionale ed in assenza di qualunque ipotesi di potenziale distorsione di concorrenza.


Per CDA Studio Legale Tributario
Vladimiro Boldi Cotti

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Circolare n. 2: AGGIORNAMENTI FISCALITA'

OGGETTO: AGGIORNAMENTI FISCALITA’

  • Tardiva emissione fatture elettroniche
  • Trattamento fiscale Voucher cofanetti-regalo
  • Corrispettivi telematici e attività separate
  • Iper e Super ammortamento 2020: indicazione in fattura

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TARDIVA EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta all’interpello 528 del 16 dicembre 2019, è ritornata a parlare di termini di emissione della fattura elettronica e delle sanzioni in caso di ritardato invio allo SDI.
Ha ribadito, innanzitutto che dal 1 luglio 2019:

  • la fattura deve contenere l’indicazione della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, nel caso in cui la data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
  • è possibile emettere la fattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione; per le prestazioni di servizi (che era il caso proposto nell’interpello) effettuate nello stesso mese solare e nei confronti di uno stesso soggetto, può essere emessa una fattura riepilogativa, entro il 15 del mese successivo.
  • rimane invariata la regola generale per la quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel limite del pagamento del corrispettivo (se antecedente data della fattura).
L’Agenzia delle Entrate ha quindi affermato che le fatture devono essere emesse (ovvero inviate allo SDI):
  • per le fatture immediate, se non contestualmente (entro le ore 24 dello stesso giorno), nei 12 giorni successivi, evidenziando in fattura la data di effettuazione dell’operazione;
  • per le fatture riepilogative differite, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
La mancata emissione della fattura nei termini (invio allo SDI) comporta l’applicazione delle sanzioni di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’Iva.
Più nello specifico, la sanzione viene individuata:
  • fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro;
  • se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’Iva è da applicare una sanzione da 250 a 2.000 euro.
È fatta salva la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

A cura di Maddalena Silingardi

TRATTAMENTO FISCALE VOUCHER COFANETTI-REGALO

La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 519/2019 ci offre l’occasione per ritornare a parlare di buoni corrispettivo o voucher.
Nell’interpello sottoposto al parere del Fisco la società Alfa intende implementare il proprio piano di incentivi nei confronti della propria clientela attraverso omaggi, a titolo promozionale, di buoni o cofanetti regalo (in breve anche “voucher”) che acquisterà presso le aziende specializzate nel settore delle campagne promozionali.
L’istante sottolinea che potrebbe acquistare voucher in forma elettronica (vale a dire aventi oggetto beni/servizi offerti tramite portali web) ma pure voucher in forma fisica (cioè utilizzabili presso determinate strutture convenzionate). L’Istante evidenzia altresì che la natura dei beni o servizi offerti nei buoni potrebbe essere la più varia arrivando fino ai cofanetti regalo o smart box. Non solo, i cofanetti regalo potrebbero avere ad oggetto singoli beni o servizi oppure una pluralità di beni o servizi imponibili assoggettati alla medesima aliquota IVA o assoggettati a diverse aliquote IVA.
La società chiede quindi all’Agenzia se agli effetti dell’IVA i voucher in questione possano qualificarsi come buoni-corrispettivo “monouso” oppure buoni corrispettivo “multiuso”.

L’Agenzia espone quindi il proprio parere e, per prima cosa, verifica se si tratta effettivamente di “buoni-corrispettivo” o di altre fattispecie.
L’art. 6-bis del DPR 633/72 ci offre la definizione di “Buono corrispettivo”, individuandolo come lo strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo a fronte di una cessione di beni o prestazione di servizi e con chiara indicazione sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, dei beni o servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esse relative. Queste caratteristiche permettono di distinguere i buoni-corrispettivo da altri strumenti di pagamento.

Certi di trovarci di fronte a un buono-corrispettivo l’inquadramento è soltanto una delle due categorie previste:

  • buono-corrispettivo “Monouso” (art. 6-ter del DPR 633/72) in relazione al quale sin dal momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell’IVA alla cessione di beni o alla prestazioni di servizi a cui il buono dà diritto. Pertanto, dovranno essere noti già prima dell’effettuazione dell’operazione tutti gli elementi richiesti ai fini della documentazione dell’operazione (natura, qualità, quantità dei beni o servizi oggetto dell’operazione);
  • buono-corrispettivo “Multiuso” (art. 6-quater del DPR 633/72) quando al momento della sua emissione non c’è certezza su una o più delle informazioni sulla disciplina applicabile ai fini IVA, sulla cessione o prestazione a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

La predetta qualificazione assume rilevanza per individuare il momento in cui le cessioni o prestazioni oggetto dei buoni-corrispettivo si intendono effettuate.

Nei buoni “Monouso” ogni trasferimento del buono effettuato dal soggetto passivo che agisce in nome proprio è considerato come cessione di beni o prestazione di servizi cui il buono si riferisce. Ogni trasferimento del buono, precedente la consegna fisica dei beni o la concreta prestazione di servizi, costituisce “effettuazione” di detta cessione o prestazione ai fini IVA.
Qualora il buono necessiti di essere “validato” il momento di effettuazione è quello successivo alla validazione.
La base imponibile è il valore nominale del buono o, se minore, il corrispettivo effettivo.
Qualora la cessione o la prestazione a cui il buono da diritto sia effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso il buono, la cessione del buono è rilevante ai fini IVA e si considera effettuata nei confronti del soggetto che ha emesso il buono.

Passando invece al buono “Multiuso”, ogni trasferimento precedente all’accettazione dello stesso come corrispettivo per la concreta cessione di beni o prestazione di servizi a cui il buono dà diritto non costituisce momento di effettuazione di detta cessione o prestazione.

Tornando quindi alla risposta dell’Agenzia al caso in esame, al fine di determinare la corretta disciplina Iva da applicare, non rileva la forma del buono (elettronica o fisica), la tipologia e varietà di aliquote per i beni e servizi oggetto del buono ma la riconducibilità al buono-corrispettivo “Monouso” o Multiuso”.

A cura di Lorenzo Guerresi

CORRISPETTIVI TELEMATICI E ATTIVITA’ SEPARATE

Con la riposta all’interpello 532/2019, l’Agenzia delle entrate ha fornito un chiarimento in relazione alla tenuta di contabilità separate e di corrispettivi elettronici. Di seguito il caso prospettato.
La società Alfa, di seguito istante, è un imprenditore agricolo ex articolo 2135 del codice civile che svolge l’attività di "allevamento di bovini e bufalini da carne" e l’"attività di alloggio connesse alle aziende agricole". Ai sensi dell'articolo 36, comma 3 del DPR 633/72, l’istante è obbligato a tenere separate le due attività poiché esso determina l’IVA relativa all’attività di allevamento con modalità ordinarie e quella relativa all’attività di agriturismo forfettariamente. Considerato che l’istante, dal 1° gennaio 2020, ha l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi, esso chiede se, a tal fine, può utilizzare un solo registratore telematico per entrambe le attività.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene possibile tenere separate le due attività avvalendosi di un unico registratore telematico. A tal fine intende rilevare separatamente i corrispettivi relativi alle due attività associando a ciascuna di esse un numero di "reparto" o attribuendo un codice predefinito ad ogni bene ceduto o servizio reso. Il riepilogo giornaliero dei documenti commerciali emessi dal registratore telematico, infatti, può consentire l’esatta individuazione dei corrispettivi relativi a ciascuna attività.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016) sono state individuate le caratteristiche tecniche dei registratori telematici e le informazioni che devono essere memorizzate ed inviate per via telematica all’Agenzia. Considerato ciò, salvo l’obbligo di emettere fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (SdI) a richiesta del cliente, vi è la possibilità di memorizzare i corrispettivi giornalieri relativi a più attività, contabilizzate separatamente, avvalendosi di un unico registratore telematico.
Nel caso di specie, tuttavia, considerato che l’istante determina l’IVA relativa alle due attività con due modalità diverse, i corrispettivi relativi a ciascuna delle due attività vanno tenuti distinti per garantire il corretto adempimento degli obblighi contabili. A tal fine, la soluzione ipotizzata dall’istante è condivisibile, sempre che il giornale di fondo elettronico del registratore telematico consenta di ricostruire i ricavi di ciascuna attività e di procedere alla corretta liquidazione dell’IVA periodica.
Allo scopo, visto che al momento il registratore telematico trasmette solo un dato aggregato senza distinguere i corrispettivi relativi alle singole attività, occorre tenere un prospetto che riepiloghi i codici assegnati ai singoli beni ceduti e ai servizi resi ovvero il numero dei "reparti" assegnati a ciascuna attività.

A cura di Serena Pasquali

IPER E SUPER AMMORTAMENTO 2020: INDICAZIONE IN FATTURA

Si segnala che la disciplina del nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iper-ammortamenti, l'indicazione nella fattura di acquisto del bene di un'apposita dicitura (già dal 1° gennaio 2020).
L’art. 1 comma 195 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio) prevede, infatti, che "ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194".
Consigliamo quindi, in caso di acquisto, di comunicare al fornitore del bene la richiesta di inserire in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell’art. 1 della L. 160/2019.
Non è chiaro al momento se la mancata indicazione della dicitura in fattura comporti o meno la decadenza dal beneficio o quale altra sanzione. Ma in caso di omissione, riteniamo prudente richiedere lo storno della fattura elettronica carente della dicitura (con nota di credito) e la riemissione della fattura elettronica completa della dicitura.

A cura di Gabriele Bacchiega


Per CDA Studio Legale Tributario
Vladimiro Boldi Cotti

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