Le novità fiscali a partire dal 01/07/2020

Di seguito le principali novità fiscali che entrano in vigore a partire dal 01 luglio 2020.

  • Super bonus 110%: riguarda alcuni lavori edilizi e si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2021.
  • Contante: diventano vietati i trasferimenti di denaro tra privati superiori a € 1.999,99.
  • Trattamento integrativo in busta paga:il bonus di € 80 (bonus Renzi) verrà sostituito dal trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati pari a € 100 al mese. È rivolto a chi ha redditi compresi tra € 8.174 e 28.000.
  • Assegni familiari: i lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato, non agricolo, devono presentare una nuova domanda per ottenere il riconoscimento degli assegni al nucleo familiare (Anf) validi dal 1.07.2020 al 30.06.2021.
  • Credito d’imposta per utilizzo del Pos: è previsto un credito d’imposta al 30% sui pagamenti elettronici a favore di esercenti e professionisti. Si farà riferimento alle commissioni addebitate per le transazioni con carte di debito, di credito, prepagate o tramite altri strumenti elettronici tracciabili.
  • Bonus vacanze: fino al 31.12.2020 si potrà chiedere il bonus vacanze per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed & breakfast: € 500 se la famiglia è composta da almeno tre persone, 300 in caso di due componenti e 150 per i single.
  • Ripresa del calendario fiscale:diventerà obbligatorio il contraddittorio preventivo con il contribuente e si chiuderà la “moratoria” prevista per gli adempimenti il cui termine naturale sarebbe scaduto tra l’8.03.2020 e il 31.05.2020.
  • Rivalutazione partecipazioni e terreni: il Decreto Rilancio ha riaperto la finestra per rivalutare partecipazioni e terreni posseduti proprio alla data del 1.07.2020.
  • Auto aziendali: sulle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti è in arrivo una nuova fiscalità (peggiorativa) parametrata alle emissioni di CO2.

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DECRETO “LIQUIDITA’” – Conversione in Legge

Il 4 giugno, con il meccanismo del voto di “fiducia”, è stato approvato il disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 23/2020, ovvero il Decreto “Liquidità”. Si segnalano quindi le principali novità introdotte dalla conversione.

Articolo 6bis – Sostegno al settore alberghiero e termale

Viene introdotto un nuovo articolo che riconosce, ai soggetti Ires che operano nei settori alberghiero e termale, la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione:

  • deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci relativi ai due esercizi successivi a quello appena richiamato (ovvero per i soggetti “solari” nel bilancio 2020 o 2021);
  • deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea (es. immobili);
  • non richiede il pagamento di alcuna imposta sostitutiva e il maggior valore si considera riconosciuto, ai fini fiscali, a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita e quindi immediatamente;
  • è possibile affrancare il saldo attivo della rivalutazione, anche solo in parte, applicando un’imposta sostitutiva del 10%.

Tuttavia, in caso di cessione a titolo oneroso, o di operazioni analoghe (assegnazione al socio, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore) prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze non può essere considerato il valore rivalutato.

Articolo 7 nuovo comma 2bis– Cooperative

Le società cooperative che applicano l’articolo 2540 cod. civ., ovvero svolgono assemblee separate in presenza di particolari categorie di soci, hanno la possibilità di convocare l’assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.

Articolo 12bis – Credito d’imposta per partecipazione a fiere internazionali

Il credito d’imposta per le partecipazioni a fiere internazionali, riconosciuto dall’articolo 49 D.L. 34/2019, spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

Articolo 12ter – Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni

E’ stata ammessa la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni di cui all'ultima Legge di Bilancio (L. 160/2019) nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.

Articolo 13 – Fondo di garanzia PMI

Con specifico riferimento all’intervento del Fondo di garanzia, la possibilità di ricorrere a finanziamenti garantiti al 100% dallo Stato è stata estesa alle associazioni professionali e alle società tra professionisti nonché agli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Inoltre:

  • l’importo massimo del finanziamento garantito è stato portato a 30.000 euro, dai 25.000 euro finora previsti;
  • è stata estesa a 120 mesi la durata del finanziamento (prima stabilita in 72 mesi);
  • sono stati rivisti gli importi massimi del finanziamento garantito: inizialmente era previsto che il finanziamento garantito non dovesse superare il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario; la nuova disposizione prevede invece che esso non possa essere superiore, alternativamente, al doppio della spesa salariale annua del beneficiario per l’anno 2019 o il 25 per cento del fatturato totale 2019.

Per i finanziamenti concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, i soggetti beneficiari potranno chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni previste.
Anche con riferimento ai finanziamenti alle imprese per i quali è riconosciuta la garanzia Sace S.p.A. sono state previste numerose modifiche normative, la principale delle quali è rappresentata dalla possibilità di fornire una serie di informazioni con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Articolo 29bis – Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il contagio

Viene esclusa la responsabilità del datore di lavoro (pubblico o privato) nel caso in cui siano state rispettate le prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione sottoscritto il 24.04.2020 e negli altri protocolli e linee guida, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.

Altre modifiche/integrazioni

  • Piani del consumatore e accordi di composizione della crisi: è stata prevista la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento, prima riservata ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione;
  • concordati preventivi e i piani attestati: introdotta la possibilità di presentare ricorso per il c.d. “concordato in bianco” potendo successivamente perfezionare un piano attestato ex articolo 67 L.F. di cui è richiesta la pubblicazione presso il Registro delle imprese;
  • norme in materia di fallimento: viene esclusa l’improcedibilità del ricorso nel caso in cui lo stesso sia stato presentato dall’imprenditore in proprio, quando l’insolvenza non è conseguenza dell’epidemia di Covid-19;
  • disposizioni di accesso al “Fondo Gasparrini”, ovvero la possibilità di sospendere il mutuo “prima casa” per persone fisiche, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori in difficoltà: introdotta una nuova procedura che prevede l’avviamento, da parte della banca, della sospensione della prima rata avente scadenza successiva alla presentazione della domanda di sospensione del mutuo, a seguito di un semplice controllo sulla completezza e la regolarità formale della stessa. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta.

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ACCONTO IMU 2020

Con la presente comunicazione si vuole informare in merito alla imminente scadenza del versamento dell’acconto IMU 2020, ordinariamente previsto per il 16 giugno p.v.

Quanto è dovuto

Dal momento che l’imposta Tasi, che in parte era dovuta dall’utilizzatore dell’immobile, è stata abrogata a partire da quest’anno, la legge di Bilancio 2020 ha previsto che “in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019”.
Semplificando, in sede di acconto si usano le aliquote stabilite per l’anno 2019 sulla situazione fotografata, sempre nell’anno precedente, del patrimonio immobiliare. Ovviamente, nel caso di cessione di immobile avvenuta nel corso del 2019 è sempre possibile tenere conto della condizione sussistente al momento del versamento, per evitare situazioni di rimborso al contribuente.

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La situazione emergenziale

Il DL Rilancio n. 34/2020 si è occupato della proroga delle scadenze fiscali di marzo, aprile e maggio spostandole al 16 settembre, ma l’appuntamento con l’IMU è rimasto al 16 giugno.
Unica eccezione prevista nel Decreto: viene cancellata la rata IMU di giugno per il settore turistico.
In quest’ottica s’inserisce una nota di questi giorni di Ifel (l’istituto dell’associazione dei Comuni che si occupa di finanza ed economia locale), che fornisce delle linee guida ai Comuni per poter decidere in autonomia se e su quali tipologie di immobili prorogare o meno la scadenza IMU.
La proroga è riservata ai contribuenti (famiglie e imprese) che hanno registrato difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria. Una possibile data viene suggerita dalla stessa Ifel, fissando l’appuntamento per l’acconto al 30 settembre, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
I contribuenti però dovranno dimostrare di aver avuto difficoltà economiche a causa dell’emergenza, tramite una autocertificazione al Comune da presentare entro una determinata data (la nota fa riferimento al 31 ottobre come data d’esempio).
Come specifica poi la nota, è fondamentale che vengano salvaguardate le esigenze di cassa del Comune: chi non ha subìto danni economici a causa del Coronavirus deve rispettare la scadenza del 16 giugno.

Adempimenti di studio

Per tutto quanto detto sopra, data l’incertezza attuale e dal momento che non è tecnicamente percorribile attendere l’ultimo giorno (in linea teorica utilizzabile dai comuni per deliberare una proroga) per la consegna della delega di pagamento, è opportuno anticipare il confronto in merito alla prossima scadenza di pagamento con i propri consulenti di riferimento.

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